Scuola: pensioni e niente trasferimenti coatti negli Ata

Redazione 06/08/13
Nel prossimo consiglio dei ministri ci sarà al vaglio una bozza di decreto sul pubblico impiego nella quale uno degli articoli prevede l’estensione anche ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, che ha maturato successivamente al 31 dicembre 2011, ma entro il 31 agosto 2012, i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa previgente l’entrata in vigore dell’art. 24 del decreto legge 201/2011, ossia la Riforma Fornero, per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia o anzianità, di poter essere collocati a riposo beneficiando dei suddetti requisiti.

Il decreto di cui sopra blocca anche il passaggio d’ufficio nei ruoli del personale Ata dei docenti dichiarati permanentemente inidonei alla propria funzione per motivi di salute, ma idonei ad altri compiti, e del personale docente al momento titolare delle classi di concorso C999 e C555. I due provvedimenti su cui l’Esecutivo Letta dovrà decidere anticipano la corrente di pensiero principale che si era intuita nella settima commissione del senato, che stava valutando i disegni di legge n.316 (Puglisi ed altri, Pd) e n.728 (Centinaio, Lega Nord) riguardanti gli inidonei e nella XI commissione della camera, che stava analizzando il disegno di legge unificato ( Ghizzoni ed altri, Pd e Marzana, M%S) in materia pensionistica.

L’art.23, nel disporre l’abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell’articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 i quali stabilivano, tra le altre cose, che il personale docente ritenuto inidoneo alla propria mansione permanentemente, ma idoneo ad altre funzioni, e il personale docente attualmente titolare delle classi C999 e C555, dovevano transitare di autorità nei ruoli del personale Ata con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, se da una parte favorisce le continue richieste degli interessati che ritenevano il trasferimento d’ufficio nei ruoli del personale Ata punitivo sia sotto il profilo professionale che retributivo, dall’altra non agevola a risollevare la questione dei docenti attualmente permanentemente inidonei, di quello che lo diventeranno in futuro e dei docenti titolari delle classi C999 e C555.

Secondo l’ultima indiscrezione del Miur, in data 11 marzo 2013, il loro numero dovrebbe essere complessivamente di 3.572 unità, anche se al sottosegretario del ministero dell’Istruzione Gabriele Toccafondi è stato indicato il numero di oltre 5 mila unità. L’abrogazione dei suddetti commi ha determinato che i docenti inidonei, ancorché collocati fuori ruolo, proseguano a prestare servizio anche per il prossimo anno scolastico nelle sedi e con i compiti loro destinati.

Dalla verifica delle leggi e dei decreti e circolari ministeriali che sull’ambito si sono susseguiti a cominciare dalla data di entrata in vigore dell’art.35, comma 5, della legge n. 289/2002 non si individuano, infatti, altre soluzioni di effetto immediato. Il loro stato, quindi, rimarrà incerto e precario almeno fino a quando non si troverà a costo zero, una soluzione che possa soddisfare sia gli interessati che l’amministrazione scolastica. Un’altra conseguenza dell’abolizione del comma 14, nella fattispecie, è quello di aver permesso l’immissione in ruolo di altre 5 mila Ata i cui posti erano bloccati appunto in previsione del passaggio dei docenti inidonei.

L’art. 24 del decreto legge inserisce invece un cambiamento all’art. 24, comma 14, del dl 6 dicembre  2011, n.201. In virtù di tale modifica, al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità con i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa previgente l’entrata in vigore del predetto decreto potrà accedere anche il personale della scuola che ha maturato i predetti requisiti dopo il 31 dicembre 2011 ma prima non oltre il 31 agosto 2012.

Questo è quanto avevano richiesto alcune migliaia di dipendenti scolastici sia mediante il comitato “Quota 96 che centinaia di ricorsi ai giudici, mentre non è preciso il numero dei docenti e del personale amministrativo, tecnico  ed ausiliario interessato al provvedimento (3.500 secondo il Miur, circa 9000 secondo l’Inps), interessati lo sono sicuramente quanti alla data del 31 agosto 2012 potevano fare valere, ai fini della pensione di anzianità, sessanta anni di età e trentasei di contribuzione, oppure sessantuno anni di età e trentacinque di contribuzione, o anche, a prescindere dall’età anagrafica, quaranta anni di contribuzione.

Per la pensione di vecchiaia i requisiti da possedere erano invece 65 anni di età e almeno 20 anni di contributi, se uomini e 61 anni di età e almeno 20 anni di contributi, se donne. Il riconoscimento del diritto a fruire della normativa previgente la riforma Fornero non significa comunque che gli interessati dovranno chiedere di terminare immediatamente il servizio. Per far valere questo loro diritto potranno infatti aspettare fino al 2015 per chiedere di andare in pensione. Chi vorrà invece, a decreto legge approvato, dovrebbe poterci andare già dal prossimo 1° settembre.

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