Riforma delle professioni, pronto il decreto del Governo. Il testo

Redazione 19/06/12
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Come già anticipato, lo scorso venerdì il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di regolamento sulle professioni, così come previsto dall’articolo 3, comma 5, del Dl 138/2011.

Il Decreto Presidenziale, pur riguardando tutte le professioni regolamentate (eccezion fatta per quelle sanitarie), contiene alcune disposizioni ad hoc per gli avvocati in materia di domicilio professionale e per avvocati e notai per l’accesso alla professione.

L’articolo 1 dello schema di decreto definisce subito l’ambito di applicazione della normativa: “Per «professione regolamentata» si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate … o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi o in ogni caso in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, quando la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità”. La norma si riferisce pertanto espressamente alle ipotesi di riservatezza dell’attività, e la limita ai soli casi espressamente previsti .

Si afferma poi il principio della libertà dell’esercizio delle professione, fondato su autonomia di giudizio intellettuale e tecnico.

Per quanto riguarda espressamente la professione forense, l’articolo 10 stabilisce: “L’avvocato deve avere un domicilio professionale nell’ambito del circondario di competenza territoriale dell’ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale”.

Intervenendo poi sulla tanto vituperata pratica forense, l’articolo 11 stabilisce che “il tirocinio può essere svolto presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi”. E, “deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia”. Si interviene anche sulla disciplina della pratica notarile e sull’obblico di formazione continua.

Viene introdotta anche l’obbligatorietà dell’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, di cui deve essere data notizia al cliente, e una più elastica regolamentazione della pubblicità informativa, consentita con ogni mezzo e che può anche avere ad oggetto, oltre all’attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l’organizzazione dello studio ed i compensi praticati.

Qui il testo dello schema di decreto

Qui la relazione illustrativa della riforma

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