Conto alla rovescia per la nuova edizione 2023 del taglio al cuneo fiscale, che interesserà i periodi paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023. Nella giornata del 24 maggio l’Inps ha pubblicato il primo messaggio di chiarimenti, con i dettagli delle modifiche apportate agli stipendi, per quanto riguarda l’aumento della riduzione contributiva e il calcolo da effettuare sulle buste paga dei lavoratori dipendenti, con focus particolare sulla tredicesima 2023. Si tratta del Messaggio Inps numero 1932.
Ricordiamo infatti che, per le retribuzioni dei periodi dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo previsto dalla Legge di bilancio 2023, e concretizzato dal Decreto Lavoro 2023, è aumentato di 4 punti percentuali per i lavoratori fino a 35 mila euro di reddito annuo (esclusa tredicesima).
In breve le istruzioni Inps per il calcolo esatto del nuovo taglio al cuneo fiscale sulla busta paga, e come verrà gestito sul computo della tredicesima 2023.
Indice
- Taglio al cuneo fiscale: come funziona dal 1° luglio 2023
- Taglio al cuneo fiscale da luglio: effetti sulla Tredicesima
- Effetti sulla Tredicesima erogata a dicembre in unica mensilità
- Effetti sulla Tredicesima erogata mensilmente da luglio a dicembre 2023
- Taglio al cuneo fiscale sulla tredicesima con inizio/chiusura del rapporto di lavoro
- Gli esclusi dal nuovo Taglio al cuneo fiscale 2023
Taglio al cuneo fiscale: come funziona dal 1° luglio 2023
La premessa del messaggio Inps punta il faro sul funzionamento della nuova riduzione del cuneo fiscale e i limiti di reddito interessati dalle varie percentuali di taglio, che si tradurranno in un effettivo aumento di buste paga e stipendi. A partire dalla busta paga di luglio 2023 sapremo quanto inciderà in concreto questa misura, che ricordiamo è a totale vantaggio dei lavoratori. Di quali (e di quanto viene tagliato) lo spieghiamo in questi due punti:
- riduzione aliquota di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro;
- riduzione aliquota di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
Ricordiamo che entrambi i punti percentuali sono totali: cioè sommati al precedente taglio al cuneo del 2022 (quando per le retribuzioni mensili fino a 1923 euro era già di 3 punti percentuali, e per quelle fino a 2.692 euro di 2 punti percentuali. Entrambe, sommate ai 4 punti aggiunti con la nuova riduzione al cuneo fiscale, diventano rispettivamente 7 e 6 punti percentuali. Almeno fino a dicembre 2023. Fa fede il mese di competenza.
Per approfondire il tema del rapporto di lavoro dipendente si consiglia il volume “Il Lavoro subordinato”.
Taglio al cuneo fiscale da luglio: effetti sulla Tredicesima
Che ne è a quanto punto della tredicesima? Avrà gli stessi aumenti? Diciamo subito di no. Il Decreto Lavoro era già stato chiaro sul dire che gli aumenti derivanti dalla riduzione del cuneo fiscale non avrebbero incluso anche la tredicesima mensilità. Questa è esclusa dal nuovo taglio al cuneo. La riduzione dell’aliquota contributiva sulla mensilità aggiuntiva resta quindi quella precedente: taglio del 2% e taglio del 3% in base al reddito. Vediamo come.
>> Leggi qui “Cos’è il Cuneo fiscale e come si calcola in Italia”
Effetti sulla Tredicesima erogata a dicembre in unica mensilità
Come verrà calcolato tutto sulle buste paga ce lo spiega l’Inps in questo Messaggio 1932: “Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo relativamente alla tredicesima mensilità – ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 – l’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 prevede espressamente (…) che non abbia effetti sul rateo di tredicesima“, ribadisce l’ente.
In sostanza, il taglio al cuneo fiscale impattante sulla Tredicesima erogata in una unica mensilità a dicembre 2023, resterà di:
- 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.
- 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;
Effetti sulla Tredicesima erogata mensilmente da luglio a dicembre 2023
Se invece la tredicesima viene pagata mensilmente, la riduzione contributiva si applica al singolo rateo (quindi ogni mese di erogazione), in questo modo:
- 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12);
- 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);
Taglio al cuneo fiscale sulla tredicesima con inizio/chiusura del rapporto di lavoro
L’Inps spiega che nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.
Gli esclusi dal nuovo Taglio al cuneo fiscale 2023
Non tutti i lavoratori godranno degli aumenti in busta paga dovuti alla nuova riduzione delle aliquote contributive. Alcuni restano esclusi dalla misura. La norma che ha istituito la riduzione del cuneo parla di esonero della quota contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Questi contributi sono dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici. Restano fuori:
- lavoratori autonomi, cococo e occasionali
- lavoratori domestici
- lavoratori dipendenti (pubblici e privati) con redditi eccedenti i 35mila euro l’anno.