I datori di lavoro possono sfruttare fino al 31 dicembre 2020 i meccanismi telematici semplificati per la comunicazione massiva al Ministero del lavoro dei dati riguardanti i dipendenti in smart working.
A distanza di mesi dall’inizio della pandemia e della corsa al lavoro agile, restano ancora tanti dubbi sul rapporto questa tipologia di lavoro e aspetti particolari come buoni pasto, indennità sostitutiva di mensa o assegnazione di auto aziendali, insomma i fringe benefit.
Cosa sono i fringe benefit
L’azienda può decidere erogare la retribuzione ai propri dipendenti, non solo sotto forma di denaro, ma riconoscendo loro beni e servizi aggiuntivi al normale stipendio. Si parla di fringe benefit quando le prestazioni in questione vengono attribuite non a tutti i lavoratori ma soltanto ad alcuni di essi, in base alle mansioni svolte.
Parliamo ad esempio dei buoni pasto, servizio mensa, auto aziendali, case in comodato d’uso, prestiti agevolati per dipendenti, ecc.
Nelle righe che seguono cerchiamo di risolvere tutti gli ambiti ancora oscuri e i dubbi sul rapporto tra smart working e fringe benefit, buoni pasto in primis.
Retribuzione
Prima di affrontare il tema dei fringe benefit è importante precisare che il lavoratore in smart working ha diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello garantito, in base al contratto collettivo applicato, ai lavoratori che svolgono le stesse mansioni all’interno dei locali aziendali.
Questo significa che i periodi di smart working sono considerati ore ordinarie, retribuite come se il dipendente fosse stato regolarmente sul posto di lavoro.
Vediamo ora come trattare alcuni aspetti del rapporto, nei casi di prestazioni svolte in lavoro agile.
Buoni pasto: spettano durante lo smart working?
I buoni pasto spettano ai dipendenti in smart working? Non esiste una risposta legislativa in merito, di conseguenza tutto è lasciato a quanto prevedono le seguenti fonti:
- Contratto collettivo nazionale;
- Contratto collettivo provinciale;
- Contratto aziendale;
- Regolamento aziendale;
- Uso e consuetudini.
Come avviene per molti aspetti della vita lavorativa, adottare un regolamento aziendale è di gran lunga la soluzione migliore per affrontare una serie di tematiche non definite dalla legge o dai contratti collettivi.
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Di conseguenza, in mancanza di disposizioni contrattuali sul punto, il riconoscimento dei buoni pasto può essere previsto nel:
- Regolamento aziendale sulla concessione dei buoni pasto;
- Regolamento aziendale sul lavoro agile o smart working.
Laddove non vi siano esplicite disposizioni regolamentari, i buoni pasto vengono concessi a discrezione del datore di lavoro, il quale dovrà attenersi alle prassi consolidate in azienda e garantire una parità di trattamento tra lavoratori appartenenti a determinati uffici, categorie o mansioni omogenee.
Questo significa che se al dipendente Tizio appartenente all’ufficio marketing vengono riconosciuti i buoni pasto in regime di smart working, al collega Caio del medesimo settore devono essere parimenti concessi, a meno che non vi siano ragioni oggettive e reali che precludano lo stesso trattamento.
Ricordiamo che i ticket restaurant rientrano nella categoria delle prestazioni sostitutive dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande, come tali esenti da trattenute INPS e IRPEF fino ad un importo giornaliero di:
- 4 euro se concessi in forma cartacea;
- 8 euro se concessi in formato elettronico.
I ticket con valore superiore ai limiti citati saranno tassati per la parte che eccede i quattro / otto euro.
Indennità sostitutiva della mensa
Attenzione a non confondere i ticket restaurant con l’indennità sostitutiva di mensa. Quest’ultima è un’erogazione di denaro in busta paga, esente da contributi e imposte nel limite giornaliero di 5,29 euro, a patto che sia corrisposta agli addetti ai cantieri edili ovvero ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o unità produttive site in zone prive di strutture o servizi di ristorazione.
L’erogazione dell’indennità sostitutiva di mensa a lavoratori in smart working non può accedere all’agevolazione appena citata. Di conseguenza, eventuali compensi comunque riconosciuti saranno interamente assoggettati alle trattenute INPS ed IRPEF.
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Auto aziendale e smart working
In tema di auto è opportuno distinguere tra:
- Auto aziendali;
- Auto ad uso promiscuo;
- Auto ad uso personale.
I lavoratori in smart working non hanno diritto alle auto aziendali, posto che le stesse devono essere utilizzate esclusivamente per finalità lavorative. Va da sé che, prestando la propria attività da casa o da altra postazione, il dipendente non necessita del mezzo per finalità lavorative.
Discorso diverso per l’auto ad uso promiscuo. Per sua stessa definizione, in questi casi i mezzi vengono utilizzati per finalità sia lavorative che personali. Ben si può ammettere l’utilizzo dell’auto assegnata ad uso promiscuo in caso di prestazioni rese in lavoro agile.
Nulla cambia invece per i casi di assegnazione dell’auto per fini esclusivamente personali.
Trasferte e smart working
La trasferta è da intendersi come lo spostamento temporaneo e provvisorio del lavoratore ad una sede diversa da quella in cui rende abitualmente la prestazione.
Le indennità riconosciute per trasferte fuori dal comune in cui ha sede l’azienda o l’unità produttiva sono esenti da contributi e tasse entro i seguenti limiti:
- 46,48 euro al giorno per trasferte nazionali, elevati a 77,47 euro al giorno per trasferte estero;
- 30,99 euro al giorno per trasferte nazionali e 51,65 euro per l’estero nel caso in cui sia fornito gratuitamente il vitto o l’alloggio;
- 15,49 euro (trasferte Italia) e 25,82 euro (trasferte estero) se vengono forniti gratuitamente vitto e alloggio.
Eventuali compensi riconosciuti ai dipendenti durante i periodi di smart working e qualificati come “indennità di trasferta” perdono tale caratteristica e devono essere interamente assoggettati a contributi e imposte, al pari di retribuzione ordinaria, premi o altre somme.
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SMART WORKING E CORONA VIRUS
Lo sviluppo delle nuove tecnologie e il processo di digitalizzazione, denominato Industria 4.0, che coinvolge l’attuale contesto economico e sociale, ha determinato necessariamente dei cambiamenti anche nel modo di concepire la prestazione lavorativa, ad oggi caratterizzata dalla destrutturazione spazio-temporale.La flessibilità degli orari e del luogo della prestazione di lavoro, diventa una necessità ed una soluzione che grazie all’utilizzo dell’ ITC (information technology) si realizza concretamente.Le nuove tecnologie, in particolare quelle collaborative ed i social media, hanno concesso la possibilità di mettersi in contatto con chiunque ed in qualsiasi momento, e ciò ha completamente stravolto la cultura d’impresa.Invero, il sempre maggiore utilizzo di internet nonchè dei nuovi mezzi di comunicazione ha fatto sì che le distanze venissero meno o comunque si accorciassero, modificando notevolmente quello che era il modo di lavorare e di fare impresa.A tal proposito il diritto del lavoro si trova a fare i conti con queste nuove esigenze che necessitano di un intervento regolativo.Con la legge 81/2017 è stato introdotto e disciplinato il “Lavoro Agile”, meglio definito “Smart Working” e, per la prima volta in Italia, tale specifica modalità di svolgimento della prestazione lavorativa è stata inserita all’interno di un quadro normativo, che verrà trattato nel proseguo.Lo Smart Working, più precisamente, può essere definito come quell’“insieme di modelli organizzativi, moderni e non convenzionali, caratterizzato da un elevato livello di flessibilità nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti di lavoro, e che fornisce a tutti i dipendenti di un’azienda le migliori condizioni di lavoro”.Una delle tendenze che caratterizza il mercato del lavoro è, senza ombra di dubbio, la richiesta di flessibilità da parte dei lavoratori e di soluzioni che diano risposta al loro bisogno di conciliazione tra vita privata e vita lavorativa.Ed infatti la ratio posta alla base della L. 81/2017 è rappresentata proprio dall’incremento della competitività e della conciliazione dei tempi vita lavoro definito come work life balance.Questo concetto assai significativo consiste proprio nel bilanciamento tra il tempo dedicato al lavoro e alla carriera e quello dedicato a prendersi cura della famiglia e del proprio tempo libero.Le difficoltà nel gestire e bilanciare i tempi di vita nonché quelli di lavoro possono comportare, ancora, un ulteriore costo per il lavoratore in termini di riduzione del benessere; ciò può portare di conseguenza anche a compromettere la qualità della prestazione lavorativa e la produttività delle ore dedicate al lavoro.Come emerge dagli ultimi dati elaborati dall’Osservatorio smart working, i lavoratori smart mediamente presentano un grado di soddisfazione e coinvolgimento nel proprio lavoro molto più elevato di coloro che lavorano in modalità tradizionale: il 76% si dice soddisfatto della sua professione, contro il 55% degli altri dipendenti; uno su tre si sente pienamente coinvolto nella realtà in cui opera e ne condivide valori, obiettivi e priorità, contro il 21% dei colleghi. Inoltre, sono più soddisfatti dell’organizzazione del proprio lavoro (il 31% degli smart worker contro il 19% degli altri lavoratori), ma anche delle relazioni fra colleghi (il 31% contro il 23% degli altri) e della relazione con i loro superiori (il 25% contro il 19% degli altri).Tutto ciò naturalmente, comporta risvolti positivi anche nei confronti delle aziende, tra questi spiccano l’incremento di produttività, la riduzione del tasso di assenteismo, la capacità di attrarre i talenti, l’aumento dell’engagement, il miglioramento delle competenze digitali e l’ottimizzazione della gestione degli spazi.Uno spazio all’interno di questa trattazione è dedicato agli ultimi interventi normativi circa l’utilizzo dello smart working come strumento per consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa nella situazione di emergenza in cui si trova il nostro paese, dovuta al diffondersi del virus Covid-19.Massimiliano MatteucciConsulente del Lavoro in Roma. Partner Nexumstp Spa. Cultore della materia e Professore a contratto presso università pubbliche e private. Autore di numerose pubblicazioni in materia di Lavoro e relatore a convegni e seminari.
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Quadro sinottico Decreti Covid-19 – eBook
Decreti “Cura Italia”, “Liquidità” e “Rilancio”, questi i nomi con cui sono stati battezzati i tre provvedimenti principali, tralasciando i vari Dpcm, assunti dal Governo, nel periodo dell’emergenza epidemiologica Covid-19.In realtà, nonostante le diverse terminologie, tutti i tre decreti contengono misure dirette a fronteggiare l’emergenza, con disposizioni per il sostegno di imprese, lavoratori e famiglie, ma giudicate insufficienti a contrastare gli effetti economici, non solo immediati, dell’epidemia; l’appunto viene rivolto soprattutto, in una visione strutturale e strategica, al decreto Rilancio. I decreti sono inoltre accomunati:- dall’incertezza del percorso di conversione in legge: fin dai giorni successivi alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si è prodotto un flusso di emendamenti che ha dato un senso di provvisorietà alle disposizioni appena emanate. Alla data di stampa del presente ebook è in corso di conversione il decreto di Rilancio con previsione di rilevati modifiche;- dall’inefficacia di molte misure in assenza dei relativi provvedimenti attuativi. Sono 165 i decreti attuativi previsti e ad oggi ne risultano emanati circa il 20%;- dalla tecnica redazionale che rende la lettura un percorso ad ostacoli tra incroci, rimandi, eccezioni, esclusioni, richiami a catena a normative nazionali ed europee, con termini non sempre coerenti e provvedimenti che si sovrappongono; – dal moltiplicarsi di circolari, comunicati e messaggi di Agenzia entrate, Inps e associazioni di riferimento (ABI, Confindustria, ecc.), spesso necessarie, ma che hanno richiesto un’incessante attenzione.In questo contesto, studio verna ha ritenuto utile produrre delle tabelle di sintesi che potessero essere d’ausilio per avere un quadro d’insieme, semplificare la comprensione delle diverse misure ed individuare, da parte dei vari operatori, i provvedimenti di specifico interesse, pur essendo il percorso legislativo, attuativo ed interpretativo, ancora ancora tutt’altro che concluso.In questa seconda edizione, sono evidenziate in rosso le modifiche intervenute per effetto principalmente della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto Rilancio, nonché dei diversi provvedimenti attuativi e della prassi ufficiale.Studio Verna Società ProfessionaleLo Studio Verna Società Professionale, costituitasi nel 1973, è la più antica società semplice professionale ed offre consulenza ed assistenza economico-giuridica a Milano, con studi anche a Roma e Busto Arsizio. Persegue una politica di qualità fondata su etica, competenza e specializzazione. I suoi soci hanno pubblicato oltre un centinaio di libri ed articoli in materia contabile, societaria, concorsuale e tributaria, oltre un manuale di gestione della qualità per studi professionali.
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COVID-19: le novità sul lavoro
A causa della comparsa di casi di trasmissione di COVID-19, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti per la gestione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto e per il sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese; in particolare, possiamo qui così riassumere i riferimenti normativi in materia di lavoro:- d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;- d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.Nel presente ebook, verranno analizzate le singole misure, cercando di risolvere i principali interrogativi, attraverso domande e risposte.Rocchina StaianoDocente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali, presso l’Università di Teramo; Avvocato giuslavorista; è membro del collegio dei probiviri della Cisl Regione Campania; Docente in vari Corsi di formazione; Docente-formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 3 marzo 2013; Formatore mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia. Valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numero pubblicazioni ed articoli in riviste anche telematiche, per le principali case editrici in materia di lavoro e di previdenza sociale.
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