Terzo Settore, cosa cambia con il nuovo Codice

Analisi punto per punto del d.lgs. 117/2017

Rosa Leone 13/11/17
Il nuovo Codice del Terzo Settore, pubblicato il 2 agosto 2017 sulla Gazzetta
Ufficiale, ha ridefinito tutta la normativa ad essa inerente. Alcuni dei punti salienti
della riforma sono di seguito riportati.

L’art. 2 del codice del terzo settore riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti
del Terzo Settore.

Titoli I-II-III.IV-V

I Titoli dall’I al V, che comprendono tutti gli artt. fino al 44 stabiliscono delle regole
generali per gli Enti del Terzo Settore, da quali sono, a quali sono le attività svolte,
agli organi, ai libri da tenere, le scritture contabili e il bilancio.

Scritture contabili e Bilancio

Gli artt. 13-15 illustrano come devono essere redatte le scritture contabili e il
Bilancio, in quanto il Bilancio d’esercizio deve essere formato dallo Stato
Patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione. Il rendiconto
può essere redatto per cassa per quegli enti che hanno ricavi inferiori a 220.000 euro.

Gli Enti del Terzo Settore non iscritti nel Registro delle Imprese, devono depositare
il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Gli Enti del Terzo
Settore con ricavi, rendite, proventi superiori a 1.000.000 di euro devono depositare
presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito
internet il bilancio sociale. Gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o
entrate superiori a 100.000 euro annui devono pubblicare annualmente e tenere
aggiornato il proprio sito internet. Gli Enti del Terzo Settore devono tenere, inoltre: il
libro degli associati e degli aderenti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
assemblee e il libro delle adunanze e delle assemblee dell’organo amministrativo.

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Il titolo VI , che comprende gli artt. da 45 a 54, illustra il registro Unico Nazionale
del Terzo Settore descrivendo la struttura, la trasparenza civilistica (elencando tutti i
dati che devono risultare nel registro stesso, ovvero la denominazione, la forma
giuridica, la sede legale, la data di costituzione, l’oggetto, il codice fiscale, la partita
iva, il patrimonio minimo, le generalità dei soggetti che ne fanno parte), l’entrata in
vigore e gli effetti fiscali.

Titoli VII, VIII e IX

I titoli VII, VIII e IX, sono dedicati rispettivamente ai rapporti tra gli enti del terzo
settore e gli enti pubblici, alla promozione, sostegno e i titoli di solidarietà degli enti
del terzo settore.

Regime Fiscale degli Enti del Terzo Settore

Il titolo X , che comprende gli att. da 79 a 89 illustra il regime fiscale degli Enti del
Terzo Settore, in particolare troviamo:
L’art. 80 illustra come gli Enti del Terzo Settore non commerciale iscritti al
Registro Unico Nazionale possono applicare il nuovo regime forfettario. Elenca quali
sono i coefficienti di redditività da applicare in base ai ricavi e al tipo di attività,
facendo la distinzione tra le attività di servizi (7% per i ricavi fino a 130.000 euro,
10% per i ricavi da 130.001 a 300.000 euro, 17% per i ricavi oltre i 300.000 euro) e le
altre attività (5% per i ricavi fino a 130.000 euro, 7% per i ricavi da 130,001 a
300.000 euro, 14% per i ricavi oltre i 300.000 euro).
L’art. 81 riguarda il Social Bonus, ovvero un credito d’imposta del 65% delle
erogazioni liberali per le persone fisiche con un limite del 15% del reddito imponibile
e un credito d’imposta del 50% per gli enti o le società con un limite del 5 per mille
dei ricavi annui.
L’Art. 87 descrive come devono essere le scritture contabili degli Enti del Terzo
Settore, la loro tenuta e conservazione. Le scritture contabili devono essere
cronologiche e sistematiche, rappresentando l’andamento dell’ente.

Controllo e Vigilanza degli Enti del Terzo Settore

Il titolo XI, che comprende gli articoli che vanno dal 90 al 97, gestisce il controllo
e vigilanza degli Enti del Terzo Settore. Il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali provvederà a controllare che gli enti mantengano i requisiti per restare nel
Registro Unico del Terzo Settore e entro il 30 giugno di ogni anno redigerà una
relazione di monitoraggio della vigilanza e del controllo da trasmettere alle Camere.
L’Amministrazione Finanziaria, invece, provvedere a controllore i requisti fiscali,
per restare nel Registro Unico.

Normativa

– Legge delega n. 106 del 2016;
– D.Lgs. 117/2017;
– Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017

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