Svolta sulla rendita vitalizia Inps. La sentenza numero 22802 del 7 agosto 2025 della Corte di Cassazione ha sancito il superamento del termine unico di prescrizione decennale per la domanda di costituzione della rendita vitalizia da parte del datore di lavoro e del lavoratore.
Grazie al nuovo orientamento degli giudici (oggetto di apposita Circolare INPS numero 141/2025) si allungano i tempi della prescrizione, per effetto di un sistema di decorrenza in sequenza tale per cui, una volta prescrittosi il diritto del datore di lavoro, decorre il termine decennale per il lavoratore.
Analizziamo la questione in dettaglio.
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Indice
I contributi utili alla pensione
Il diritto alla pensione e il calcolo della stessa dipendono dall’ammontare dei contributi totalizzati dal cittadino nel corso dell’intera vita lavorativa.
Tra i contributi utili alla pensione figurano quelli obbligatori, versati dal datore di lavoro all’INPS (anche per la quota a carico del lavoratore) e calcolati in misura percentuale rispetto all’importo della retribuzione percepita.
L’automaticità delle prestazioni
In generale le prestazioni previdenziali spettano al dipendente anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente i contributi, per effetto del principio di automaticità delle prestazioni.
Per i trattamenti di vecchiaia (pensioni), invalidità e superstiti, liquidati dall’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS l’automaticità opera esclusivamente nei limiti della prescrizione e a patto che l’interessato dimostri la sussistenza del rapporto di lavoro.
Se, nel momento in cui sorge il diritto alle prestazioni previdenziali, i contributi sono prescritti non opera più il meccanismo in parola e il lavoratore, in virtù del pregiudizio subìto, acquista nei confronti del datore di lavori il diritto al risarcimento generico o al risarcimento del danno in forma specifica grazie alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile.
La rendita vitalizia
Attraverso la costituzione della rendita vitalizia (disciplinata dall’articolo 13, Legge 12 agosto 1962, numero 1338) è possibile coprire la pensione o la quota della stessa che sarebbe spettata in relazione ai contributi omessi e ormai prescritti.
Gli importi riconosciuti all’INPS nell’ambito della procedura di costituzione della rendita sono collocati nel periodo (o nei periodi) interessati dalla contribuzione non versata.
La prescrizione
La possibilità di costituire la rendita vitalizia, riconosciuta al datore di lavoro e al lavoratore, è soggetta a prescrizione decennale.
La novità del Collegato lavoro
L’articolo 30 della Legge 13 dicembre 2024, numero 203 (ribattezzata Collegato Lavoro) aggiunge il comma settimo all’articolo 13 della Legge numero 1338/1962 in materia di rendita vitalizia.
La norma dispone che, a decorrere dal 12 gennaio 2025, il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l’esercizio della facoltà da parte del datore di lavoro e del lavoratore stesso, può chiedere all’INPS la “costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico”.
Come precisa l’Istituto nella Circolare 24 febbraio 2025, numero 48 il “legislatore riconosce al lavoratore un diritto proprio, senza termine prescrizionale, di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, a condizione che sia intervenuta la prescrizione”:
- sia del diritto del datore di lavoro di costituire presso l’INPS la rendita vitalizia;
- sia dell’omologo diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere allo stesso il risarcimento del danno.
In definitiva, relativamente ai contributi pensionistici obbligatori non versati dal datore di lavoro e prescritti, possono verificarsi le seguenti fattispecie:
- richiesta all’INPS, da parte del datore di lavoro, di costituzione della rendita vitalizia reversibile, soggetta a prescrizione (comma 1, articolo 13);
- omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore, per i casi in cui questi non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, soggetta a prescrizione (comma 5, articolo 13;
- richiesta (non soggetta a prescrizione) da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a proprio carico, una volta intervenuta la prescrizione del diritto di cui ai punti precedenti (nuovo comma 7, articolo 13).
Da quando decorre la prescrizione decennale
Chiarata l’imprescrittibilità del diritto del lavoratore di chiedere la rendita vitalizia (articolo 13, comma 7) la Circolare INPS numero 48 del 24 febbraio 2025 ha individuato un unico termine di prescrizione per la richiesta del datore di lavoro (comma 1) ovvero per quella (in via sostitutiva) del lavoratore medesimo (comma 5).
In concreto, si legge nel documento, la prescrizione decennale “inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato”.
La costituzione della rendita vitalizia, in definitiva, può essere richiesta “entro dieci anni decorrenti dalla data di prescrizione dei contributi”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 22802 del 7 agosto 2025, superano tale orientamento, delineando un sistema di decorrenza in sequenza dei termini di prescrizione del diritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia.
Cambia la prescrizione decennale
Alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, INPS è intervenuto sul tema della costituzione della rendita vitalizia con una nuova circolare (la numero 141 del 12 novembre 2025) che sostituisce integralmente le indicazioni fornite con Circolare numero 48/2025.
Il nuovo schema interpretativo delineato dalla Suprema Corte prevede che, dalla data di prescrizione dei contributi obbligatori, decorre il termine di dieci anni entro il quale il datore di lavoro può esercitare la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore (comma 1, articolo 13).
Decorso tale termine, il lavoratore può attivare la facoltà riconosciutagli dalla legge, con diritto a vedersi risarcire il danno subito, entro un ulteriore termine decennale (come chiarisce INPS il diritto del lavoratore di attivare la rendita in via sostitutiva, si prescrive “decorsi dieci anni dalla prescrizione del diritto del datore di lavoro”).
Trascorso anche quest’ultimo periodo, resta la possibilità per il lavoratore di costituire la rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, secondo il nuovo comma 7 introdotto dal Collegato Lavoro.
Il diritto in parola non è soggetto a un termine prescrizionale “a condizione che sia intervenuta la prescrizione sia del diritto del datore di lavoro di costituire presso l’INPS la rendita vitalizia sia dell’omologo diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere allo stesso il risarcimento del danno” (Circolare numero 141/2025).
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Foto copertina: istock/Cristian Storto Fotografia