Reddito e Pensione di cittadinanza: variazione importi e aggiornamento Isee

Paolo Ballanti 14/02/22
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A gennaio l’importo di Reddito e Pensione di Cittadinanza potrebbe subire variazioni a seguito dell’aggiornamento dei valori ISEE operato dall’INPS. A renderlo noto è lo stesso Istituto con il messaggio del 3 febbraio 2022 numero 548.

L’operazione prevede la sostituzione di una serie di importi “datati” prelevati dall’ISEE, relativi ai trattamenti assistenziali percepiti dai beneficiari del Reddito, con le medesime somme attualmente in corso di erogazione. Dal momento che questi valori impattano sul reddito familiare e, di conseguenza, sull’importo e sulla spettanza del sussidio, l’INPS segnala possibili variazioni nelle somme erogate a titolo di Reddito e Pensione di Cittadinanza, sino ad arrivare al rischio di perdere il beneficio.

Analizziamo la novità in dettaglio.

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Reddito e Pensione di Cittadinanza: i requisiti di accesso

L’accesso a Reddito e Pensione di Cittadinanza, ricordiamolo, è riservato ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, residenza ed economici, indicati all’articolo 2 del Decreto Legge numero 29 gennaio 2019 (convertito in Legge 28 marzo 2019 numero 26).

Cittadinanza e residenza

Il richiedente la prestazione è necessario che sia, in alternativa:

  • Cittadino italiano o comunitario;
  • Familiare di un cittadino italiano, comunitario, extra-comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • Cittadino extra-comunitario in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero apolide in possesso di analogo permesso;
  • Titolare di protezione internazionale.

L’interessato deve risultare inoltre residente in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa.

Redditi e patrimonio

La seconda categoria di requisiti attiene all’intero nucleo familiare, il quale dev’essere in possesso, congiuntamente, di:

  • ISEE ordinario o minorenni in corso di validità inferiore a 9.360,00 euro;
  • Patrimonio immobiliare (individuato ai fini ISEE) detenuto in Italia e all’estero inferiore a 30 mila euro (senza considerare la casa di abitazione);
  • Patrimonio mobiliare (rilevante ai fini ISEE) inferiore a 6 mila euro (nuclei composti da un solo componente), 8 mila euro (nuclei con due componenti), 10 mila euro (nuclei formati da tre o più componenti) con un incremento di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo (i predetti massimali sono inoltre aumentati di 5 mila euro per ogni componente disabile, valore che passa a 7.500 euro per ogni componente disabile grave o non autosufficiente);
  • Un reddito familiare non eccedente la soglia di 6 mila euro (in caso di Pensione di Cittadinanza il tetto passa a 7.560 euro) da rapportare ad un’apposita scala di equivalenza in virtù del numero dei componenti il nucleo (in ogni caso la soglia è incrementata sino a 9.360 euro nel caso in cui la famiglia risieda in un’abitazione in locazione).

Nessun componente il nucleo familiare dev’essere intestatario o avere la piena disponibilità di:

  • Autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi precedenti la domanda di Reddito ovvero autoveicoli di cilindrata eccedente i 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc (in entrambi i casi con prima immatricolazione nei due anni antecedenti la richiesta di RdC), eccezion fatta i mezzi che beneficiano dell’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
  • Navi e imbarcazioni da diporto.

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Reddito e Pensione di Cittadinanza: reddito familiare

Con riferimento al requisito del reddito familiare (punto 4 del paragrafo precedente) l’articolo 2 comma 6 del Decreto prevede ai “soli fini Rdc” che il conteggio avvenga al “netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”, ad esempio l’indennità di accompagnamento.

Per intenderci, viene previsto il calcolo del reddito familiare:

  • Considerando i trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo;
  • Decurtando i trattamenti assistenziali inclusi nel calcolo dell’ISEE, posto che gli stessi sono datati in quanto riferiti al secondo anno solare precedente quello di invio della DSU.

Reddito e Pensione di Cittadinanza: aggiornamento dei requisiti

In osservanza della disposizione di cui all’articolo 2 comma 6, ne consegue che ad oggi (rende noto l’INPS con il Messaggio numero 548) il “valore corrente delle seguenti prestazioni assistenziali percepite da tutti i componenti il nucleo familiare è oggetto di aggiornamento”, posto che dal reddito familiare vengono sottratti “i trattamenti inclusi in ISEE” e sommati i “trattamenti della stessa natura percepiti nell’anno in corso”, nello specifico:

  • Carta Acquisti Ordinaria e relativi Fondi speciali;
  • Assegno di maternità dei Comuni;
  • Assegno per il nucleo familiare dei Comuni;
  • Pensione ed Assegno sociale;
  • Prestazioni degli enti acquisite dalla voce A1.04 del Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali – SIUSS (ex Casellario dell’assistenza).

Reddito e Pensione di Cittadinanza: il compito dell’INPS

L’attività dell’INPS, si legge nel messaggio, consiste nel “sostituire” i trattamenti esenti rilevanti ai fini ISEE (sopra citati) con quanto risulta dagli archivi dell’Istituto come in corso di godimento, con proiezione delle somme su base annuale.

Pertanto, continua il documento, a seguito del “completamento della ricognizione dei trattamenti esenti che devono essere oggetto di aggiornamento in applicazione del citato articolo 2, comma 6” ed acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a decorrere dall’erogazione della rata RdC / PdC di gennaio verranno presi in considerazione “tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, compresi quelli collegati alla condizione di disabilità”, eccezion fatta per i trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi (ed è il caso, come visto, dell’indennità di accompagnamento). Resta confermata, prosegue l’INPS, l’esclusione dal calcolo dell’ISEE di ogni trattamento di “qualsivoglia natura percepito in ragione della predetta condizione di disabilità”.

Nell’operazione di aggiornamento, ricorda l’Istituto, ai soli fini della verifica del reddito familiare per l’erogazione del Reddito, rilevano anche i seguenti trattamenti percepiti dal nucleo familiare nell’anno in corso:

  • Maggiorazione dell’assegno sociale;
  • Maggiorazione dell’aumento della pensione sociale;
  • Maggiorazione sociale;
  • Importo aggiuntivo per le pensioni integrate al trattamento minimo;
  • Quattordicesima.

Al contrario, non si considerano:

  • Le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
  • Le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e le agevolazioni per il pagamento dei tributi;
  • Le erogazioni a fronte di “rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o di altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi”;
  • L’assegno di natalità.

Reddito e Pensione di Cittadinanza: cosa cambia per i beneficiari

L’aggiornamento degli importi relativi ai trattamenti assistenziali sopra citati è potenzialmente in grado, afferma l’INPS, di determinare la “variazione dell’importo della rata della prestazione Rdc / Pdc rispetto a quanto attualmente percepito” o addirittura la “decadenza dal beneficio ovvero la reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria” nelle ipotesi in cui si superino le soglie previste dalla normativa.

Tanto più alla luce delle possibili variazioni negli importi spettanti, in base a quanto appena descritto, l’INPS ricorda che è disponibile il servizio di consultazione delle rate di Reddito di Cittadinanza in pagamento, collegandosi al portale “inps.it” e successivamente selezionando l’opzione “Entra in MyINPS, muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS.

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