Riforma forense, arriva l’avvocato specialista

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L’articolo 9 della legge di Riforma Forense introduce le specializzazioni, prevedendo che l’avvocato possa ottenere ed indicare il titolo di specialista in vari rami del diritto, senza che questo comporti riserva di attività professionale, dopo aver seguito scuole e corsi di formazione di durata non inferiore a due anni ovvero per comprovata esperienza professionale, debitamente accertata dal CNF, maturata nel settore oggetto di specializzazione.

Si ricorda, in proposito, che il 24 settembre 2010 il Consiglio Nazionale Forense aveva già approvato un regolamento sulle specializzazioni forensi, disciplinante le aree di specialità professionale e le modalità per acquisire il titolo di specialista. Come precisato nel comunicato allora diffuso dal CNF, «il regolamento gioca d’anticipo rispetto alla riforma forense, il ritardo dell’approvazione della quale ha spinto il CNF ad approvare l’articolato». Si afferma nel regolamento che «è specialista l’avvocato che ha acquisito, in un’area del diritto fra quelle stabilite, una specifica e significativa competenza teorica e pratica, il cui possesso è attestato da apposito diploma rilasciato, in via esclusiva, dal CNF stesso e che deve essere conservata nel tempo secondo il principio della formazione continua».

In dettaglio, il regolamento individuava 11 aree di specialità (diritto di famiglia; diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni; diritto commerciale; diritto del lavoro; diritto industriale; diritto della concorrenza; diritto tributario; diritto amministrativo; diritto della navigazione; diritto dell’Unione europea; diritto penale) e stabiliva che l’avvocato può conseguire il diploma di specializzazione in non più di due aree. Per poter conseguire il titolo di avvocato specialista doveva maturarsi un’anzianità di iscrizione all’albo di almeno sei anni, bisognava aver frequentato continuativamente, per almeno un biennio, una scuola riconosciuta dal CNF (minimo di duecento ore di studio e esercitazioni) e, infine, doveva superasi un apposito esame. Una sorta di corsia preferenziale era invece prevista per gli avvocati con almeno venti anni di anzianità, che acquisivano per ciò stesso il titolo di specialista, con un evidente effetto distorsivo sulla concorrenza a tutto vantaggio degli avvocati più anziani.

Con sentenza del 9 giugno 2011, n. 5151, la prima sezione del Tar Lazio ha sancito la nullità del regolamento del CNF. Ha ritenuto il giudice amministrativo che, trattandosi di materia riservata al legislatore statale, non risultava che il Parlamento avesse esercitato detta riserva, né riformando direttamente l’ordinamento della professione forense, sede propria per l’introduzione di un istituto, quale quello delle specializzazioni, prima inesistente, né attribuendo al CNF la competenza ad adottare in via regolamentare la disciplina delle specializzazioni della professione legale. Dunque, secondo il Tribunale amministrativo non è dato comprendere da quale fonte normativa il CNF avesse derivato la potestà di creare ex novo la figura professionale dell’avvocato specialista.

L’occasione di introdurre nell’ordinamento tale nuova figura professionale si è posta con la legge di riforma dell’ordinamento forense che, al comma 1 dell’art. 9, rimette ad un regolamento attuativo (cfr. art. 1, co. 3) il compito di definire le modalità per l’acquisizione da parte degli avvocati del titolo di specialista, nel rispetto delle previsioni contemplate dallo stesso art. 9 e previo parere del Consiglio Nazionale Forense che, a tal fine, consulterà le associazioni specialistiche di cui all’art. 35, co. 1, lett. s).

La nuova norma prevede il conseguimento del titolo di «specialista» all’esito di percorsi formativi almeno biennali ovvero per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.

Le modalità di svolgimento dei percorsi formativi sono demandate al regolamento attuativo di cui al comma 1 e sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione ai fini del conseguimento del titolo di specialista (comma 3).

(…)

Estratto dal volume “La Riforma Forense” di Anna Costagliola – Lilla Laperuta, in uscita in questi giorni

Anna Costagliola

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