Smart working 2022: niente accordo, proroga fragili. Tutte le novità

Paolo Ballanti 20/09/22
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Tra le novità approvate in via definitiva con la conversione in legge del Decreto Aiuti Bis, diverse riguardano lo smart working, che cambia ancora veste, almeno fino a fine anno.
Tra le modifiche apportate in sede di conversione figura l’estensione, fino al 31 dicembre 2022, di una serie di misure in tema di lavoro agile.

Si prevede, in particolare, la proroga sino alla fine dell’anno della possibilità di ricorrere al lavoro a distanza “semplificato”, in cui non è obbligatoria la stipula di un accordo tra azienda e dipendente, nonché dell’accesso allo smart-working per lavoratori cosiddetti “fragili” e genitori di figli minori di 14 anni.

Trattasi, in tutte e tre le ipotesi, di proroghe tardive, se è vero che, ad esempio, la possibilità di accedere allo smart-working “semplificato” è venuta meno a decorrere dal 1° settembre 2022, obbligando i datori di lavoro a siglare accordi con i dipendenti che, a partire dalla suddetta data, hanno continuato a svolgere l’attività in tutto o in parte a distanza.

Dopo l’ok di Palazzo Madama, il disegno di legge è stato poi approvato in Camera dei deputati giovedì 15 settembre salvo poi tornare al Senato, dove è stato approvato e convertito in legge martedì 20 settembre.

In attesa dell’entrata in vigore del DDL analizziamo le novità in dettaglio.

Decreto Aiuti bis: le novità della conversione in legge

Indice

La proroga smart working senza accordo

Nella bozza del Disegno di legge di conversione del Decreto Aiuti-bis è inserito l’articolo 25-bis in base al quale si prorogano al 31 dicembre 2022, rispetto alla scadenza dello scorso 31 agosto, le misure in tema di ricorso al lavoro agile cosiddetto “semplificato”.

In sostanza, si estende sino a fine 2022 la possibilità di ricorrere allo smart working anche in assenza di un accordo individuale tra azienda e lavoratore. Viene altresì concessa la possibilità di assolvere gli obblighi informativi in materia di rischi per la salute e la sicurezza in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul portale dell’Inail.

La normativa previgente

La possibilità per i lavoratori di accedere allo smart working, senza l’obbligo di stringere un apposito accordo, è stata da ultimo prorogata al 31 agosto 2022 ad opera del Decreto-legge 24 marzo 2022 numero 24 (convertito in Legge 19 maggio 2022 numero 52).

In particolare, l’articolo 10 “Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19” ha statuito, al comma 2-bis, che le disposizioni “dell’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto – legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022”.

Il Disegno di legge di conversione del Decreto “Aiuti-bisinterviene proprio nei confronti dell’articolo 10, comma 2-bis, sostituendo le parole “31 agosto 2022” con “31 dicembre 2022”.

Proroga dello smart working per lavoratori fragili

Sempre in tema di lavoro a distanza, in sede di conversione in legge del Decreto Aiuti-bis è stato inserito l’articolo 23-bis, il quale dispone, al comma 1, l’estensione, sino al 31 dicembre 2022, delle tutele nei confronti dei lavoratori fragili, rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno 2022.

In sostanza, per tutto il 2022, i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante un rischio derivante da:

  • Immunodepressione;
  • Esiti di patologie oncologiche;
  • Svolgimento di terapie salvavita;

inclusi i lavoratori con handicap grave (ai sensi della Legge numero 104/1992), svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.

Al fine di garantire lo svolgimento dell’attività a distanza, il lavoratore interessato può:

  • Essere adibito a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti;
  • Svolgere specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

La normativa previgente

La proroga dello smart working per i lavoratori fragili è stata da ultimo disposta dall’articolo 10, comma 1-ter del Decreto – legge 24 marzo 2022 numero 24 (convertito in Legge 19 maggio 2022 numero 52).

Nel testo si prevede che sono “prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18”.

L’articolo 23-bis del Decreto Aiuti-bis estende la tutela per i lavoratori fragili sostituendo all’articolo 10, comma 1­-ter le parole “fino al 30 giugno 2022” con “fino al 31 dicembre 2022”.

Proroga smart working per genitori di figli under 14

Nel testo del Decreto Aiuti bis c’è spazio anche per la proroga dello smart working a beneficio dei genitori lavoratori con figli minori di 14 anni, rispetto alla precedente scadenza del 31 luglio 2022.

Il comma 2 del nuovo articolo 23-bis prevede infatti che il “termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto – legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto – legge, è prorogato al 31 dicembre 2022”.

Di conseguenza, sino alla fine dell’anno, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che:

  • Nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • Non vi sia un genitore non lavoratore;

hanno diritto a svolgere la prestazione in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali.

L’attività a distanza dev’essere resa “nel rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81” e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (articolo 90, comma 1, Decreto – legge 19 maggio 2020 numero 34).

La prestazione in smart-working può peraltro essere svolta “anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro” (articolo 90, comma 2, Decreto numero 34/2020).

La normativa previgente

L’articolo 10, comma 2, del Decreto-legge 24 marzo 2022 numero 24 ha prorogato sino al 31 luglio 2022 i termini previsti dalle “disposizioni legislative di cui all’allegato B.

Nel suddetto allegato B, il punto 2 contempla proprio lo smart working per i genitori di figli minori di 14 anni, disciplinato dall’articolo 90, commi 1 e 2, del D.L. 19 maggio 2020 numero 34.

Scarica il testo del DDL di conversione del Decreto Aiuti bis

Paolo Ballanti

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