“Ronde digitali” a caccia di diffamazioni online, nell’interesse di dipendenti e amministratori pubblici?

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La Giunta municipale di Spoltore, con una delibera dello scorso 14 maggio, ha incaricato l’addetto stampa comunale di effettuare un “monitoraggio periodico dei social network (facebook – twitter e blog moderati dai gruppi locali), al fine di sottoporre, mensilmente, un report al Responsabile del SettoreServizi alla persona e contenzioso”, per “la successiva trasmissione al legale di fiducia dell’Amministrazione appositamente da individuare”. Questo report dovrebbe contenere “le pagine contenenti frasi e/o giudizi
potenzialmente lesivi della onorabilità e della integrità morale degli Amministratori e dei dipendenti”.

La delibera, che ha suscitato (come era prevedibile) notevoli polemiche, si inserisce nell’acceso dibattito nato dalle riflessioni del Presidente della Camera Laura Boldrini su ingiurie, diffamazioni e hate speech in Rete.
Il testo, “Atto di indirizzo a tutela dell’immagine dell’Amministrazione comunale, degli Amministratori e dei dipendenti”, viene motivato con la circostanza (ovvia) che attraverso i social network e i blog possano essere posti in essere reati quali l’ingiuria e la diffamazione, e che gli amministratori e i dipendenti comunali siano “tra i bersagli più facili di tali azioni commesse mediante Internet”.
Si afferma poi che sussista un obbligo, ex art. 2087 c.c., di adottare tutte le misure necessarie a tutelare la personalità morale e l’integrità professionale dei dipendenti e degli amministratori, e che pertanto risulterebbe necessario il monitoraggio “al fine di verificare la correttezza e la veridicità di quanto pubblicato”, in quanto le eventuali condotte lesive potrebbero “enucleare ipotesi di diffamazione a mezzo stampa”.
La delibera si chiude in maniera tranchant, affermando che “si procederà senza ulteriore avvisi e/o atti nei confronti di eventuali responsabili, qualora il legale incaricato rilevi gli estremi delle ipotesi di reato censurati”.

“Delibera bavaglio”, “web spia”, “ronde digitali”. Molte le etichette attribuite ma, tralasciando le polemiche, si possono fare alcune riflessioni critiche.
In primo luogo, il controllo della reputazione in Rete, anche per quanto riguarda gli Enti pubblici, non è certo una novità, ma la delibera pone l’accento soprattutto sulla repressione penale delle condotte.
Si tratta infatti di un incarico specifico per un monitoraggio volto alla tutela (penale) della reputazione dei singoli (amministratori e dipendenti). E’ vero che nell’oggetto si parla di “immagine dell’Amministrazione”, ma nella parte dispositiva si fa riferimento soltanto agli atti lesivi della reputazione degli “amministratori e dei dipendenti”.
Tale circostanza è abbastanza curiosa dal momento che, laddove le condotte ledano soltanto la reputazione dei singoli (e l’offesa non investa l’ente pubblico), l’Amministrazione non potrebbe certo essere ritenuta legittimata a sporgere querela, ai sensi degli artt. 120 del c.p. e 336 ss. c.p.p.
La delibera si presta poi ad altre considerazioni sia con riguardo al richiamo all’art. 2087 del codice civile sia per il riferimento alla diffamazione a mezzo stampa.
L’art. 2087 c.c., ricordiamo, prevede che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Pur essendo vero che la Cassazione ha avuto più volte occasione di precisare che “il datore di lavoro non può consentire situazioni di sopraffazione o violenze, fisiche o verbali, essendo a suo carico l’obbligo di tutela anche della personalità morale dei dipendenti” (Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 19.02.2008 n° 4067 ), è altrettanto vero che includere in quest’obbligo anche un monitoraggio attivo alla ricerca delle possibili condotte lesive della reputazione dei dipendenti sembra decisamente eccessivo. Nei social network si rischia di sconfinare in un’indagine che, con la pretesa di tutelare il lavoratore stesso, involga invece profili della personalità, estranei alla prestazione lavorativa, e pertanto vietati dall’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori.
Il richiamo all’art. 2087 c.c. è inoltre assolutamente improprio per quanto riguarda i pubblici amministratori, che certamente non possono, sotto tale profilo, essere equiparati ai dipendenti dell’Ente.
Nella delibera, infine, si fa espressamente riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, per condotte che invece con la stampa non hanno nulla a che fare.
La Cassazione ha avuto più volte modo di precisare come la normativa sulla stampa non possa applicarsi alle diffamazioni commesse in Rete, in quanto “ai fini della configurabilità di una fattispecie criminosa come reato commesso con il mezzo della stampa, le definizioni che di stampa e stampati fornisce l’art. 1, l. n. 47 del 1948 non sono suscettibili d’interpretazione analogica e/o estensiva”. Si tratterà quindi, al più, di diffamazione aggravata ai sensi del comma III dell’art. 595 c.p., essendo la pubblicazione nei blog e sui social network ricompresa tra gli “altri mezzi di pubblicità” previsti nella norma, data la sua potenziale diffusività.
In conclusione, pur essendo innegabile sia la potenziale pervasività delle diffamazioni online, sia la leggerezza con cui tanti utenti offendono la reputazione altrui in Rete, confidando magari nella protezione di nickname di fantasia (protezione del tutto illusoria, soprattutto quando la condotta è posta in essere su Facebook), non bisogna dimenticare come la giurisprudenza abbia esteso in maniera significativa le dimensioni del diritto di critica nei confronti di tutti coloro che esercitano un ruolo pubblico, arrivando a ritenere scriminate anche espressioni assai forti, che sarebbero certamente lesive della reputazione di qualsiasi privato cittadino.
Anche la Corte EDU si è pronunciata recentemente, con la sentenza 14/3/2013, sottolineando come un uomo politico si esponga inevitabilmente ad un attento controllo da parte dei cittadini per quanto riguarda la sua condotta e debba, conseguentemente, essere più tollerante per le critiche che gli vengono rivolte, anche perché la presenza di una sanzione penale può avere indesiderati effetti dissuasivi sulla libertà di espressione e di critica della collettività.
Sarebbe stato pertanto stato più opportuno, anziché disporre un monitoraggio delle condotte diffamatorie (per le quali l’Amministrazione, il più delle volte, sarebbe anche carente di legittimazione), ponendo l’accento esclusivamente sulla dimensione penalistica e repressiva del problema, preoccuparsi di una valutazione globale e di un intervento proattivo sulla reputazione online dell’Ente.

Giovanni Battista Gallus

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