Tredicesima fuori dal taglio al cuneo fiscale 2024: come funzionerà

Paolo Ballanti 07/11/23
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La Manovra 2024 ripropone per l’anno a venire la riduzione dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti da trattenere in busta paga, meglio detto taglio al cuneo fiscale.

La misura fa parte degli strumenti messi in campo dall’esecutivo Meloni per abbattere il cosiddetto cuneo fiscale, da intendersi come il peso di tasse e contributi sulle buste paga dei lavoratori.

A differenza dello sgravio in vigore per l’anno corrente, l’impianto ipotizzato per il 2024 esclude la tredicesima dalle somme che potranno beneficiare della riduzione dei contributi.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Il taglio del cuneo fiscale 2024

L’articolo 5 della bozza di DDL Bilancio prevede, in via eccezionale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il taglio al cuneo fiscale: lo sgravio IVS già riconosciuto dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 a norma dell’articolo 39, comma 1, del Decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023 numero 48 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023 numero 85).

Il taglio al cuneo sul lavoro spetterà a tutti i titolari di contratti di lavoro subordinato:

  • già instaurati al 1° gennaio 2024;
  • che saranno instaurati nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024.

Saranno invece esclusi, come accaduto nell’anno corrente, i rapporti di lavoro domestico.

Lo sgravio si concretizza in un abbattimento dei contributi Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) a carico del lavoratore dipendente. Posto che i contributi in questione sono trattenuti in busta paga, una loro riduzione comporta automaticamente un aumento del netto spettante al lavoratore.

La misura in parola si differenzia pertanto da altri tipi di esonero, si pensi a quello per l’assunzione di giovani under 36, che, al contrario, abbattono i contributi previdenziali ed assistenziali a carico azienda. In questi casi il vantaggio per il lavoratore è indiretto, posto che, portando in dote una riduzione del costo del lavoro, la normativa intende in questo modo incentivare l’occupazione di determinate categorie lavorative, altrimenti a esposte al rischio di incontrare difficoltà nell’inserimento-reinserimento professionale.

Per approfondire tutti gli aspetti dei contratti di lavoro dipendente (nel pubblico e nel privato), consigliamo i libri “Il Lavoro Subordinato” e “Il Lavoro Pubblico“.

A quanto ammonta il taglio al cuneo fiscale 2024

Come anticipato, al pari di quanto avvenuto nell’anno corrente, il nuovo taglio al cuneo fiscale, stando a quanto previsto dalla bozza del DDL Bilancio, sarà pari nel 2024 a:

  • 6% per quanti totalizzano una retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed assistenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, pari o inferiore a 2.692,00 euro;
  • 7% se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed assistenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, è pari o inferiore a 1.923,00 euro.

Sulla falsariga del Decreto Lavoro, il quale ha escluso la tredicesima dall’applicazione dello sgravio maggiorato al 6 – 7% a titolo di taglio al cuneo fiscale (con riconoscimento della riduzione al 2 – 3%), la Manovra 2024 dispone che l’esonero non “ha effetti sul rateo di tredicesima”.

Per effetto di quanto appena descritto, la tredicesima, sia essa liquidata in un’unica soluzione o in singoli ratei mensili, non beneficerà di alcuna riduzione dei contributi a carico dipendente.

Di seguito ecco descritte in tabella le varie tipologie di sgravio IVS applicate nel 2023 e quanto invece previsto dalla bozza del DDL Bilancio 2024.

Tredicesima taglio cuneo fiscale 2024

Tredicesima fuori dal taglio del cuneo fiscale: come cambierà la busta paga

L’effetto della mancata applicazione, se confermata, dello sgravio IVS alla tredicesima comporterà che sull’importo in questione saranno applicati i contributi carico dipendente in misura piena. Al contrario, la retribuzione e le altre competenze riconosciute nel mese (si pensi, ad esempio, agli straordinari) beneficeranno della riduzione del 6/7%.

Di conseguenza, in busta paga dovranno essere effettuati due calcoli:

  • i contributi carico dipendente sgravati del 6 – 7% da trattenere su retribuzione e altre competenze lorde;
  • i contributi carico dipendente da trattenere in misura piena sulla tredicesima mensilità.

ESEMPIO
Ipotizziamo che per il dipendente Mario i contributi a suo carico siano pari al 9,19%.

Nel mese di febbraio 2024, a seguito dell’interruzione del contratto, viene riconosciuta la tredicesima, il cui importo è pari a 450,00 euro.

Al contrario, la retribuzione e le altre competenze si attestano a 2.500,00 euro.

Ecco in tabella il dettaglio delle trattenute in busta paga.

Tipo importoSommaPercentuale contributiContributi da trattenere
Retribuzione ordinaria e altre competenze2.500,009,19 – 6 = 3,19%2.500,00 * 3,19% = 79,75 euro
Tredicesima (regole bozza DDL Bilancio 2024)4509,19450,00 * 9,19% = 41,36 euro
Tredicesima (regole 2023)450,009,19 – 3 = 6,19%450,00 * 6,19% = 27,86 euro

In definitiva, a parità di importo, la tredicesima con le regole in vigore nel 2023 (taglio al cuneo fiscale o sgravio IVS al 2%) avrebbe scontato una trattenuta di 27,86 euro contro quella di 41,36 euro prevista invece in base alla bozza DDL Bilancio per l’anno a venire.

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Foto copertina: istock/Andrii Yalanskyi

Paolo Ballanti

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