Sospensione pignoramenti stipendio e pensione: validità e ambiti di applicazione

Sospensione pignoramenti stipendio e pensione fino al 31 agosto 2020. La temporanea interruzione dei pignoramenti, decisa per venire incontro ai soggetti in difficoltà economica a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, riguarda le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza. Nello specifico, la sospensione riguarda gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’Agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

Si tratta, in particolare, di una delle misure previste dal “Decreto Rilancio” (art. 152 del D.L. n. 34/2020), recepite dall’INPS con il Messaggio n. 2479 del 17 giugno 2020. Andiamo quindi in ordine e vediamo nel dettaglio quali indennità possono essere sospese e come vanno gestiti i pignoramenti nel periodo di sospensione e dichiarazioni del terzo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sospensione pignoramenti stipendio e pensione previsto dal “Decreto Rilancio”.

Tutto sul pignoramento: come funziona, quando è possibile, normativa

Sospensione pignoramenti stipendio e pensione: cos’è?

Ricordiamo brevemente che il pignoramento dello stipendio è un atto formale previsto dal nostro ordinamento che rientra nel cd. “pignoramento presso terzi”. Si tratta di un procedimento esecutivo che coinvolge un terzo soggetto nel pagamento delle somme di cui il contribuente risulta debitore.

Per il pignoramento della retribuzione, a differenza di quella della pensione, non esiste un limite minimo impignorabile. Infatti, una volta applicati i limiti di pignoramento stabiliti dalla legge, tutto il resto della busta paga è pignorabile.

Le tipologie di pignoramento, in tal caso, sono di due tipi:

  • presso il datore di lavoro;
  • presso l’istituto bancario.

La differenza dell’una o dell’altra tipologia la si legge nell’atto notificato dall’ufficiale giudiziario: in esso è contenuto il nome del terzo pignorato, ossia l’istituto di credito o l’azienda presso cui presta lavoro.

Sospensione pignoramenti stipendio e pensione: novità “Decreto Rilancio”

Tra le misure urgenti di sostegno all’economia adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, il D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), ha previsto all’art 152 la sospensione, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto stesso, vale a dire il 19 maggio 2020, e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’Agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

In particolare, la sospensione riguarda:

  • le somme dovute a titolo di stipendio;
  • le somme dovute a titolo di salario;
  • altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Sospensione pignoramenti stipendio e pensione: vincolo di indisponibilità escluso

L’art. 152 del “Decreto Rilancio” dispone espressamente che le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità, e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato.

Il beneficio della sospensione riguarda tutti i pignoramenti notificati all’INPS entro la data del 31 agosto 2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (19 maggio 2020) fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.

Restano, invece, fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’Agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

Sospensione pignoramenti stipendio e pensione: ambito di applicazione

Come anticipato, il beneficio riguarda tutte le prestazioni a sostegno del reddito che l’Istituto Previdenziale eroga in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano, dunque, nell’ambito di applicazione della disposizione in esame le seguenti indennità:

  • NASpI;
  • DIS-COLL;
  • Disoccupazione agricola;
  • anticipazione NASpI;
  • TFR del Fondo di Garanzia;
  • integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, assegno ordinario, assegno di solidarietà);
  • malattia e maternità.

Sospensione pignoramenti stipendio e pensione: gestione dei pignoramenti

Durante il periodo interessato dalla sospensione, precisa l’INPS, le Strutture territoriali non devono procedere ad effettuare nuove trattenute o predisporre versamenti in favore dei creditori pignoratizi, posticipando tutte le relative attività allo scadere del trimestre, salvo modifiche in sede di conversione del D.L. n. 34/2020.

Eventuali accantonamenti che fossero stati effettuati dopo il 19 maggio 2020, devono essere resi nuovamente disponibili in favore dei soggetti pignorati tramite l’opzione “Restituzione Totale” presente in procedura “Gestione Pagamenti a terzi”.

Qualora, durante il periodo di sospensione, intervengano ordinanze di assegnazione, le Strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i versamenti riferiti agli accantonamenti effettuati antecedentemente all’obbligo di sospensione.

Al termine del periodo stabilito dalla norma, dovranno essere riattivati gli accantonamenti sospesi, secondo i limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sulle mensilità ancora in corso di pagamento, ove presenti.

La sospensione dei pignoramenti determina, infine, la restituzione ai debitori delle somme già trattenute sulle prestazioni a sostegno del reddito, tramite la procedura “Gestione Pagamenti a terzi”, che disporrà l’erogazione di quanto dovuto tramite la procedura accentrata dei pagamenti.

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Daniele Bonaddio

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