Rimborsi per voli cancellati, Corte europea: “Competenza agli Stati”

Redazione 23/11/12
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Risarcimento per cancellazione del volo, la Corte di giustizia europea conferma che tempi e modi di ricorso dipendono dalle singole giurisprudenze nazionali.

Con una nota diffusa ieri, la Corte ha ribadito il regime vigente in merito alle richieste di rimborso per voli cancellati, rifacendosi al diritto di ciascun Stato membro dell’Unione.

Dunque, non esistono disposizioni comunitarie valide a livello generale, ma a fare riferimento sono le autorità competenti dei singoli Paesi e, in questo, vanno associati anche i termini di prescrizione.

Il pronunciamento della Corte arriva in seguito alla presentazione di ricorso di un cittadino spagnolo, che nell’ormai lontano 2005 aveva acquistato un ticket per viaggiare da Barcellona a Shanghai con la compagnia aerea KLM.

Volo che, all’ultimo momento, venne improvvisamente cancellato, costringendo il passeggero lasciato a terra all’acquisto di un altro biglietto da un’altra società di trasporto aereo.

A distanza di oltre tre anni, il viaggiatore aveva poi avanzato richiesta di compensazione, chiedendo un risarcimento di 2990 euro, più spese e interessi susseguenti.

Una rimostranza alla quale KLM aveva ribattuto che la citazione non poteva essere accolta in quanto fuori tempo massimo secondo i tempi di prescrizione inseriti nelle Convenzioni di Montreal e Varsavia.

A fronte di questa diatriba, il Tribunale di appello di Barcellona aveva così rivolto la faccenda all’attenzione della stessa Corte europea: in particolare, veniva richiesto se riferirsi alle convenzioni internazionali o alla legge interna per casi del genere.

Nell’esaminare il caso in oggetto, inoltre, la Corte, oltre a ribadire la competenza della legge interna a ciascun Paese, ha definito come gli ordinamenti sprovvisti di adeguata legislazione dovranno comportarsi per adottare una normativa valida.

“Spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro – illustra intanto la Corte – disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli”.

E dunque, aggiunge il tribunale europeo, “tale constatazione non può essere rimessa in discussione dalle disposizioni delle Convenzioni di Varsavia e di Montreal; la misura della compensazione – prosegue la nota – esula dal loro campo di applicazione. Il diritto dell’Unione – conclude la Corte – istituisce un regime autonomo di indennizzo, uniforme e immediato dei danni costituiti da disagi dovuti a ritardi e cancellazioni di voli”

 

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