La Riforma della disabilità introdotta con Decreto legislativo 3 maggio 2024 numero 62 ha un impatto tale sulle procedure di accertamento dell’invalidità che necessita di un periodo di sperimentazione in venti province italiane e il coordinamento con alcune procedure vigenti nell’ottica di non penalizzare indirettamente i beneficiari le prestazioni economiche INPS.
Un esempio sono i soggetti titolari dell’indennità di frequenza che, una volta raggiunta la maggiore età, possono ottenere in via provvisoria il riconoscimento delle prestazioni riservate ai maggiorenni invalidi.
Alla luce del fatto che la normativa (D.L. numero 90/2014) richiede l’invio di un’apposita domanda amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, l’Istituto, grazie al Messaggio 4 giugno 2025, numero 1766, ha chiarito come devono comportarsi i beneficiari l’indennità di frequenza che si apprestano a compiere diciotto anni e intendono continuare a percepire le prestazioni economiche, nel rispetto della nuova procedura di accertamento della disabilità.
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Indice
Cos’è l’indennità di frequenza
Erogata previa domanda all’INPS, l’indennità di frequenza è una prestazione economica finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità, fino al compimento della maggiore età.
Il beneficio è riservato a quanti sono in possesso dei seguenti requisiti:
- età minore di diciotto anni;
- riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età ovvero della perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;
- frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido), di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti, di centri ambulatoriali diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
- reddito inferiore alla soglia stabilita annualmente, pari nel 2025 ad euro 5.771,35 rispetto ai 5.725,46 dell’anno precedente;
- cittadinanza italiana;
- iscrizione all’anagrafe del comune di residenza (per i cittadini comunitari);
- permesso di soggiorno di almeno un anno (per i cittadini extra UE;
- residenza stabile e abituale sul territorio dello Stato.
Per quanto riguarda l’accertamento del requisito reddituale, in sede di prima liquidazione, viene effettuata una verifica dei redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva.
Per le annualità successive, al contrario, si considerano per le pensioni i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento mentre per le altre tipologie di redditi, gli importi percepiti negli anni precedenti.
A quanto ammonta l’indennità
Il beneficio economico è liquidato per un massimo di dodici mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico – riabilitativo.
Per l’anno corrente l’indennità si attesta a 336 euro mensili (rispetto ai 333,33 euro mensili del 2024).
La somma percepita è incompatibile con:
- Qualsiasi forma di ricovero;
- Indennità di accompagnamento per invalido civile totale;
- Indennità di accompagnamento per ciechi totali;
- Speciale indennità prevista per ciechi parziali;
- Indennità di comunicazione per i sordi prelinguali.
L’interessato ha comunque la facoltà di scegliere il trattamento più favorevole.
Cosa cambia con la Riforma della disabilità?
Il Decreto 62 del 3 maggio 2024 (detto anche DL Disabilità) identifica la valutazione di base come il procedimento unitario per il riconoscimento della condizione di disabilità.
La valutazione di base è affidata in via esclusiva all’INPS su tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 2026. La normativa prevede a monte una fase di sperimentazione della riforma della durata di dodici mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2025, da realizzarsi in nove province italiane diventate poi venti a norma del Milleproroghe 2025 (che ha peraltro esteso il periodo di sperimentazione di ulteriori dodici mesi, garantendo così l’efficacia della riforma su tutto il territorio nazionale a partire da gennaio 2027).
La nuova procedura di accertamento della disabilità si attiva su richiesta dell’interessato, dell’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, ovvero del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri, con la trasmissione in via telematica del certificato medico introduttivo rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare.
Possono altresì rilasciare il certificato i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale, i medici in quiescenza iscritti all’albo, i liberi professionisti e i medici in servizio presso strutture private accreditate.
L’invio telematico all’INPS del certificato, pertanto, attiva direttamente la procedura di accertamento della disabilità, senza che sia necessario associare al documento la domanda di accertamento sanitario.
Cosa accade con il compimento della maggiore età?
Il beneficiario l’indennità di frequenza nel momento in cui raggiunge la maggiore età perde il diritto al sussidio.
Tuttavia la normativa (articolo 25, comma 5, Decreto – Legge 24 giugno 2014, numero 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114) prevede il riconoscimento in via provvisoria delle prestazioni previste per i maggiorenni invalidi a quanti sono già titolari dell’indennità di frequenza.
La procedura opera a condizione che i soggetti interessati inviino domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, fermo restando l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa.
Indicazioni Inps
Alla luce degli adempimenti richiesti per il riconoscimento delle prestazioni spettanti ai maggiorenni invalidi e delle novità introdotte dal Decreto Disabilità in materia di valutazione di base, si rende necessario, afferma il Messaggio INPS 4 giugno 2025, numero 1766, coordinare le due discipline, nell’ottica di salvaguardare le tutele previste per i minori.
A tal proposito, nelle Province in cui è attualmente in corso di sperimentazione la Riforma della disabilità, per “domanda in via amministrativa” ai sensi del citato articolo 25, comma 5, D.L. numero 90/2014, necessaria per il riconoscimento delle prestazioni riservate ai maggiorenni invalidi, si intende l’invio telematico all’INPS del certificato medico introduttivo “effettuato nei sei mesi precedenti al compimento della maggiore età” (Messaggio numero 1766/2025).
Sempre l’Istituto comunica che nell’ottica di prevenire “l’eventuale pagamento di prestazioni economiche previste per i maggiorenni risultanti non dovute all’esito della verifica dei requisiti sanitari, si procederà alla calendarizzazione della valutazione di base su tali posizioni entro 30 giorni dal raggiungimento della maggiore età”.
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Foto copertina: istock/MonthiraYodtiwong