Il Consiglio di Stato boccia la Tabella Unica Nazionale per le macrolesioni

Massimo Quezel 29/02/24
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Nelle scorse settimane il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di DPR recante la “Tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti” che dovrà disciplinare il risarcimento del danno non patrimoniale per le cosiddette “macrolesioni” conseguenti ai sinistri stradali.

Si tratta di un provvedimento che si fa attendere da quasi vent’anni, visto che è l’art. 138 del Codice delle Assicurazioni, datato 2005, a stabilire che Governo e Ivass avrebbero dovuto provvedere a redigerlo. Nel frattempo i parametri per quantificare le macrolesioni sono stati dettati dalle tabelle in uso nei singoli tribunali, in particolare quelle elaborate dal Tribunale di Milano che hanno avuto anche l’”investitura” di riferimento a livello nazionale dalla giurisprudenza di legittimità.

La nuova tabella unica ha suscitato sin da subito qualche perplessità tra gli operatori del settore. Si presenta, infatti, come una sistema “multitabellare“, composto da ben quattro documenti: la prima tabella riporta i valori pecuniari del danno biologico (attribuiti per ogni punto di invalidità da 10 a 100 e riferito ad ogni anno di età del soggetto leso, da uno a cento anni) senza alcun riferimento alla componente del danno morale, mentre la seconda, terza e quarta tabella presentano il medesimo valore di base maggiorato, rispettivamente, di una percentuale minima, media e massima in riferimento al grado di danno morale patito (e documentato) dalla vittima.

Ebbene, l’esistenza di tre diversi “livelli di personalizzazione” rischia di costituire un ostacolo al riconoscimento di risarcimenti effettivamente equi posto che, soprattutto in contesto stragiudiziale, appare scontato supporre che le compagnie di assicurazione adotteranno come base di partenza la tabella riportante il valore del solo danno biologico, magari valutando la tabella con aumento minimo (che riportano valori più bassi di quelli indicati nelle tabelle del Tribunale di Milano) laddove fosse effettivamente oggetto di richiesta risarcitoria anche la componente morale del danno non patrimoniale, e che assai difficilmente si renderanno disponibili a liquidare sulla base dei valori personalizzati in misura “media” o addirittura “massima”.
 
A sorpresa, arriva la stroncatura del DPR da parte del Consiglio di Stato che, con il parere n. 164 del 20 febbraio 2024, sospende le proprie valutazioni in attesa di necessarie integrazioni e chiarimenti e, di fatto, blocca l’emanazione della nuova Tabella Unica.
 
Due le critiche principali. La prima di carattere formale: il Governo non avrebbe coinvolto attivamente il Ministero della Giustizia nella stesura del decreto ministeriale, partorito di fatto esclusivamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il coinvolgimento del Ministero della Giustizia appare senz’altro doveroso, vista la natura dell’atto e le implicazioni che potrebbe avere nel sistema processuale.

In secondo luogo, i giudici di Palazzo Spada si sono domandati se i criteri di calcolo adottati per stilare la tabella siano corretti, nonchè se sia adeguato adottare come principio primario la razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo (cioè sulle compagnie) per parametrare i risarcimenti dovuti ai danneggiati. E’ bene ricordare, infatti, che questo è proprio uno dei due obiettivi espressamente richiamati nel disegno di legge, insieme alla garanzia al pieno risarcimento effettivamente subito dalle vittime.

Ebbene, circa i criteri di calcolo dei valori tabellari, la critica riguarda l’utilizzo di “dati temporalmente risalenti, omettendo una puntuale descrizione della situazione attuale, aggiornata con gli ultimi dati disponibili relativamente alla consistenza numerica ed alla distribuzione frequenziale dei sinistri (o degli eventi dannosi) registrati ed alla relativa dinamica apprezzata in un congruo e significativo lasso temporale, sia nell’ambito della circolazione stradale che nel contesto sanitario e socio-sanitario”.

In altre parole, i criteri stabiliti dalle tabelle sarebbero troppo stringenti e non consentirebbero un adeguato adattamento dell’entità del risarcimento alle peculiarità dei singoli casi specifici.
 
Sul secondo aspetto, ovvero se sia corretto parametrare i risarcimenti in funzione dell’impatto economico sul sistema assicurativo, il Consiglio di Stato esprime una certa perplessità, in particolare in merito all’effettiva necessità di un intervento “calmierante” dei risarcimenti per le macrolesioni (che, di fatto, sia avrebbe adottando la Tabella Unica Nazionale).

Ebbene, secondo i giudici non sussistono elementi per poter sostenere che la redditività delle imprese assicurative, allo stato attuale, necessiti di un generalizzato abbassamento dei parametri di riferimento per definire i risarcimenti dovuti ai danneggiati, posto che il settore non è di certo in crisi e che, al contrario, i profili tariffari proposti agli assicurati sono oggetto di significativi incrementi.

Come dire: le compagnie di assicurazione non hanno i bilanci in rosso, anzi. Quindi dove sarebbe l’urgenza di abbassare i risarcimenti, posto che, come abbiamo premesso, l’applicazione delle nuove tabelle porterà ad una tendenziale diminuzione dei ristori economici per i danneggiati?

Massimo Quezel