Sblocca Italia: tutte le novità in edilizia della legge in vigore

Redazione 14/11/14
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Sblocca Italia, il tanto atteso decreto che dovrà risollevare l’edilizia è finalmente diventato legge. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dello scorso martedì 11 novembre, le misure contenute nel provvedimento sono entrate in vigore, in tempo per evitare la decadenza del decreto, apparso per la prima volta il 12 settembre scorso.

Ma cosa è cambiato davvero per il settore edile e i professionisti delle costruzioni? Davvero lo Sblocca Italia è il provvedimento tanto atteso, la soluzione di tutti i mali di un comparto dell’economia che più di ogni altro ha risentito della coda di questa crisi infinita?

Per capire l’impatto del decreto 133 convertito nella legge 164 dello scorso 11 novembre, allora, è forse necessario analizzare quali sono le reali modifiche apportate alla quotidianità professionale di architetti, geometri, operatori dell’edilizia. Come influisce la nuova legge sulla fase di progettazione e di realizzazione delle opere finalizzate alla residenza pubblica e privata?

Manutenzione

Gli effetti maggiori, e immediatamente tangibili, della legge Sblocca Italia, sono certamente riservati agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel primo caso, si segnala la possibilità di installazione di pompe di calore dalla potenza termica non superiore a 12 kW; nel secondo, invece, la novità introdotta è molto più interessante.

Purché, infatti, non si intervenga sulle parti strutturali dell’edificio, infatti, sarà possibile realizzare interventi di frazionamento o anche accorpamento di unità immobiliari e dello stesso carico urbanistico. Condizione, è che non venga ritoccata la volumetria dell’edificio e non si modifichi la destinazione d’uso originaria.

In proposito, per realizzare interventi di manutenzione straordinaria, viene stabilito che sarà sufficiente presentare la sola Comunicazione di inizio lavori, accompagnata dalla relazione tecnica di un professionista che certifichi come le componenti portanti della struttura non vengano interessate.

Diversamente, riguardo la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) saranno realizzabili interventi di variante a permessi di costruire purché non essenziali e conformi alle prescrizioni urbanistiche.

Da ultimo, la denuncia di inizio attività contempla gli interventi alternativi al permesso di costruire, di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, la famosa super DIA che, d’ora in avanti, può essere chiamare semplicemente DIA. Sarà, infine, più fgacile arrivare alla proroga dei termini di fine lavori per cause estranei alla volontà dei titolari del permesso.

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