Scivolo pensione e orario ridotto: contratto di espansione al via. Le regole

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Il Decreto Crescita all’art. 26-quater ha previsto l’abolizione e sostituzione del “contratto di solidarietà espansiva”, con il nuovo “contratto di espansione”. Dunque, l’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015 è stato completamento riformulato introducendo ex novo il predetto ammortizzatore sociale. Dunque, dal 30 giugno 2019 non esiste più il contratto di solidarietà espansiva, bensì il nuovo “contratto di espansione”, che contiene una disciplina differente rispetto a quella precedente sotto molti punti di vista, oltre a contenere una disposizione che favorisce il ricambio generazionale (cd. “turnover aziendale”).

A fornire chiarimenti è intervenuta anche la circolare 16/2019 del ministero, in attuazione dell‘articolo 26-quater del Decreto crescita, che va a modificare il dlgs 148/2015.

Infatti, il novellato ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro interviene sotto due aspetti:

  • intervento straordinario d’integrazione salariale (CIGS), con riduzione dell’orario di lavoro previsto fino al 30%, al fine di favorire nuove assunzioni;
  • possibilità di esodo anticipato per i lavoratori che si trovano a non più di 5 anni (60 mesi) di distanza dall’età pensionistica (cd. “svicolo pensionistico”).

Ma quali sono le imprese che possono ridurre l’orario di lavoro dei propri dipendenti e in quali circostanze? Tutti i lavoratori possono chiedere l’anticipo della pensione, grazie al nuovo “scivolo pensionistico”? Qual è la prassi da rispettare per mettere in atto il contratto di espansione? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Scivolo pensione e orario ridotto: cos’è il contratto di espansione?

Il contratto di espansione, introdotto in via sperimentale per il biennio “2019-2020”, è uno strumento rivolto alle grandi imprese, con organico superiore a 1.000 unità lavorative, interessate da azioni di reindustrializzazione e riorganizzazione e con modifica dei processi aziendali.

Esclusivamente nelle imprese che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità, è possibile avviare una procedura di consultazione finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria (RSU).

Il contratto espansione deve contenere:

  • il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
  • la programmazione temporale delle assunzioni;
  • l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015;
  • relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al nuovo anticipo pensionistico.

Scivolo pensione e orario ridotto: come si avvia la procedura di consultazione?

La procedura di consultazione si apre con la comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dei seguenti elementi

  • cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro;
  • entità e durata prevedibile;
  • numero dei lavoratori interessati.

Successivamente, entro 3 giorni dalla predetta comunicazione, l’impresa presenta domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l’intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora l’intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni.

L’intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 giorni per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.

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Scivolo pensione con contratto di espansione: come funzione e chi può accedervi?

Il datore di lavoro, di comune accordo con i lavoratori interessati, possono decidere di risolvere il rapporto di lavoro prima dell’accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per poter esercitare lo “scivolo pensionistico” il lavoratore deve:

  • non trovarsi a più di 5 anni dal conseguimento della pensione di vecchiaia;
  • aver maturato il requisito minimo contributivo;
  • non trovarsi a più di 5 anni dal conseguimento della pensione anticipata.

La pensione anticipata in esodo, che deve essere effettuata nell’ambito di un accordo di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, prevede il riconoscimento da parte del datore di lavoro per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile, ove spettante comprensiva dell’indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS.

Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

Orario ridotto con contratto di espansione: come funzione e chi può accedervi?

Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare dello scivolo pensionistico, il “Decreto Crescita” ha previsto la possibilità di fruire dell’intervento straordinario d’integrazione salariale (CIGS), con riduzione media oraria non superiore al 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. L’intervento straordinario, in deroga alla durata attualmente prevista per la CIGO e CIGS, può essere concesso per un massimo di 18 mesi, anche non continuativi.

Ai fini dell’applicazione della riduzione oraria dei dipendenti rientranti nel “contratto di espansione”, l’impresa è tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione.

L’impresa che intende accedere all’erogazione del trattamento di CIGS per i lavoratori in riduzione oraria o in sospensione d’attività dovrà presentare istanza con modalità telematica tramite il canale di “CIGSonline” al Ministero del Lavoro.

Daniele Bonaddio

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