Sull’obbligo di revisione annuale previsto dal codice della strada

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Le categorie di veicoli e le periodicità in cui devono essere soggetti a revisione sono previste dall’art. 80, comma 4, del nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) e dall’art. 1, comma 1, lett c), del DM Trasporti e Navigazione del 6 agosto 1998 n. 408.

Per quanto riguarda i rimorchi, sono soggetti a revisione annuale solo quelli aventi una massa complessiva superiore a 3.500 kg, ma non è prevista alcuna revisione per i rimorchi aventi una massa complessiva sino a 3.500 kg..

Ciò si evince anche dall’Allegato I del citato DM 6 agosto 1998 n. 408, che contiene l’elenco delle categorie dei veicoli e la periodicità del controllo tecnico, ma non menziona i rimorchi aventi massa sino a 3.500 kg., bensì quelli che la superano (cfr. punto 3) di tale elenco).

Va pure detto che, secondo un’interpretazione estensiva, la norma dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., consentirebbe al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con apposito decreto, di individuare ulteriori categorie di veicoli da assoggettare a revisione generale o parziale, specificandone criteri, tempi e modalità. Ed in base a tale norma, il Ministero dei Trasporti, con proprio decreto del 17 gennaio 2003, ha disposto la revisione generale per i rimorchi aventi una massa complessiva sino a 3500 kg, ma limitatamente a quelli immatricolati, per la prima volta, entro il 31 dicembre 1997.

Da allora non è stato più disposta alcuna revisione per i rimorchi in argomento.

Pertanto, si può concludere che, ad oggi, i rimorchi aventi massa complessiva sino a 3500 kg. non sono assoggettati a revisione annuale (cfr. anche il Calendario Revisioni 2011 edito da CNA, disponibile al seguente link.

Vincenzo Vinciprova

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