Venerdì 17 ottobre 2025 il Consiglio dei ministri numero 146 ha approvato il disegno di legge di bilancio per il 2026.
Il DDL prevede un intervento di circa 18 miliardi medi annui, con priorità ai redditi bassi, al lavoro dipendente, nonché a ceto medio, famiglia e imprese.
Si sostiene inoltre il potere d’acquisto delle famiglie, la competitività delle imprese e il rafforzamento del sistema sanitario.
In materia di famiglie, lavoro e politiche sociali (si legge nel comunicato stampa del CDM del 17 ottobre 2025 pubblicato su “governo.it”) al fine di favorire “l’accesso a determinate prestazioni agevolate si introduce” una revisione “della disciplina per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente”, in sigla ISEE, che interviene “sul valore della casa e sulle scale di equivalenza con effetti complessivi annui di quasi 500 milioni di euro”.
Analizziamo quest’ultima novità in dettaglio.
Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per restare sempre aggiornato/a sulle ultime novità in tema di welfare e Manovra di bilancio
Indice
Cosa dispone il regolamento ISEE?
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, numero 159 contenente “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” contempla all’articolo 5, comma 2, una franchigia per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà.
Per questi ultimi, ai fini del calcolo dell’ISEE, il valore dell’immobile, al netto del mutuo residuo, non rileva se inferiore alla soglia di euro 52.500,00 incrementata di 2.500,00 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.
Se superiore alla franchigia, l’immobile concorre al calcolo dell’ISEE in misura pari a due terzi della parte eccedente.
Cosa cambia con la Manovra di bilancio 2026
Stando al testo del DDL Bilancio 2026 la franchigia per l’esclusione della prima casa dal calcolo dell’ISEE è ritoccata in aumento, rispetto al valore attualmente vigente di 52.500,00 euro.
Nello specifico, si legge nel documento, la “soglia di cui all’articolo 5, comma 2, terzo periodo del citato regolamento” è innalzata a “91.500 euro”.
Confermata invece la maggiorazione della franchigia di 2.500,00 euro per ogni figlio convivente successivo al primo.
La modifica in parola opera nelle “more dell’adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159” e, in ogni caso, ai fini dell’accesso ad un elenco tassativo di prestazioni.
Le prestazioni interessate dalla nuova franchigia
Come precisa il testo della Manovra 2026 l’innalzamento della franchigia sulla prima casa a 91.500,00 euro opera per il calcolo dell’ISEE utile all’accesso alle seguenti prestazioni:
- Assegno di Inclusione (articolo 1, comma 1, Decreto – Legge 4 maggio 2023, numero 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, numero 85);
- Supporto per la Formazione e il Lavoro (articolo 12, Decreto – Legge numero 48/2025);
- Assegno Unico Universale (articolo 1, Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, numero 230);
- Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione (articolo 1, comma 355, Legge 11 dicembre 2016, numero 232);
- Bonus nuovi nati (articolo 1, comma 206, Legge 30 dicembre 2024, numero 207).
Cos’è la scala di equivalenza?
Il calcolo dell’ISEE avviene, sempre ai sensi dell’apposito regolamento di cui al DPCM numero 159/2013, dividendo l’ISE per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare:
ISEE = ISE / parametro della scala di equivalenza.
L’ISE, ricordiamolo, è la somma dell’indicatore della situazione reddituale e del 20% dell’indicatore della situazione patrimoniale.
I parametri della scala di equivalenza sono i seguenti (Allegato 1 al DPCM):
| Numero componenti nucleo familiare | Parametro |
| 1 | 1,00 |
| 2 | 1,57 |
| 3 | 2,04 |
| 4 | 2,46 |
| 5 | 2,85 |
Il parametro come sopra indicato è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni:
- 0,2 per i nuclei familiari con tre figli (0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in presenza di almeno cinque figli);
- 0,2 per i nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- La maggiorazione di cui al punto precedente si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni;
- 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.
Cambia anche la scala di equivalenza
Il DDL Bilancio 2026 ritocca, con riguardo al calcolo dell’ISEE utile per accedere alle prestazioni sopra descritte, anche le maggiorazioni del parametro della scala di equivalenza.
Nello specifico, le maggiorazioni di cui alla lettera a) dell’Allegato 1, pari a:
- 0,2 per i nuclei familiari con tre figli;
- 0,35 in caso di quattro figli;
- 0,5 in presenza di almeno cinque figli;
sono rideterminate in:
- 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli (attualmente esclusi dalla maggiorazione);
- 0,25 in caso di tre figli;
- 0,40 in caso di quattro figli;
- 0,55 in presenza di almeno cinque figli.
Per altri aggiornamenti in tema di welfare e Legge di bilancio iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi