La Circolare si divide in due sezioni: la prima riguarda i premi ordinari, calcolati in base alla retribuzione effettiva, alla retribuzione convenzionale o di ragguaglio, con apposite istruzioni anche per lavoratori parasubordinati, lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti dipendenti; la seconda sezione riguarda invece i premi speciali unitari, generalmente calcolati in rapporto a una retribuzione minima giornaliera. Questi ultimi riguardano ad esempio i titolari di imprese artigiane o i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Infine, sempre il 16 maggio l’INAIL ha emanato la Circolare numero 20 che definisce le riduzioni dei premi per il 2022 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.
Vediamo nei prossimi paragrafi le istruzioni per il calcolo e i dettagli delle due Circolari INAIL.
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Premi Inail 2022: retribuzione minima
L’Inail ricorda, in premessa, che i fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:
- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione
assicurata; - l’ammontare delle retribuzioni.
La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue invece in:
- retribuzione effettiva;
- retribuzione convenzionale;
- retribuzione di ragguaglio.
La retribuzione effettiva è costituita dall’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente, e non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti o contratti collettivi. I limiti minimi di retribuzione giornaliera devono inoltre essere annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat.
Se si considera che, per l’anno 2021, la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat è risultata pari all’1,9%, di conseguenza per l’anno 2022 il limite minimo di retribuzione giornaliera è uguale a:
- 49,91 euro al giorno,
- 1.297,66 euro mensili (calcolando 49,91 euro per 26 giorni lavorativi).
Diverso invece il caso degli operai agricoli, poiché si tratta di retribuzioni escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero. Per il 2022, il limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli è di 44,40 euro.
Premi Inail 2022: retribuzioni convenzionali
Per alcune categorie di lavoratori è difficile stabilire la retribuzione su cui calcolare il premio assicurativo. Per questo motivo, il calcolo avviene su retribuzioni convenzionali. Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per il 2022, a euro 27,73.
Questo valore si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.
Per chi, al contrario, è soggetto alle retribuzioni convenzionali ma senza alcun vincolo di compenso, il minimale di retribuzione è quello genericamente previsto per i dipendenti, pari a 49,91 euro.
Premi Inail 2022: pesca marittima
Per i lavoratori imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima disciplinati dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, l’imponibile è stabilito sulla base dei salari minimi garantiti, previsti dal CCNL di riferimento.
Le retribuzioni convenzionali mensili imponibili per l’anno 2022 sono elencate nella seguente tabella:
Per il calcolo della retribuzione giornaliera basterà dividere la retribuzione mensile riportata nella tabella per 30.
Premi Inail 2022: retribuzioni convenzionali pari al minimale di rendita
Le retribuzioni convenzionali delle categorie di seguito citate sono pari al minimale di rendita, equivalente a 58,16 euro giornalieri o 1.454,08 euro mensili dal 1° luglio 2021, parliamo di:
- Detenuti e internati;
- Allievi dei corsi di istruzione professionale;
- Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
- Lavoratori impegnati in tirocini formativi o di orientamento;
- Dipendenti sospesi dal lavoro ed impegnati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.
Premi Inail 2022: lavoratori part-time
Tra le retribuzioni convenzionali, uno degli esempi principali è quello dei lavoratori part-time. Per questi soggetti il compenso su cui applicare il tasso è determinato moltiplicando la retribuzione oraria per le ore complessive retribuite dal datore di lavoro.
Il minimale di retribuzione oraria, per i part-time, è calcolato moltiplicando il minimale giornaliero (49,91 euro) per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale (sempre pari a sei, anche se l’orario è distribuito su cinque giorni).
L’importo ottenuto dev’essere diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale, previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno. Ipotizziamo che questo valore sia pari a 40 ore, la retribuzione oraria minimale sarà: (49,91 * 6) / 40 = 7,49 euro.
Premi Inail 2022: dirigenti
Per i lavoratori dell’area dirigenziale la base imponibile convenzionale su cui calcolare i premi INAIL è pari, dal 1º luglio 2021 a:
- Euro 13,50 (retribuzione convenzionale oraria);
- Euro 108,02 (retribuzione convenzionale giornaliera);
- Euro 2.700,43 (convenzionale mensile).
Premi Inail 2022: lavoratori autonomi – riders
Nei confronti dei riders con contratto di lavoro autonomo o occasionale, soggetti dal 1º febbraio 2020 all’obbligo assicurativo INAIL, il calcolo dei premi avviene su una retribuzione convenzionale giornaliera (non frazionabile in base al numero di ore lavorate) pari per l’anno 2022 a 49,91 euro.
Premi Inail 2022: lavoratori parasubordinati
I lavoratori parasubordinati (tipicamente i collaboratori coordinati e continuativi) si fanno carico di parte del premio INAIL (pari ad un terzo del totale) trattenuto all’atto dell’erogazione del compenso, salvo poi essere versato in toto dal committente / azienda.
Nei confronti dei soggetti citati, il calcolo dei costi assicurativi è effettuato considerando tutte le somme ed i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, nel rispetto comunque di un limite minimo e massimo mensile, pari dal 1º gennaio 2021 a:
- 1.454,08 euro mensili (17.448,90 euro annui);
- 2.700,43 euro mensili (32.405,10 euro annui).
I minimali e massimali annui previsti per i parasubordinati, valgono altresì per gli sportivi professionisti dipendenti.
Premi Inail 2022: premi speciali unitari
L’ultima parte della circolare INAIL numero 21 è dedicata a quelle categorie lavorative per cui il costo assicurativo INAIL, anziché essere calcolato in funzione della retribuzione effettiva o convenzionale, è definito a monte, in base ad elementi come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine.
Ci si riferisce a:
- Titolari di imprese artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano;
- Facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
- Addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all’obbligo assicurativo;
- Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- Insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, addetti a macchine elettriche e addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
- Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
- Candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio;
- Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi;
- Soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale;
- Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari;
- Destinatari del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC).
Si rimanda alla circolare per conoscere nel dettaglio questi importi.
Scarica la Circolare Inail numero 21 del 16 maggio 2022
Premi Inail 2022: importi ridotti
L’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell’aggiornamento delle relative tariffe.
Per il 2022, in base a quanto si legge nella Circolare numero 20 del 16 maggio 2022, questa riduzione si applica esclusivamente:
- ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di
istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro; - ai premi speciali unitari previsti per i pescatori autonomi e associati in cooperative
della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne di cui alla legge
13 marzo 1958, n. 250; - ai premi speciali dovuti per frantoio, in occasione della campagna olearia, per le
persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive assicurate
nell’ambito della gestione industria ai sensi del titolo I del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11241; - ai premi speciali unitari previsti per i facchini e i barrocciai, vetturini e
ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto; - ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate
dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio
1958, n. 93; - ai premi speciali unitari previsti dall’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 150 per l’assicurazione degli allievi iscritti ai corsi
ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle
istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per
l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale2; - ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma
unificata dall’Inps.
La misura della riduzione percentuale per l’anno 2022 è stata fissata nella misura pari al 15,27%. I criteri di applicazione della riduzione sono differenziati a seconda che l’attività sia iniziata o meno da oltre un biennio.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio si applica il criterio del
confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA). Per il 2022, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2020.
In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda,
ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
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