Supporto Formazione e Lavoro-SFL 2023: chi può ricevere 350 euro al mese da settembre

Paolo Ballanti 16/08/23
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Il Decreto – legge 4 maggio 2023 numero 48 (convertito in Legge 3 luglio 2023 numero 85), cosiddetto D.L. Lavoro, al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa ha istituito dal 1° settembre 2023 il Supporto Formazione e Lavoro.

La novità rientra nelle misure introdotte dall’esecutivo Meloni per gestire la transizione da Reddito e Pensione di cittadinanza (destinati ad essere abrogati dal prossimo 1° gennaio) verso altre forme di sostegno economico, tra cui l’Assegno di inclusione (ADI) e lo stesso Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

In particolare, il Supporto garantisce un’indennità mensile di 350 euro, erogati per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. Ad occuparsi del pagamento sarà l’Inps a mezzo bonifico.
Analizziamo ora in dettaglio quali sono i requisiti richiesti per ottenere il SFL.

Indice

Supporto Formazione e Lavoro: come funziona

SFL, come anticipato, risponde all’esigenza di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

Tra le misure di supporto rientrano altresì:

  • Il servizio civile universale, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione;
  • I progetti utili alla collettività.

Questi ultimi, in particolare, sono iniziative a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tal fine convenzionate con i comuni stessi, previste in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

Le attività in parola, da svolgere presso il comune di residenza e a titolo gratuito, non sono assimilabili alle prestazioni di lavoro subordinato o parasubordinato e non comportano comunque l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.   

Supporto Formazione e Lavoro: requisiti

Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari con i seguenti requisiti:

Il SFL può essere altresì utilizzato dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione, i quali decidono di partecipare ai percorsi di formazione – accompagnamento al lavoro sopra descritti, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4, dello stesso Decreto Lavoro e a patto che non siano considerati nel calcolo della scala di equivalenza.

Altri requisiti
Il richiedente il SFL ed il suo nucleo familiare devono risultare, al momento della presentazione della domanda di sussidio e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2 del D.L. numero 48, descritti in tabella.

Tipologia requisitiCondizione richiesta

Cittadinanza (condizioni alternative)

·        Cittadino dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

·        Cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

·        Titolare dello status di protezione internazionale

Residenza pregressa

·        Al momento della presentazione della domanda residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo

Residenza attuale

·        Residente in Italia (requisito esteso ai componenti il nucleo che rientrano nel parametro della scala di equivalenza)

ISEE

·        Come descritto sopra (6.000 euro). La soglia di 6.000 euro annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini ISEE

Reddito familiare

·        Valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La soglia citata è elevata a 7.560 euro annui (moltiplicata per la scala di equivalenza) se il nucleo è composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza

Patrimonio immobiliare

·        Valore del patrimonio immobiliare (ai fini ISEE), diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non superiore a 150 mila euro, non eccedente i 30 mila euro

Patrimonio mobiliare

·        Valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non eccedente la soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10 mila euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo

Godimento di beni durevoli (condizioni cumulative) da parte dei componenti il nucleo familiare

·        Nessun componente il nucleo familiare dev’essere intestatario a qualunque titolo o avere la piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente

·        Nessun componente dev’essere intestatario a qualunque titolo o avere la piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere

Supporto Formazione e Lavoro: soggetti esclusi

Sono esclusi dal SFL, in virtù del regime di incompatibilità previsto dal Decreto Lavoro, i beneficiari di Reddito o Pensione di cittadinanza nonché di “ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione” (articolo 12, comma 2). 

Sempre il Decreto Lavoro precisa che non ha diritto alla prestazione in parola il nucleo in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni stesse, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto intervenuta nell’ambito della procedura di cui alla Legge numero 604/1966.

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