Con il Messaggio Inps numero 1268 sono arrivati ulteriori chiarimenti sui requisiti per il riconoscimento del diritto all’Assegno sociale dopo quelli forniti dallo stesso Istituto con la Circolare numero 131 del dicembre scorso.
In particolare, i chiarimenti riguardano requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente per almeno dieci anni, così come disposto dall’articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Per approfondire il tema del sostegno alle persone invalide e disabili in difficoltà consigliamo due libri: “La tutela dei soggetti disabili” (una guida a supporto dei familiari e ai professionisti che si occupano dell’assistenza e della tutela di un soggetto disabile; e “Agevolazioni fiscali e adempimenti per i soggetti disabili 2023” (dedicato esclusivamente alla Legge 104/1992 e agli adempimenti di natura amministrativa e fiscale previsti per i soggetti disabili)
L’Inps ha precisato che, in base a quanto stabilito dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, la maturazione del periodo decennale deve ritenersi interrotta in caso di assenza dal territorio dello Stato italiano per un periodo uguale o superiore a sei mesi consecutivi o per dieci mesi complessivi in un quinquennio. Ci sono però delle eccezioni per gravi e comprovati motivi.
Vediamo quindi nello specifico chi può richiedere l’Assegno sociale 2023 anche alla luce delle ultime precisazioni dell’Inps.
Indice
Assegno sociale: requisiti di reddito
Il diritto all’Assegno sociale ricorre nel rispetto di un limite di reddito pari, nel 2023, a:
- 6.542,51 euro annui;
- 13.085,02 euro annui se il soggetto è coniugato;
come reso noto dall’Inps con la Circolare del 26 ottobre 2022 numero 120.
Assegno in misura intera
In particolare, hanno diritto all’assegno in misura intera i soggetti:
- Non coniugati che non possiedono alcun reddito;
- Coniugati con un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno.
Assegno in misura ridotta
La prestazione, in misura ridotta, spetta invece a coloro che:
- Non coniugati, hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno;
- Coniugati, hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno ed il doppio dell’importo annuo dell’assegno.
Quali redditi si considerano?
Per l’attribuzione o meno dell’Assegno sociale si considerano i seguenti redditi:
- Redditi assoggettabili ad Irpef, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
- Redditi esenti da imposta;
- Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
- Redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo dì stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni;
- Redditi di terreni e fabbricati;
- Pensioni di guerra;
- Rendite vitalizie erogate dall’Inail;
- Pensioni dirette erogate da Stati esteri;
- Pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
- Assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile.
Al contrario, non si computano:
- I trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- Il reddito della casa di abitazione;
- Le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- Le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
- L’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915 – 1918.
Dichiarazioni dei redditi da parte di cittadini extracomunitari
Per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, necessarie per il riconoscimento del diritto all’Assegno sociale, le Strutture territoriali Inps dovranno procedere (chiarisce la Circolare del 12 dicembre 2022) con le seguenti modalità:
- Per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza in uno dei Paesi inclusi nell’elenco allegato al Decreto 21 ottobre 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il reddito da patrimonio immobiliare e/o gli altri redditi, non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, devono essere documentati attraverso una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero;
- Per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza di Paesi non inclusi nel sopra citato elenco, i redditi relativi ai beni immobili sono autocertificabili, mentre gli altri redditi devono essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza qualora i cittadini “non rientrino nelle ipotesi descritte nel precedente paragrafo 3” della Circolare Inps e individuate dall’articolo 3, commi 2 e 3, D.p.r. n. 445/2000.
Assegno sociale: requisiti anagrafici e di residenza
Come ricorda l’Inps nel Messaggio numero 1268 del 3 aprile 2023, l’Assegno sociale spetta a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti anagrafici e di residenza:
- età anagrafica (attualmente 67 anni);
- cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo (cfr. la circolare n. 105 del 2 dicembre 2008 e il messaggio n. 3239 del 4 agosto 2017);
- soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda (cfr. le circolari n. 105/2008 e n. 131/2022, nonché il messaggio n. 3239/2017);
- residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione (cfr. la circolare n. 105/2008, nonché i messaggi n. 12886 del 4 giugno 2008 e n. 3239/2017).
La Circolare del 12 dicembre scorso aveva stabilito che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una volta conseguito, costituisce “elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni”.
Tuttavia, si legge nel messaggio numero 1268 del 2023 che lo status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo non costituisce un requisito alternativo rispetto al soggiorno continuativo per 10 anni, ma è un requisito ulteriore. Inoltre, la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020, “ha evidenziato la differenza sostanziale tra il titolo di legittimazione a essere cittadino o equiparato, che è dato da una concessione amministrativa, regolata da norme di pubblica sicurezza, e il requisito anagrafico del soggiorno continuativo che è, di contro, dato fattuale regolato dal codice civile.“
Per questo motivo, prosegue l’Inps a parziale rettifica di quanto stabilito dalla Circolare 131/2022, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. In poche parole, se al richiedente sono stati rilasciati due permessi di soggiorno di lungo periodo con le rispettive date di rilascio continuative, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi di per sé soddisfatto.
Affinché il requisito venga soddisfatto dovrà comunque essere necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.
Si ricorda infine che non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documenti motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.
Assegno sociale 2023: importo
L’importo dell’Assegno sociale per l’anno 2023 è pari a 503,27 euro per tredici mensilità, rispetto ai 469,03 euro del 2022. La somma spettante peraltro è esente da trattenute fiscali a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef).
Assegno sociale 2023: come fare domanda
La domanda di Assegno sociale dev’essere trasmessa in via telematica, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità– Per persone a basso reddito – Assegno sociale”, muniti delle credenziali Spid, Cie o Cns.
Una volta effettuato l’accesso, è possibile scaricare il manuale contenente le istruzioni fondamentali per la compilazione. In alternativa è possibile inoltrare l’istanza:
- Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
- Rivolgendosi ad Enti di patronato ed intermediari dell’Istituto.
Il pagamento dell’Assegno sociale inizia dal primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda.
L’erogazione ha carattere provvisorio, mentre la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e dell’effettiva residenza avviene annualmente.
L’erogazione dell’Assegno è sospesa se il titolare soggiorna all’estero per più di ventinove giorni. Trascorso un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.