Rumori molesti “da pianoforte”: sì al risarcimento se non si adottano misure idonee

Redazione 12/06/12
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La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9434 dello scorso 11 giugno, si è pronunciata in relazione ad una controversia su immissioni sonore moleste da strumento musicale, e ha chiaramente affermato: “Se l’immissione di rumore non supera il limite consentito, niente inibizione dello strumento, occorre l’insonorizzazione e una limitazione di orario”.

La pronuncia dell’alta Corte trae origine da una vicenda legata a due ragazze che, studiando al conservatorio, per motivi di studio trascorrevano gran parte del loro tempo a suonare il pianoforte, senza limiti di tempo e soprattutto di orario, arrecando in tal modo disturbo ad una coppia di vicini di casa.

I giudici di legittimità, in linea con la Corte d’appello dell’Aquila, hanno ritenuto legittimo il risarcimento danni morali e biologici ai vicini disturbati dalle continue esercitazioni delle studentesse.

Il risarcimento, che ammonta a 2.500 euro, deve inoltre essere accompagnato ad un’attività di insonorizzazione delle pareti della casa.

La Corte, riguardo alla determinazione dell’ammontare del risarcimento, ha provveduto a moltiplicare tale somma per l’intero periodo intercorso tra la data della presentazione della domanda introduttiva del giudizio e la data della pubblicazione della sentenza di primo grado, nonostante le ragazze, dopo il provvedimento del primo giudice, avevano interrotto l’uso dello strumento.

Alla base di questa valutazione vi sta una chiara motivazione dei giudici che poggia sul fatto che “tenuto conto della sospensione delle emissioni sonore, sono poi state presto riprese con modalità e frequenza anche maggiori, quindi con rinnovata carica lesiva, e comunque per oltre la metà delle ore diurne giornaliere”.

In definitiva, per i giudici di legittimità non è necessario predisporre l’inibizione totale dell’uso dello strumento; è sufficiente una limitazione d’orario, visto che dalle perizie effettuate sull’entità delle immissioni di rumore, si è constatato che queste non superavano il limite dei 40 decibel, ed inoltre “il limite di tollerabilità previsto dall’articolo 844 del codice civile non deve essere visto con carattere assoluto, ma relativo, e deve essere fissato tenendo conto delle peculiarità del caso concreto”.

Qui il testo integrale della  sentenza n. 9434 dello scorso 11 giugno

 

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