La somma spetta sia ai lavoratori dipendenti occupati in imprese, società e studi professionali sia a coloro i quali prestano la propria attività alle dipendenze di datori di lavoro privati, come colf e badanti.
In quest’ultimo caso la disciplina è affidata al Ccnl Lavoro domestico il quale dispone l’erogazione di una mensilità di retribuzione in occasione del Natale.
Vediamo quindi nel dettaglio importo, calcolo e maturazione della tredicesima nel caso di assunzione colf e badanti.
Tredicesima colf e badanti: importo
Come previsto dall’articolo 38 del CCNL Lavoro domestico la tredicesima è pari a una mensilità della normale retribuzione lorda, compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.
La retribuzione varia in base al livello di inquadramento del lavoratore. Prendiamo ad esempio il caso di una lavoratrice inquadrata al livello B la cui retribuzione lorda mensile è pari ad euro 809,71. Questo sarà l’importo da erogare a titolo di tredicesima, cui si aggiungerà l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio (nel caso in cui gli stessi non vengano forniti dal datore di lavoro):
- 1,96 per ogni pranzo e / o colazione;
- 1,96 per ogni cena;
- 1,69 per l’alloggio.
Altri importi da considerare nel calcolo della tredicesima sono:
- Superminimi, erogati a discrezione del datore di lavoro e definiti nel loro ammontare all’interno del contratto (se previsti dall’assunzione) o in un accordo successivo (quando introdotti in costanza di rapporto);
- Scatti di anzianità, che maturano in relazione agli anni di servizio prestati presso il medesimo datore di lavoro e disciplinati dal Ccnl Lavoro domestico.
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In merito agli scatti è opportuno aggiungere che il contratto collettivo li fissa in misura pari al 4% della paga base. Ognuno di essi (fino a un massimo di sette) matura decorsi due anni di servizio.
Pensiamo alla lavoratrice che a gennaio 2019 ha una retribuzione pari a:
- Paga base euro 809,71;
- Superminimo euro 150,00;
- Due scatti di anzianità maturati pari a (809,71*4%) * 2 = 64,78 euro.
Di conseguenza l’importo da considerare per il calcolo della tredicesima sarà pari a: (809,71 + 150,00 + 64,78) /12 = 85,37.
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Tredicesima colf e badanti: come si calcola
La tredicesima è un esempio di retribuzione differita che matura da gennaio a dicembre di ogni anno. Questo significa che non viene erogata nello stesso periodo in cui matura a differenza delle dodici mensilità ordinarie. Facciamo un esempio riprendendo il caso della lavoratrice inquadrata al livello B del CCNL Lavoro domestico.
Nel mese di gennaio 2019 la retribuzione lorda mensile è stata pari ad euro 809,71 cui si sono aggiunti 20 euro a titolo di indennità sostitutiva di vitto e alloggio. Di conseguenza, il rateo mensile di tredicesima maturato a gennaio sarà pari a (809,71 + 20) / 12 = 69,14. La somma dei ratei dei singoli mesi dell’anno rappresenterà l’importo da riconoscere a titolo di tredicesima a dicembre.
Ipotizziamo che nei restanti mesi i ratei siano stati pari a:
- Febbraio euro 65,10;
- Marzo euro 66,30;
- Aprile euro 64,30;
- Maggio euro 68,00;
- Giugno euro 67,40;
- Luglio euro 63,20;
- Agosto euro 69,00;
- Settembre, ottobre, novembre e dicembre 64,20 per ciascun mese.
L’importo da riconoscere a titolo di tredicesima sarà pari alla somma dei ratei maturati nei singoli mesi, pari ad euro 789,24.
Tredicesima colf e badanti: assunti o cessati
Per gli assunti o cessati nel corso dell’anno l’importo della tredicesima sarà pari a tanti ratei quanti sono stati quelli maturati nel 2019 in base ai periodi lavorati. Riprendendo l’esempio precedente, ipotizziamo che la lavoratrice sia stata assunta il 1° marzo 2019. Di conseguenza, l’importo della tredicesima considererà solo i ratei maturati da marzo a dicembre e sarà pari a 655,00 euro.
Stesso discorso per chi cessa in corso d’anno. Con la retribuzione dell’ultima mese di lavoro dovranno essere liquidati i ratei maturati da gennaio fino al mese di cessazione.
Quando il singolo mese non è stato interamente lavorato si considera come intero se la frazione è pari o superiore a 15 giorni. Considerando la lavoratrice dell’esempio precedente, ipotizziamo che la stessa sia stata assunta:
- In data 20 febbraio 2019, in questo caso non maturerà alcun rateo di tredicesima per il mese di febbraio;
- In data 13 febbraio 2019, maturazione del rateo di tredicesima per il mese di febbraio.
Tredicesima mensilità: cosa accade in caso di assenze
Come detto poc’anzi, i ratei di tredicesima maturano in relazione ai periodi lavorati e, aggiungiamo, se il lavoratore si assenta per:
- Malattia;
- Infortunio;
- Malattia professionale;
- Maternità.
Sull’argomento consigliamo il volume:
CCNL Colf e Badanti
Il volume fornisce il commento dettagliato ai principali articoli del CCNL Colf e badanti, rinnovato per il 2019 grazie all’accordo del 15 gennaio 2019 sui minimi retributivi, chiarendo le motivazioni e la ratio della disciplina concordata tra le parti.
Pierpaolo Masciocchi | 2019 Maggioli Editore
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