Treni in ritardo: la causa di forza maggiore non esonera dall’obbligo di indennizzo

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Applicabile in tutta l’Unione europea dal 3 dicembre 2009, il Regolamento (CE) n. 1371/2007 stabilisce i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

Particolarmente interessanti sono gli obblighi delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri in caso di ritardo dei treni.

Ai sensi dell’articolo 17 il passeggero può chiedere all’impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto, se non gli è stato rimborsato il biglietto.

I risarcimenti minimi previsti in caso di ritardo sono:

a)il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;

b)il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.

Anche i passeggeri titolari di un titolo di viaggio o di un abbonamento che siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizio durante il periodo di validità dello stesso possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo delle imprese ferroviarie. L’indennizzo per il ritardo è calcolato in relazione al prezzo effettivamente pagato dal passeggero per il servizio in ritardo.

Il risarcimento del prezzo del biglietto è effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. Può essere effettuato mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione), è effettuato in denaro su richiesta del passeggero.

Il passeggero non ha diritto a risarcimenti se è informato del ritardo prima dell’acquisto del biglietto o se il ritardo nell’ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti.

Ove, invece, sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all’arrivo alla destinazione finale, prevista dal contratto di trasporto, sarà superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente tra il rimborso del biglietto – per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero – oppure proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo verso la destinazione finale non appena possibile oppure in una data successiva a discrezione del passeggero.

Ove non venga rimborsato il biglietto e fermo il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all’impresa ferroviaria un indennizzo, la cui entità è determinata dal regolamento in una percentuale del prezzo del biglietto variabile in funzione del ritardo.

Sono previste anche delle prestazioni d’assistenza in caso di ritardo di oltre 60 minuti, infatti, ai sensi dell’articolo 18 i passeggeri ricevono gratuitamente:

a)pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti;

b)sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare, ove e allorché sia fisicamente possibile;

c)se il treno è bloccato sui binari, il trasporto tra il treno e la stazione ferroviaria, a un punto di partenza alternativo o alla destinazione finale del servizio, ove e allorché sia fisicamente possibile.

Inoltre, se a causa di un ritardo si rendesse necessario un pernottamento in una città, l’impresa ferroviaria deve offrire la sistemazione in un hotel nonché il trasporto tra la stazione e l’albergo.

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 6gli obblighi nei confronti dei passeggeri non possono essere soggetti a limitazioni o esclusioni, in particolare mediante l’introduzione di clausole derogatorie o restrittive nel contratto di trasporto.

Una conferma in tal senso è arrivata dalla sentenza resa dalla Prima Sezione della Corte di Giustizia in data 26 settembre 2013 nella causa C-509/11.

I Giudici della Corte, dopo aver preso in esame la normativa internazionale in vigore – in particolare, la convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («COTIF»), firmato il 23 giugno 2011 a Berna, ed entrato in vigore il 1° luglio 2011 – il regolamento n.1371/2007 e l’allegato I contenente un estratto delle regole uniformi CIV, hanno stabilito che:

L’articolo 17 del regolamento n.1371/2007 dev’essere interpretato nel senso che un’impresa ferroviaria non è legittimata a inserire nelle sue condizioni generali di trasporto una clausola in forza della quale essa è esonerata dall’obbligo d’indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo, qualora il ritardo sia imputabile a un caso di forza maggiore o a una delle cause elencate all’articolo 32, paragrafo 2, delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999”.

L’articolo 32 delle regole uniformi CIV (allegato I del regolamento n.1371/2007), pur riguardando il diritto dei passeggeri del trasporto ferroviario al risarcimento del danno conseguente al ritardo o alla soppressione di un treno, prevede al paragrafo 2 alcuni casi di esonero:

«2.Il trasportatore è esonerato da questa responsabilità quando la soppressione, il ritardo o la mancanza di una corrispondenza sono imputabili ad una delle seguenti cause:

a)circostanze esterne all’esercizio ferroviario che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare;

b)colpa del viaggiatore; oppure

c)un comportamento di terzi che il trasportatore, nonostante abbia riposto la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare; un’altra impresa che utilizzi la stessa infrastruttura ferroviaria non è considerata parte terza; il diritto di regresso rimane impregiudicato».

 Diversamente, l’indennizzo previsto dall’articolo 17 del regolamento n.1371/2007, in quanto calcolato sulla base del prezzo del biglietto di trasporto, è diretto a compensare il prezzo pagato dal passeggero come corrispettivo per un servizio che non è stato eseguito conformemente al contratto di trasporto. Si tratta di una forma di compensazione di tipo forfettario e standardizzata.

 Poiché la finalità e le modalità di attuazione di tali disposizioni sono diverse, il regime d’indennizzo previsto dall’articolo 17 del regolamento n.1371/2007 non può essere assimilato al regime di responsabilità del trasportatore ferroviario basato sull’articolo 32 delle regole uniformi CIV.

Pertanto, le cause di esonero della responsabilità del trasportatore previste dall’articolo 32, paragrafo 2, delle regole uniformi CIV non possono essere considerate applicabili nell’ambito dell’articolo 17 del regolamento n.1371/2007.

Il legislatore dell’Unione, infatti, ha considerato che l’obbligo d’indennizzo per il prezzo pagato come corrispettivo di un servizio di trasporto che non è stato eseguito conformemente al contratto di trasporto incombe al trasportatore ferroviario anche qualora il ritardo sia imputabile a una delle cause elencate all’articolo 32, paragrafo 2, delle regole uniformi CIV.

Giuliana Gianna

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