A seguito della premessa che ha indicato come l’articolo 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 preveda che la valutazione dei rischi debba essere comprensiva di tutti i rischi da lavoro, “ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato”, il comunicato del Ministero ha precisato che il successivo comma 1-bis dell’articolo in commento stabilisce che la relativa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato venga effettuata nel rispetto delle istruzioni fornite dalla commissione consultiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 81/2008. Il legislatore ha, poi, fissato il principio generale di delegabilità con l’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, il quale può accettare eccezioni solo nei casi in cui la delega sia “espressamente esclusa”.
Le deroghe perentoriamente previste segnano, quindi, i limiti giuridici di trasferibilità delle funzioni in materia prevenzionistica e, così facendo riconoscono gli obblighi del datore di lavoro caratterizzati da natura rigorosamente personale. In definitiva, la valutazione dello stress lavoro-correlato è stimata come parte integrante della valutazione del rischio e, pertanto, ad essa si applica integralmente la relativa disciplina (artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008). In particolare, l’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 inserisce la valutazione dei rischi tra gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro, anche nel caso in cui il datore di lavoro decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.
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