Ricongiunzione contributi Inps: costo, calcolo e rateizzazione per le domande 2026

Paolo Ballanti 04/02/26
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Alla luce della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT per il 2025 in misura pari ad un +1,40% INPS ha fornito con Circolare 28 gennaio 2026, numero 5 le tabelle aggiornate per il calcolo delle rate di ricongiunzione dei contributi Inps, quindi dei periodi assicurativi relativi alle domande presentate nell’annualità corrente.

Analizziamo la novità in dettaglio.

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Indice

Cos’è la ricongiunzione dei contributi Inps?

Attraverso l’istituto della ricongiunzione è possibile valorizzare i periodi di contribuzione totalizzati in enti o fondi di previdenza diversi, ai fini del diritto e della misura di un unico assegno pensionistico.

In questo modo si evita che le diverse porzioni di contribuzione diano luogo a pensioni singole di importo modesto (la cui somma non corrisponderebbe ai periodi di lavoro svolti) ovvero rimangono inutilizzate.

Grazie alla ricongiunzione tutti i periodi lavorati dal contribuente vengono considerati per l’erogazione di una pensione unica.
I contributi che si possono ricongiungere sono quelli utili ai fini della liquidazione della pensione, compresi quelli:

  • figurativi;
  • volontari;
  • da riscatto.

Circolare numero 5 del 28-01-2026 112 KB

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Quali alternativa ha il lavoratore?

Attraverso la ricongiunzione l’interessato ha la facoltà di riunificare tutti i periodi contributivi versati in enti e casse di previdenza diverse, e:

  • Far confluire nell’AGO tutti i periodi di assicurazione e chiedere la pensione in tale assicurazione;
  • Unificare i diversi periodi nell’Ente di previdenza dove è iscritto al momento in cui presenta domanda di ricongiunzione;
  • Far confluire i periodi in un terzo Ente previdenziale dove è stato iscritto in passato.

La domanda di ricongiunzione può altresì essere avanzata dai familiari superstiti ma non dal lavoratore già titolare di assegno pensionistico.

Esiste comunque la possibilità di richiedere la riunificazione:

  • per periodi accreditati in altro fondo che non ha dato luogo alla prestazione pensionistica;
  • per periodi che si riferiscono ad un’attività lavorativa resa dopo la liquidazione della pensione, che non abbiano ancora dato luogo a riliquidazione o supplemento di pensione.

La ricongiunzione per i liberi professionisti

A norma della Legge numero 45/1990 (articolo 1, comma 1) al lavoratore dipendente pubblico o privato, ovvero al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di dipendente o lavoratore autonomo.

Analoga facoltà è riconosciuta (articolo 1, comma 2) ai liberi professionisti iscritti a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e autonomi.

Questi ultimi possono unificare i periodi totalizzati presso le medesime forme previdenziali, nella gestione in cui sono iscritti come liberi professionisti.

Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.

Ricongiunzione a titolo oneroso

Le domande di ricongiunzione sono a titolo oneroso.

La Legge numero 45/1990 dispone infatti che la gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative “pone a carico del richiedente” la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative.

Il piano di ammortamento

Il pagamento dell’onere può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili (articolo 2, comma 3) non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti.

Sulle rate opera la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso “di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente”.

Aggiornate le tabelle 2026

Alla luce della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT in misura pari, per il 2025, ad un +1,40%, INPS ha comunicato con Circolare numero 5/2026 di aver aggiornato le tabelle per il calcolo delle rate di ricongiunzione dei periodi assicurativi, relativi alle domande presentate nel 2026.

I valori di riferimento sono contenuti negli allegati alla circolare numero 1, 2 e 3.

Rivalutate le tabelle 2025

Le tabelle in vigore per l’anno corrente sono state elaborate, precisa INPS, aggiornando quelle relative all’anno precedente (di cui alla Circolare numero 24 del 28 gennaio 2025) i cui valori sono stati rivalutati dell’1,4%.

Le tabelle pubblicate dall’INPS, che sostituiscono pertanto quelle di cui alla Circolare numero 4/2025, consentono di determinare:

  • l’importo della rata mensile costante per ammortizzare il debito, da un minimo di due fino a un massimo di centoventi mensilità;
  • i coefficienti per calcolare il debito residuo in caso di sospensione del versamento prima dell’estinzione completa.

Con riguardo al primo punto l’allegato numero 1 alla circolare precisa che l’importo della rata si “determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2026 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l’ammortamento”.

Al contrario, per la determinazione del debito residuo (sempre l’allegato numero 1) il coefficiente dev’essere ricercato nella “tabella II/2026 in corrispondenza del numero delle rate che l’assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l’operazione di ricongiunzione”.
Il numero di rate è ricavato come differenza “tra il numero delle rate mensili originariamente concesse e quello delle mensilità già corrisposte.

La somma da versare “riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si determina moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente sopra indicato”.
 

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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