Separazione coniugi: a chi viene assegnata la casa coniugale

Luisa Camboni 11/07/18
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Uno dei punti su cui i coniugi, in sede di separazione, si trovano a litigare riguarda l’assegnazione della casa coniugale.

Il nostro Legislatore non offre la definizione di casa coniugale, ma senza dubbio per “casa coniugale/familiare” deve intendersi quella che ha costituito il centro di aggregazione e di unificazione della famiglia in costanza di matrimonio. Nel concetto di casa coniugale vi rientrano, anche, i beni mobili, gli arredi, gli elettrodomestici ed i servizi, ad eccezione dei beni strettamente personali o che soddisfino esigenze peculiari del coniuge, privato del godimento della stessa.

La ratio dell’assegnazione della casa coniugale va individuata, nel caso di separazione dei coniugi, nel tutelare la prole, continuando ad assicurare ad essa il medesimo habitat familiare, nel tentativo di lenire gli effetti deleteri che la disgregazione dell’unità della famiglia porta inevitabilmente con sé.

Pertanto, il provvedimento di assegnazione della casa familiare si fonda sul principio, ormai cristallizzato, dell’interesse della prole.

Di tale principio non si tiene conto per quanto riguarda l’assegnazione della casa coniugale nel momento in cui i figli sono diventati economicamente indipendenti.

Si noti bene: la tutela dell’assegnazione della casa familiare si applica anche in favore della prole nata fuori dal matrimonio.

Più precisamente l’assegnazione della casa familiare, in ossequio al principio dell’interesse della prole, comporta l’assegnazione della casa al genitore collocatario anche se proprietario dell’immobile è l’altro coniuge. Di conseguenza quest’ ultimo è costretto ad abbandonare la casa portando con sé i soli effetti personali.

In altri termini, la casa familiare rimarrà nella disponibilità materiale del genitore cui sono collocati i figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti.

Separazione coniugi: senza prole la casa può andare al coniuge economicamente più debole?

La risposta è negativa. I Giudici di Piazza Cavour con sentenza n°6020 del 2014 hanno ribadito che, in caso di separazione o divorzio, la casa coniugale non può essere assegnata al coniuge economicamente più debole se non vi sono figli conviventi minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Separazione coniugi: l’assegnazione della casa incide sulla regolamentazione dei rapporti patrimoniali?

Sì. Il giudice dovrà tener conto di tutte le circostanze rilevanti – personali, patrimoniali e reddituali – che caratterizzano il caso concreto, partendo non tanto dal vantaggio economico del coniuge assegnatario, ma dal sacrificio economico cui l’altro coniuge andrà incontro per assicurarsi un nuovo alloggio.

Separazione coniugi: è possibile la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare?

Sì, quando vengono meno le condizioni che hanno portato alla sua adozione. La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che la revoca dell’assegnazione è possibile se il coniuge assegnatario trasferisca altrove la propria residenza, abbia contratto nuovo matrimonio, oppure se i figli hanno raggiunto l’indipendenza economica.

Riferimento normativo

Art. 337 sexies c.c. – Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza 

“Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643[…]”.

Luisa Camboni

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