Riforma TARI: come cambierà la tassa sui rifiuti nel 2023

Con la delibera ARERA numero 15 del 18 gennaio 2022 arrivano nuove importanti novità che riguardano la riforma della TARI. La delibera in questione riguarda l’approvazione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che verrà applicato a partire dal 1° gennaio 2023.

Tuttavia, si legge nel comunicato stampa di Arera che i Comuni dovranno scegliere entro il 31 marzo 2022 uno dei quattro schemi regolatori previsti, da minimo ad avanzato, in base al livello di servizio effettivo di partenza, individuando i costi eventualmente connessi all’adeguamento agli obblighi all’interno del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025.

Le novità del TQRIF riguardano la creazione di nuovi standard di qualità del servizio raccolta e trasporto rifiuti e pulizia delle strade, con la velocizzazione dei tempi di risposta dei reclami del cittadino e soprattutto con nuove regole per la rateizzazione.

Questa potrà essere concessa ai cittadini che usufruiscono del bonus sociale bollette, a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate e nel caso di una bolletta con importo che supera del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 anni.

Vediamo quindi le principali novità che interesseranno la riforma TARI in arrivo nel 2023, alla luce del nuovo TQRIF.

Riforma TARI: rateizzazione

L’articolo 27 del nuovo TQRIF riguarda le modalità per la rateizzazione dei pagamenti della TARI. Il gestore deve garantire, in caso di frequenza di riscossione annuale, almeno due bollette con scadenza semestrale, oltre ovviamente alla possibilità di pagamento in un’unica soluzione.

In aggiunta a queste rate, occorrerà garantire la possibilità di un’ulteriore rateizzazione:

  • agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente
    della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico
    previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  • a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo
    i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
  • qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di
    riscossione emessi negli ultimi due anni.

Le rate non potranno avere un importo inferiore a 100 euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.

Riforma TARI: tempi di risposta reclami

Viene introdotto uno standard generale sul tempo di risposta alle richieste di informazioni e ai reclami, che dovrà essere di:

  • 30 giorni, per le richieste scritte di informazioni e per una risposta motivata al reclamo scritto;
  • 60 giorni, per le richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

In base allo schema regolatore scelto dal Comune, questi tempi di risposta dovranno essere rispettati per una percentuale che va dal 70 al 90% delle prestazioni effettuate.

Riforma TARI: punti di contatto con l’utente

I Comuni saranno obbligati ad attivare almeno un numero verde totalmente gratuito a cui l’utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza. Inoltre, i Comuni che attiveranno gli schemi regolatori superiori al livello base dovranno attivare uno sportello online e potranno prevedere l’apertura di uno sportello fisico.

Scarica il TQRIF in pdf

Riforma TARI: attivazione del servizio

La richiesta di attivazione del servizio dovrà essere presentata al gestore entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile:

  • via posta;
  • via e-mail;
  • tramite sportello fisico o online (quando previsti).

Il modulo di attivazione dovrà essere disponibile nella homepage del sito internet istituzionale del gestore. I tempi di risposta per l’attivazione devono essere massimo di 30 giorni, mentre la consegna delle attrezzature per la raccolta deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta di attivazione.

Consulta la delibera ARERA numero 15 del 18 gennaio 2022

Alessandro Sodano

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento