Per saperne di più si consiglia lo speciale REFERENDUM COSTITUZIONALE: COSA SI VOTA
Il giudizio al TAR Lazio, sez. 2 bis, è stato definito con sentenza breve pubblicata oggi in esito alla camera di consiglio del 17 ottobre 2016.
La redazione di LeggiOggi ha intervistato l’avv. Carmelo Giurdanella.
Cittadini Europei e il referendum, come mai?
L’associazione Cittadini Europei, nell’interesse della quale siamo intervenuti, è ente esponenziale cui compete la cura e la tutela degli interessi dei propri associati e che svolge la propria attività sul territorio nazionale ormai dal 2004. Nel caso di specie l’intervento in giudizio è stato giustificato dalla tutela di un interesse preminente degli associati di Cittadini Europei: l’interesse ad esprimere un voto consapevole, di cui sono portatori tutti i cittadini elettori.
I motivi del vostro atto di intervento.
Siamo intervenuti a sostegno dei motivi del ricorrente principale, contestando la gravissima mancanza di chiarezza e specificità nella formulazione del quesito referendario. Sebbene la legge n. 352/1970, nel disciplinare la forma del quesito referendario da sottoporre ai cittadini, preveda, all’art. 16, un’alternativa sulla formulazione del quesito, tuttavia la scelta deve essere fatta tenendo conto della portata della legge costituzionale da approvare con il referendum.
La legge costituzionale oggetto del referendum infatti, intende modificare più di 40 articoli della nostra Carta costituzionale, interi articoli e titoli a cui non si fa minimamente riferimento nel quesito referendario. Tutto ciò contribuisce a rendere oscuro ai più il quesito, impedisce agli elettori di avere contezza di quello che si accingono ad approvare o respingere e soprattutto gli impedisce di percepire la portata generale della riforma.
Riflessioni, a caldo, sulla decisione del TAR Lazio
La decisione del TAR chiude la partita lasciando tutti perplessi in quanto non consente di individuare un altro giudice competente cui sottoporre la questione. Inoltre l’aver qualificato il Decreto del Presidente della Repubblica “atto di attuazione della legge primaria”, adottato in recepimento delle ordinanze non impugnabili dell’Ufficio Centrale per il referendum della Corte Suprema di Cassazione, ha permesso al TAR Lazio di non entrare nel merito dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
I Consiglieri hanno, infatti, qualificato il d.P.R. di indizione del referendum come espressione non già di poteri legislativi o politici, ma di garanzia e controllo di rilievo costituzionale, in quanto esso ha recepito il contenuto delle ordinanze dell’Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte Suprema di Cassazione, provvedimenti questi che a loro volta non sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo in quanto resi da un organo neutrale in posizione di terzietà ed indipendenza rispetto al procedimento referendario costituzionale.
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