Stipendi 2019, aumentano i minimi giornalieri: i nuovi importi Inps

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In aumento gli stipendi 2019 in riferimento alla retribuzione minima giornalieri da prendere a riferimento, ai fini del calcolo dei contributi da versare all’Inps da parte della generalità dei lavoratori dipendenti. L’importo, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è passato da 48,20 euro a 48,74 euro.

Ne dà notizia l’INPS, con la Circolare n. 6 del 25 gennaio 2019. Nel documento di prassi sono stati forniti i nuovi valori del minimale di retribuzione giornaliera e del massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Ma non solo, l’aggiornamento ha riguardato anche:

  • il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi;
  • e gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Ecco tutti i dettagli.

Stipendi 2019: retribuzione INPS ai fini del calcolo contributi

In via preliminare, si ricorda che la retribuzione da assumere ai fini contributivi, deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di:

  • retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale);
  • e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Pertanto, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali non possono essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi.

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Stipendi 2019: retribuzione Inps: minimali giornalieri, l’aggiornamento

A seguito della rivalutazione dell’indice ISTAT, pari all’1,1% per l’anno 2018, i minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori risultano così stabiliti:

  • trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD: 513,01 euro;
  • minimale di retribuzione giornaliera (9,5%): 48,78 euro.

Stipendi 2019: retribuzioni convenzionali in genere, importi

Per determinare il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere, occorre riferirsi all’art. 1 del D.L. n. 402/1981, convertito in L. n. 537/1981, che fissa l’importo – per l’anno 2019 – a 27,07 euro.

Mentre per i soci delle cooperative della piccola pesca, la retribuzione convenzionale – per l’anno 2019 – è fissata in 676,75 euro mensili (27,07 x 25gg).

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Lavoratori a domicilio, importi 2019

Con riferimento ai lavoratori a domicilio, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita, in applicazione dell’art. 22 della L. n. 160/1975.

Pertanto, considerato che il predetto indice è pari per l’anno 2018 all’1,1%, il limite minimo di retribuzione giornaliera, per quest’anno, è pari a 27,07 euro. Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a 48,74 euro.

Lavoratori a tempo parziale, importi 2019

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, i minimali di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi, sono pari a:

  • 7,31 euro (48,74 euro x 6 /40), nell’ipotesi di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla gestioni private);
  • 6,77 euro (48,74 euro x 5 /36), nell’ipotesi di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche).

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Aliquota aggiuntiva dell’1%, limiti 2019

Nel caso in cui il lavoratore percepisce un reddito superiore, per l’anno 2019, a 47.143 euro (3.929 euro mensili) è dovuta un’aliquota aggiuntiva dell’1%.

L’aliquota aggiuntiva è prevista esclusivamente per regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore, inferiori al 10%.

Il versamento del contributo aggiuntivo, che deve seguire il criterio della mensilizzazione, deve essere riportato, a livello individuale, nella denuncia Uniemens nell’elemento: “Denuncia Individuale”, “DatiRetributivi”, “ContribuzioneAggiuntiva”, “Contrib1PerCento”, “ImponibileCtrAgg”, “ContribAggCorrente”.

Mentre per i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento>.  Il valore indicato in tale elemento non è compreso nell’elemento <Contributo>.

Base contributiva e pensionabile, massimale 2019

Passando al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, l’importo per l’anno 2019 sarà pari a 102.543 euro.

Contributi obbligatori e figurativi, limiti 2019

Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione, in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento, è pari a 205,20 euro. Mentre il limite annuo è di 10.670 euro (205,20 euro x 52).

Somme escluse del reddito di lavoro dipendente, importi 2019

Infine, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le seguenti voci:

  • Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa: 5,29 euro;
  • Rese in forma telematica: 7,00 euro;
  • Fringe benefit (tetto): 258,23 euro;
  • Indennità di trasferta intera Italia: 46,48 euro;
  • Indennità di trasferta 2/3 Italia: 30,99 euro;
  • Indennità di trasferta 1/3 Italia: 15,49 euro;
  • Indennità di trasferta intera estero: 77,47 euro;
  • Indennità di trasferta 2/3 estero: 51,65 euro;
  • Indennità di trasferta 1/3 estero: 25,82 euro;
  • Indennità di trasferimento Italia (tetto): 1.549,37 euro;
  • Indennità di trasferimento estero (tetto): 4.648,11 euro;
  • Azioni offerte ai dipendenti (tetto): 2.065,83 euro.

Daniele Bonaddio

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