Inizia la stagione delle dichiarazioni fiscali con l’arrivo della Precompilata 730/2026. Entro il 30 settembre 2026 dev’essere presentato all’Agenzia Entrate il modello 730 relativo all’anno d’imposta 2025.
Per agevolare i contribuenti nella compilazione della dichiarazione dei redditi l’Agenzia Entrate mette a disposizione un modello precompilato, in cui sono già presenti una serie di dati comunicati da soggetti terzi, ad esempio i redditi di lavoro dipendente indicati nelle Certificazioni Uniche trasmesse dai datori di lavoro o ancora le spese sanitarie e i relativi rimborsi.
Le modalità di accesso al 730 precompilato sono state oggetto della Risoluzione AE numero 128479 del 28 aprile 2026.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
- Chi può ottenere la precompilata?
- Categorie residuali
- Chi può accedere alla precompilata?
- Accesso alla precompilata dal 30 aprile 2026
- Accesso alla precompilata dal 20 maggio 2026
- Cosa permette di fare la piattaforma online?
- Compilazione semplificata del 730
- Presentazione diretta della dichiarazione
- Invio dei risultati del 730 ai sostituti d’imposta
- Contribuenti senza sostituto d’imposta
Chi può ottenere la precompilata?
Sono destinatari della dichiarazione precompilata i contribuenti che hanno percepito nell’anno d’imposta 2025, redditi di lavoro dipendente e assimilati, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, nonché i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 4, del Decreto del Ministro delle Finanze n. 164 del 1999.
Le informazioni risultanti dalle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo, pervenute all’AE dopo la data di elaborazione della precompilata (15 aprile 2026) sono consultabili nel cassetto fiscale.
Categorie residuali
La dichiarazione dei redditi precompilata è altresì resa disponibile ai contribuenti persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli sopra indicati.
Le informazioni risultanti dalle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo, pervenute dopo la data di elaborazione della dichiarazione precompilata (5 maggio 2026) sono consultabili nel cassetto fiscale.
Chi può accedere alla precompilata?
A partire dalle date rese note dall’AE la dichiarazione precompilata è a disposizione del contribuente, del suo eventuale rappresentante e degli altri soggetti specificatamente delegati o autorizzati (CAF o professionista abilitato).
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Accesso alla precompilata dal 30 aprile 2026
A partire dal 30 aprile 2026 è possibile accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata collegandosi all’area riservata del sito “agenziaentrate.gov.it”, muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS e, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall’AE (Entratel / Fisconline).
Nell’area riservata sono disponibili:
- La dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente (2025);
- L’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata, disponibili presso l’Agenzia Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti e le relative fonti informative.
Accesso alla precompilata dal 20 maggio 2026
Per la dichiarazione precompilata relativa alle categorie residuali l’accesso ai documenti è consentito a partire dal 20 maggio 2026.
Cosa permette di fare la piattaforma online?
Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione precompilata, le seguenti operazioni:
- Visualizzazione e stampa;
- Accettazione o modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione;
- Invio della dichiarazione;
- Annullamento, ove possibile, della dichiarazione inviata con dati errati oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere e sostituire la dichiarazione già trasmessa;
- Versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
- Indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso;
- Consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
- Consultazione dell’elenco dei soggetti delegati cui è stata resa disponibile la dichiarazione precompilata.
Compilazione semplificata del 730
I dipendenti e pensionati (eccezion fatta per le categorie residuali) possono avvalersi di una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione precompilata, in alternativa a quella ordinaria.
In tal caso, le informazioni a disposizioni dell’AE sono proposte al contribuente che può confermarle o modificarle mediante un percorso guidato e con un linguaggio semplificato.
I dati così confermati o modificati sono riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti del modello 730, senza la necessità per il contribuente di conoscere i righi da valorizzare e i codici da indicare in dichiarazione.
Presentazione diretta della dichiarazione
Dopo aver effettuato l’accesso alla precompilata, il contribuente può trasmettere la dichiarazione accettata, modificata o integrata direttamente all’Agenzia Entrate, a partire da:
- 14 maggio 2026 per la generalità dei contribuenti;
- 27 maggio 2026 per le categorie residuali.
L’AE fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, rilasciato dall’Agenzia stessa, del file di presentazione contenente:
- La data di presentazione della dichiarazione;
- Il riepilogo dei principali dati contabili.
Invio dei risultati del 730 ai sostituti d’imposta
Per permettere ai sostituti d’imposta (datori di lavoro ed INPS, ad esempio) di effettuare le operazioni di conguaglio fiscale in busta paga a titolo di, in alternativa:
- Rimborso delle imposte pagate in eccesso (conguaglio positivo);
- Trattenuta delle imposte ancora dovute (conguaglio negativo);
l’AE rende disponibili i risultati contabili dei modelli 730 ai sostituti d’imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi.
Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile del modello 730, l’Agenzia Entrate provvede a darne comunicazione al contribuente mediante avviso nell’area riservata e invio di un messaggio di posta elettronica.
Se, al contrario, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile del modello 730 non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica all’AE, tramite l’apposita funzionalità disponibile sul sito istituzionale, il codice fiscale del contribuente interessato (comunicazione di diniego).
Contribuenti senza sostituto d’imposta
I contribuenti che presentano il modello 730 o Redditi Persone Fisiche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio ricevono i rimborsi delle imposte pagate in eccesso direttamente dall’Amministrazione finanziaria (conguaglio positivo).
Se, al contrario, dalla dichiarazione risulta un debito verso l’Erario (conguaglio negativo) il contribuente effettua in autonomia il pagamento delle somme, anche richiedendo l’addebito delle stesse sul proprio conto corrente bancario o postale.
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