Sesso, adolescenti e codice penale

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Baccanale dionisiaco andato in fumo per l’anziano imprenditore bergamasco che pensava di rinverdire le sue grazie con due giovani diciassettenni.

Beccato a Milano in un alberghetto di Piazza Aspromonte con tanto di mutanda d’occasione, naso fracassato dal portacenere sbattutogli addosso dalle due fanciulle, 7 mila euro sfilategli dal portafoglio, denuncia per induzione alla prostituzione minorile.

E’ cronaca di un paio di settimane fa.

Non c’è da ridere e purtroppo neanche da sorridere. C’è solo da vergognarsi per la rovinosa caduta a picco dei nostri valori etici e per la nostra totale incapacità di formare giovani sani. Non tutti, per fortuna ….

I minori deviati e gli adolescenti immorali sono esattamente quelli che ci siamo meritati, compresi le giovani prostitute. L’immoralità non è la loro, ma è quella degli adulti, troppo spesso assenti dal loro ruolo di garanzia e di controllo educativo nei confronti della popolazione minorile.

Sono gli adulti che dovrebbero avere il “buon gusto” di astenersi dal fare sesso con i ragazzi. Perché altro è il gioco del dottore tra due cuginetti di 9 anni, altro sono le effusioni sessuali tra due liceali coetanei, altro è il gioco dell’infermiera tra la nipote di 17 anni ed il nonno di 70 anni.

I minori non sono tali solo per non andare a votare, o per non essere in grado di acquistare un immobile, o per non potere avere una patente di guida.

Dioniso Baccanale Andrea Mantegna… Il problema è che la nostra storia contemporanea sta diventando sempre più quella dei valori invertiti, confusi, sbiaditi. E se da donna – il femminile è d’obbligo di fronte ad un fenomeno tristemente monopolizzato dai maschi – è bruciante il senso di repulsione fisica nei confronti dell’ignobile sfruttamento del sesso degli adolescenti da parte degli adulti, da giurista è forte il timore di un pericolosissimo rischio di decriminalizzazione sociale di questi fatti, che è poi anche l’anticamera della formale depenalizzazione normativa delle condotte illecite.

I reati vengono abrogati o dichiarati costituzionalmente illegittimi quando iniziano a non essere più sentiti come tali. Come accadde per il reato di corruzione di minorenni” ad opera della legge 66/1996, o per la “sfida a duello” attraverso la legge 205/99, o per l’”adulterio da parte della moglie”, espunto dal codice penale con le due sentenze della Corte Costituzionale 126/28 e 147/69, e per tanti altri ancora.

Delle condotte illecite che nessuno percepisce più come comportamenti degni di essere sanzionati il Sistema (poco importa se il Parlamento o la Corte Costituzionale) ne prende semplicemente atto.

Oggi non mi stupirei affatto se qualcuno dei nostri maschi adulti con in mano la bacchetta del Legislatore proponesse la modifica di un qualche comma o articolo del nostro codice penale che regola il rapporto tra atto sessuale e minore età.

Mi correggo: qualcuno dei nostri beneamati piccoli legislatori – l’ultimo gruppetto di discepoli di Papiniano tra i nostri giureconsulti parlamentari – ha già presentato un emendamento in tal seno. Esattamente il n. 1707, infilato “ a caso” nell’ultimo disegno di legge sulle intercettazioni e riguardante – pensate un po’ – l’introduzione del concetto di violenza sessuale lieve ai minori e l’abrogazione dell’obbligo di arresto in flagranza per questa presunta “violenza lieve”.

Evidentemente, i nostri parlamentari adulti non si sono resi conto che il nostro sistema penale è tutt’altro che attento allo sfruttamento del sesso degli adolescenti e che, semmai, avrebbe bisogno di essere “rinforzato”.

Gli atti sessuali tra l’adulto ed il minore sono puniti oggi solo se frutto di violenza, di minaccia, di abuso di autorità o di condizioni di inferiorità psico-fisica (art. 609 bis cod. pen.) E l’età entra in gioco unicamente come aggravante (art. 609 ter c.p.); il che vuol dire che deve comunque essersi consumata la fattispecie delittuosa principale, il cui presupposto – cane che si morde la coda – è la violenza o la minaccia.

Ma non è affatto detto che lo sfruttamento illecito della sessualità di un giovane sia legato a situazioni di violenza o di minaccia conclamati! Si può cadere nelle reti di una pericolosa manipolazione psicologica attraverso modi, suggestioni ed induzioni ben più untuosi della crassa violenza fisica. Come nel caso della languida richiesta di accarezzamento delle parti intime da parte del professore di matematica che prometta di fare superare la materia con il massimo dei voti. Non c’è violenza, ma ben di più: viscido invito a fare diventare il proprio sesso oggetto di mercimonio e di scambio di favori.

Parole al vento. I semplici ed a-violenti atti sessuali continuano ad essere puniti solo se riguardano un minore di anni 14, o un minore di anni sedici quando il colpevole sia “l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore….” (art. 609 quater c.p.); ed i semplici atti sessuali con un diciassettenne sono considerati illeciti solo se si riesca a provare un’attività di induzione alla prostituzione o un amplesso frutto di scambio di denaro e di altra utilità (art. 600 bis c.p.). Tralasciamo le disquisizioni giuridiche sulla rilevanza dei maggiori o minori centimetri di penetrazione fisica.

E non lamentiamoci, poi, se adulti danarosi e ben attrezzati – di collegi difensivi, si intende – riescano processualmente a dimostrare che la regalia o il denaro, prova del pagamento del piacere ed unica fonte di punibilità, sono stati offerti al giovane per mera generosità d’animo e casto spirito paterno ….

Franzina Bilardo

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