Sanatoria, sì agli stranieri già iscritti all’Inps. Ma attenzione ai contributi

Redazione 12/10/12
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Sanatoria 2012, confermata in extremis anche la possibilità di regolarizzare le collaboratrici domestiche iscritte al registro Inps, ma sprovviste di permesso di soggiorno in corso di validità.

E’ una delle ultime indicazioni del Ministero dell’Interno e contenute nelle Frequently Asked Question diramate dal Viminale per aiutare i “ritardatari” delle procedure di emersione, che si chiuderanno, come noto, lunedì 15 ottobre.

Mancano, insomma, poche ore allo stop alla sanatoria, anche se ancora restano, nei potenziali interessati, molti punti oscuri. Non uno soltanto, ma due di questi sono stati chiariti con la nuova specifica ministeriale: indicazioni utili anche per i coniugi che abbiano alternativamente presentato domanda e compilato il modello F24.

Secondo il primo punto, la sanatoria è aperta anche a chi necessita soltanto di sistemare secondo i dettami di legge soltanto la propria presenza in territorio italiano, pur avendo già un’occupazione regolare e riconosciuta a livello previdenziale.

Insomma, se per il lavoratore illegale sono comunque già stati versati contributi, la sanatoria è applicabile e, in tal caso, sicuramente il datore di lavoro dovrà prestare attenzione ai pagamenti.

Infatti, per il datore di lavoro viene normalmente richiesto, in regime di regolarizzazione straordinaria, di saldare i contributi non versati nel periodo che l’immigrato ha prestato servizio presso la sua abitazione o azienda. Nel caso specifico dei collaboratori già soggetti a contributi, allora, da parte dei committenti andrà verificata la quota eventuale ancora da versare.

Ciò non toglie, come noto, che il pagamento di una tantum mille euro per ogni straniero che viene regolarizzato secondo le procedure di sanatoria, vada comunque pagata.

A questo proposito, il Ministero chiarisce che, per dimostrare la regolarità dei contributi versati, possano essere presentate le ricevute dei versamenti effettuati.

Come specificato nella circolare diramata dall’Inps e nelle successive integrazioni, infatti, al datore di lavoro che presenterà richiesta d’emersione sarà richiesto di inserire un codice provvisorio, con intestazione 8912 e, in successione, il numero seguente a indicazione della posizione per l’emersione.

A supporto dei datori di lavoro interessati da questa casistica, ricordiamo che è consultabile dal sito dell’Inps la procedura corretta e il Mav integrativo per indicare tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro in essere e dei contributi eventualmente ancora da completare.

In relazione all’anno 2012, i primi due o tre trimestri saranno ritenuti evasi in presenza del regolare certificato, mentre, per l’ultima tranche si dovrà attendere la comunicazione di conferma direttamente dall’istituto di previdenza, seguente all’iscrizione temporanea alle richieste di regolarizzazione.

Ultima specifica, la non corrispondenza dei codici fiscali tra chi ha versato la quota dei mille euro e chi ha inoltrato la domanda d’emersione. Ciò accade, ad esempio, nei casi di collaboratrice domestica la cui regolarizzazione viene chiesta sia dalla moglie che dal marito della casa in cui si svolge la prestazione lavorativa.

In tal caso, specifica il Viminale, assicura che la richiesta resta compilata correttamente, qualora si presenti un certificato di parentela tra i due soggetti facenti richiesta.

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