Pignoramento pensioni 1000 euro: istruzioni Inps sui nuovi limiti

Chiara Arroi 05/04/23
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Con l’approvazione del Decreto Aiuti bis è entrata in vigore un nuova soglia sul pignoramento pensioni. E’ state rivisto il vecchio limite di impignorabilità, e ora l’Inps ha fornito nuove istruzioni e chiarimenti con la circolare numero 38 del 3 aprile.

Più in dettaglio, il decreto in questione ha modificato il limite di impignorabilità pensioni, sostituendo il settimo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile. Con il nuovo tetto viene previsto che: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.

La circolare Inps del 3 aprile ha fatto il punto sulle novità introdotte dall’Aiuti bis, fornendo anche le specifiche indicazioni di applicazione. Le vediamo in dettaglio.

Indice

Pignoramento Pensioni 1000 euro: i nuovi limiti di impignorabilità

Le novità introdotte in tema di pignoramento pensioni dal decreto legge n. 115/2022 si pongono su due piani:

  • è stato rivisto il limite di impignorabilità delle pensioni, collegato all’ammontare dell’assegno sociale che, invece di essere pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà è, oggi, corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale;
  • è stato previsto il limite minimo di 1.000 euro.

Cosa significa questo? Semplice.
1. Anzitutto è importante dire che non si possono pignorare pensioni inferiori a 1000 euro.
2. Inoltre, le somme dovute a titolo di pensione o altre prestazioni previdenziali non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale

In merito all’assegno sociale ricordiamo che, per il 2023, ammonta in misura piena a 503,27 euro, per tredici mensilità.

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La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Pignoramento pensioni 2023: da quando è in vigore il nuovo limite

Nella circolare viene precisato che la nuova soglia di impignorabilità decorre dal 22 settembre 2022 sui procedimenti esecutivi pendenti.
Cosa si intende per pendenti? Sono quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’articolo 543 del codice di procedura civile per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata.

Non bisogna quindi guardare la data di notifica dell’atto di pignoramento in sé, bensì capire se l’Inps su quell’atto abbia o meno trasmesso al pensionato l’ atto di esecuzione forzata.

Per ulteriori dettagli sui ratei di pensione trattenuti prima del 22 settembre 2022 e dopo il 22 settembre 2022 è possibile leggere qui la circolare Inps 38

Pignoramento pensioni: il ricalcolo sugli importi impignorabili

Operativamente come funzionerà il tutto? Come avverranno i ricalcoli, i recuperi crediti e i rimborso? Succederà questo: le strutture territoriali Inps competenti per caso verificheranno gli importi accantonati. Qualora le trattenute cautelari non risultino operate in conformità alla nuova soglia di impignorabilità importo (fare data dal rateo di pensione relativo alla mensilità di ottobre 2022) faranno un ricalcolo delle somme.
 
Gli importi accantonati, come spiegato nella circolare Inps, verranno distinti con riferimento all’arco temporale in cui gli stessi si collocano e in particolare:
 
a)    gli importi trattenuti in applicazione della notifica dell’atto di pignoramento fino al rateo di pensione di settembre 2022 (antecedente all’entrata in vigore della novella in esame) rimarranno accantonati in attesa della notifica dell’ordinanza di assegnazione e delle statuizioni in essa contenute;
b)    gli importi accantonati dal rateo di pensione di ottobre 2022, che soggiacciono all’innalzamento della soglia del limite di pignorabilità fissato dalla riforma, saranno oggetto di rimodulazione o azzeramento, con conseguente rimborso al pensionato debitore di quanto trattenuto in eccedenza.

Nella circostanza in cui l’importo del credito precettato aumentato della metà sia stato integralmente recuperato, il rimborso sarà quantificato sempre in relazione al periodo intercorrente da ottobre 2022 alla scadenza del piano di recupero.
 
Questi rimborsi, ove spettanti all’esito delle relative istruttorie, verranno effettuati d’ufficio a cura delle Strutture territorialmente competenti dell’INPS con accredito sui trattamenti pensionistici degli interessati nel rispetto delle tempistiche imposte da ragioni di natura tecnico, procedurale e contabile.

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