La rendita vitalizia rappresenta la tutela normativa riconosciuta ai dipendenti di aziende che hanno omesso di versare i contributi per la pensione all’INPS e non possono più sanare la situazione essendo i contributi stessi ormai prescritti.
L’esercizio della facoltà di costituire la rendita vitalizia da parte dell’azienda o, in sostituzione di quest’ultima, del dipendente è stato oggetto di un intenso dibattito giurisprudenziale non solo sull’applicazione o meno della prescrizione ma altresì da quando la stessa dovrebbe decorrere.
La sentenza della Cassazione numero 22802/2025 ha il merito di indirizzarsi definitivamente per la prescrittibilità del diritto e di definire il regime di decorrenza della prescrizione per aziende e dipendenti.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
Il principio di automaticità delle prestazioni
A tutela del diritto del dipendente di beneficiare delle prestazioni previdenziali INPS opera il principio di automaticità in forza del quale le prestazioni stesse spettano anche laddove il datore di lavoro non abbia versato regolarmente i contributi, salvo che la legge disponga diversamente.
Per quanto riguarda i trattamenti di vecchiaia, invalidità e superstiti dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) il principio di automaticità opera esclusivamente:
- Nei limiti della prescrizione, dal momento che per il diritto e la misura della prestazione si assumono i soli contributi non versati ma non prescritti;
- A patto che il lavoratore provi la sussistenza del rapporto contrattuale, esibendo all’INPS i documenti a riprova dell’assunzione.
Cos’è la rendita vitalizia?
Come anticipato, nel momento in cui i contributi sono prescritti non opera più l’automaticità delle prestazioni e, non essendo più possibile la riscossione coatta dei contributi, il dipendente, avendo subito un pregiudizio irrimediabile, acquista nei confronti dell’azienda il diritto al risarcimento generico dei danni ovvero al risarcimento del danno in forma specifica a mezzo costituzione di una rendita vitalizia reversibile.
La rendita (normata dall’articolo 13, Legge 12 agosto 1962, numero 1338) ha lo scopo di coprire la pensione o la quota di pensione che sarebbe spettata in relazione ai contributi non versati.
Cosa cambia con il Collegato Lavoro?
Ai sensi del recente Collegato Lavoro (approvato con Legge 13 dicembre 2024, numero 203), articolo 30, comma 1, dal 12 gennaio 2025 il lavoratore, una volta decorso il termine di prescrizione per l’esercizio della facoltà di costituzione della rendita, fermo restando l’onere della prova, può chiedere all’INPS la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico.
Il diritto alla costituzione della rendita è soggetto a prescrizione
Il primo punto affrontato dalle Sezioni Unite riguarda l’applicazione o meno dell’istituto della prescrizione.
Nel condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene soggetto a prescrizione il diritto alla costituzione della rendita vitalizia, la Suprema Corte sottolinea che tale interpretazione dell’articolo 13, Legge numero 1338/1962 trova conferma nel recente Collegato Lavoro, laddove si dispone che il lavoratore “decorso il termine di prescrizione per l’esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l’onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma” (sentenza).
L’intervento del legislatore conferma “la bontà dell’interpretazione data all’art. 13 per cui l’azione di costituzione della rendita, sia che venga promossa dal datore di lavoro (primo comma) sia che venga intrapresa dal lavoratore (quinto comma)” è soggetta a prescrizione “posto che la norma dispone che solo quando tale azione è prescritta è data al lavoratore la possibilità di agire”.
Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere altre news e aggiornamenti sui bonus per le famiglie e alla Newsletter gratuita di LeggiOggi.
Da quando inizia a decorrere la prescrizione?
Confermata la prescrittibilità dell’azione di costituzione della rendita vitalizia la Suprema Corte si concentra sul momento a partire dal quale la prescrizione stessa decorre.
Sul punto gli Ermellini differenziano la decorrenza del termine tra azione del datore di lavoro o del dipendente, in particolare:
- per il datore di lavoro la decorrenza della prescrizione coincide con la scadenza del termine per versare i contributi;
- per il lavoratore (che può sostituirsi al datore di lavoro e chiedere la costituzione della rendita versando la dovuta riserva matematica e salvo il risarcimento del danno) il termine di prescrizione decorre da quando è maturata la prescrizione per il datore di lavoro e questi non può più provvedere a costituire la rendita.
In definitiva, solo quando non sarà più possibile per il datore di lavoro provvedere alla costituzione della rendita, il diritto del lavoratore a sostituirsi nella costituzione stessa inizierà a prescriversi.
In sintesi
Grazie alle indicazioni della Suprema Corte possiamo tracciare un quadro riassuntivo dell’istituto della prescrizione per il diritto alla costituzione della rendita vitalizia.
Scaduto infatti il termine di cinque anni perché si prescrivano definitivamente i contributi, dalla prescrizione degli stessi decorre il termine decennale per l’esercizio, da parte del datore di lavoro, della facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia a beneficio del dipendente (ai sensi dell’articolo 13, comma 1, Legge numero 1338/1962).
Una volta decorso il termine decennale per l’azione datoriale, il dipendente può a sua volta, a norma dell’articolo 13, comma 5, chiedere la costituzione della rendita, salvo il diritto al risarcimento del danno, per ulteriori dieci anni dall’avvenuta prescrizione in capo al datore di lavoro.
Resta da ultimo la possibilità per il lavoratore di costituire la rendita ai sensi del citato articolo 30 del Collegato Lavoro.
Dal 12 gennaio 2025 il dipendente, in aggiunta a quanto previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 13, può infatti chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, una volta decorsi i termini di prescrizione definiti dalla sentenza delle Sezioni Unite.
Su quest’ultimo istituto sono intervenute le indicazioni operative dell’INPS grazie alla Circolare 24 febbraio 2025, numero 48.
L’INPS ricorda che il nuovo diritto è attribuito al lavoratore “in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro, e sorge solo quando sia prescritto il diritto di chiedere la rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, ovvero quando, in forza della maturata prescrizione, la rendita vitalizia non possa più essere richiesta all’Istituto né dal datore di lavoro ai sensi del comma primo né dal lavoratore ai sensi del comma quinto in sostituzione del datore di lavoro”.
Foto di copertina: istock/Rafmaster