Dal momento che l’Assegno sociale spetta in presenza di una serie di requisiti anagrafici, di cittadinanza, di residenza ed economici (cui è stata aggiunta anche la condizione del soggiorno continuativo in Italia), l’Inps è intervenuta con la Circolare del 12 dicembre 2022 numero 131 al fine di fornire utili chiarimenti in merito al riconoscimento della prestazione.
In particolare, l’Istituto ha sottolineato che la “complessità della materia, l’evoluzione giurisprudenziale e le richieste di chiarimenti da parte delle Strutture territoriali rendono necessarie alcune precisazioni in materia di requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale”.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Come precisato dall’Inps nella Circolare del 12 dicembre 2022 numero 131, l’articolo 20 “nell’introdurre l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale, non fornisce alcun criterio sulle modalità di verifica della continuità del soggiorno e non individua le ipotesi in cui la stessa debba considerarsi ininterrotta a seguito di permanenza all’estero del soggetto interessato”.
Nel tentativo di individuare i criteri utili alla verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni, l’Inps propone, su parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di applicare in via analogica, attesa la medesima ratio, l’articolo 9, comma 6, del Decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286.
Alla luce dell’applicazione dell’articolo 9, comma 6, D.Lgs. numero 286/1998 è necessario dividere il decennio in due periodi quinquennali consecutivi, verificando le ipotesi interruttive della continuità del soggiorno del richiedente l’Assegno sociale per ogni singolo quinquennio, nel seguente modo:
La verifica del requisito di dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia interessa tutti i richiedenti l’Assegno sociale, qualunque sia la loro cittadinanza. A tal fine la Circolare Inps ricorda che il suddetto requisito “va accertato indipendentemente dall’arco temporale in cui lo stesso si è verificato”.
Competenti in materia di controlli sono le singole “Strutture territoriali attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune” (Inps).
Inoltre, in caso di documentazione insufficiente, l’attività di verifica del periodo di permanenza continuativa in Italia potrà essere integrata mediante la consultazione:
In particolare, hanno diritto all’assegno in misura intera i soggetti:
La prestazione, in misura ridotta, spetta invece a coloro che:
Per l’attribuzione o meno dell’Assegno sociale si considerano i seguenti redditi:
Per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, necessarie per il riconoscimento del diritto all’Assegno sociale, le Strutture territoriali Inps dovranno procedere (chiarisce la Circolare del 12 dicembre 2022) con le seguenti modalità:
Una volta effettuato l’accesso, è possibile scaricare il manuale contenente le istruzioni fondamentali per la compilazione. In alternativa è possibile inoltrare l’istanza:
L’erogazione ha carattere provvisorio, mentre la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e dell’effettiva residenza avviene annualmente.