Assegno sociale, a chi spetta: chiarimenti Inps sui requisiti

Paolo Ballanti 20/12/22
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L’Assegno sociale rappresenta una prestazione economica, erogata a domanda, a beneficio dei cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori a soglie annualmente previste dalla legge. La prestazione, che dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale, non è reversibile ai familiari superstiti e non può essere riconosciuta se il titolare della stessa risiede all’estero.

Dal momento che l’Assegno sociale spetta in presenza di una serie di requisiti anagrafici, di cittadinanza, di residenza ed economici (cui è stata aggiunta anche la condizione del soggiorno continuativo in Italia), l’Inps è intervenuta con la Circolare del 12 dicembre 2022 numero 131 al fine di fornire utili chiarimenti in merito al riconoscimento della prestazione.

In particolare, l’Istituto ha sottolineato che la “complessità della materia, l’evoluzione giurisprudenziale e le richieste di chiarimenti da parte delle Strutture territoriali rendono necessarie alcune precisazioni in materia di requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale”.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Assegno sociale: requisito del soggiorno continuativo

A norma dell’articolo 20, comma 10, Decreto-legge 25 giugno 2008 numero 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 numero 133, a decorrere dal 1° gennaio 2009, tra i requisiti di spettanza dell’Assegno sociale, è stata introdotta la condizione del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Come precisato dall’Inps nella Circolare del 12 dicembre 2022 numero 131, l’articolo 20 “nell’introdurre l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale, non fornisce alcun criterio sulle modalità di verifica della continuità del soggiorno e non individua le ipotesi in cui la stessa debba considerarsi ininterrotta a seguito di permanenza all’estero del soggetto interessato”.

La soluzione Inps
Nel tentativo di individuare i criteri utili alla verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni, l’Inps propone, su parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di applicare in via analogica, attesa la medesima ratio, l’articolo 9, comma 6, del Decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286.

La norma richiamata stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo” e sono incluse nel computo dello stesso quando “sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi” (Circolare Inps).

Le modalità applicative
Alla luce dell’applicazione dell’articolo 9, comma 6, D.Lgs. numero 286/1998 è necessario dividere il decennio in due periodi quinquennali consecutivi, verificando le ipotesi interruttive della continuità del soggiorno del richiedente l’Assegno sociale per ogni singolo quinquennio, nel seguente modo:

  • La continuità del soggiorno si intende interrotta nell’ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio (in tale ipotesi il computo del soggiorno in Italia si interrompe con l’ultimo giorno di presenza sul territorio nazionale e il nuovo computo del periodo di soggiorno decorrerà dal primo giorno in Italia, successivo a tale interruzione);
  • A fronte invece di assenze complessivamente superiori a dieci mesi nell’arco di cinque anni, l’interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio (in quest’ipotesi il computo dei dieci anni di soggiorno continuativo ripartirà nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia, successiva all’interruzione).

Al contrario, non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documenti motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.

Controlli
La verifica del requisito di dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia interessa tutti i richiedenti l’Assegno sociale, qualunque sia la loro cittadinanza. A tal fine la Circolare Inps ricorda che il suddetto requisito “va accertato indipendentemente dall’arco temporale in cui lo stesso si è verificato”.

Competenti in materia di controlli sono le singole “Strutture territoriali attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune” (Inps).

Nelle ipotesi in cui la visura storica anagrafica rilevasse la presenza di periodi di assenza all’interno dei dieci anni o discontinuità nelle date inserite dall’Ufficio Anagrafe, le Strutture territoriali dovranno richiedere all’interessato ogni ulteriore documentazione utile alla verifica del requisito (ad esempio, copia dei permessi / titoli di soggiorno, copia dei passaporti contenenti timbri di ingresso e uscita dal Paese).

Inoltre, in caso di documentazione insufficiente, l’attività di verifica del periodo di permanenza continuativa in Italia potrà essere integrata mediante la consultazione:

  • Degli archivi dell’Istituto (ad esempio, la presenza di contributi relativi a un rapporto di lavoro che fanno presumere, oltre alla legalità del soggiorno, anche la continuità della permanenza);
  • Di altra documentazione oltre a quella allegata alla domanda (ad esempio, copia dei contratti di utenze in Italia);
  • Dei dati provenienti dall’Anagrafe comunale, anche tramite richieste di accertamento anagrafico presso i Comuni.

Da ultimo la Circolare del 12 dicembre precisa che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una volta conseguito, costituisce “elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni”. Deve inoltre ritenersi provato il requisito del soggiorno continuativo nel caso in cui il cittadino straniero “alleghi alla domanda di assegno sociale o inoltri alla Struttura INPS territorialmente competente l’attestazione rilasciata dalla Questura, da cui risulti che è regolarmente soggiornante sul territorio nazionale da almeno dieci anni”.

Assegno sociale: requisiti anagrafici e di residenza

Come anticipato, l’Assegno sociale spetta a coloro che soddisfano i seguenti requisiti anagrafici, di cittadinanza e residenza:

  • 67 anni di età (in precedenza, sino al 31 dicembre 2018, era necessario aver compiuto i 65 anni di età);
  • Stato di bisogno economico;
  • Cittadini italiani, cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari, cittadini della Repubblica di San Marino, cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti, cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo;
  • Residenza effettiva in Italia;
  • Dal 1° gennaio 2009 è richiesto l’ulteriore requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia, di cui si è già ampiamente parlato poc’anzi.

Ai cittadini comunitari è inoltre richiesto di essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza.

Assegno sociale: requisiti reddituali

Il diritto all’Assegno sociale ricorre nel rispetto di un limite di reddito pari, nel 2022, a:

  • 6.097,39 euro annui;
  • 12.194,78 euro annui se il soggetto è coniugato;

come reso noto dall’Inps con la Circolare del 26 ottobre 2022 numero 120.

Assegno in misura intera
In particolare, hanno diritto all’assegno in misura intera i soggetti:

  • Non coniugati che non possiedono alcun reddito;
  • Coniugati con un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno.

Assegno in misura ridotta
La prestazione, in misura ridotta, spetta invece a coloro che:

  • Non coniugati, hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno;
  • Coniugati, hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno ed il doppio dell’importo annuo dell’assegno.

La formula da utilizzare per il calcolo della prestazione in misura ridotta è:

  • (6.097,39 – reddito personale) / 13, per il pensionato non coniugato;
  • (12.194,78 – reddito complessivo) / 13, per il pensionato coniugato.

Quali redditi si considerano?
Per l’attribuzione o meno dell’Assegno sociale si considerano i seguenti redditi:

  • Redditi assoggettabili ad Irpef, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
  • Redditi esenti da imposta;
  • Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
  • Redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo dì stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni;
  • Redditi di terreni e fabbricati;
  • Pensioni di guerra;
  • Rendite vitalizie erogate dall’Inail;
  • Pensioni dirette erogate da Stati esteri;
  • Pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
  • Assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile.

Al contrario, non si computano:

  • I trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  • Il reddito della casa di abitazione;
  • Le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • Le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
  • L’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915 – 1918.

Dichiarazioni dei redditi da parte di cittadini extracomunitari
Per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, necessarie per il riconoscimento del diritto all’Assegno sociale, le Strutture territoriali Inps dovranno procedere (chiarisce la Circolare del 12 dicembre 2022) con le seguenti modalità:

  • Per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza in uno dei Paesi inclusi nell’elenco allegato al Decreto 21 ottobre 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il reddito da patrimonio immobiliare e/o gli altri redditi, non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, devono essere documentati attraverso una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero;
  • Per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza di Paesi non inclusi nel sopra citato elenco, i redditi relativi ai beni immobili sono autocertificabili, mentre gli altri redditi devono essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza qualora i cittadini “non rientrino nelle ipotesi descritte nel precedente paragrafo 3” della Circolare Inps e individuate dall’articolo 3, commi 2 e 3, D.p.r. n. 445/2000.

Assegno sociale: importo

L’importo dell’Assegno sociale per l’anno 2022 è pari a 469,03 euro per tredici mensilità, rispetto ai 460,28 euro del 2021. La somma spettante peraltro è esente da trattenute fiscali a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef).

Assegno sociale: come fare domanda

La domanda di Assegno sociale dev’essere trasmessa in via telematica, collegandosi a “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Assegno sociale”, muniti delle credenziali Spid, Cie o Cns.

Una volta effettuato l’accesso, è possibile scaricare il manuale contenente le istruzioni fondamentali per la compilazione. In alternativa è possibile inoltrare l’istanza:

  • Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
  • Rivolgendosi ad Enti di patronato ed intermediari dell’Istituto.

FORMATO CARTACEO

Il contenzioso contributivo con l’INPS

Questo volume, con un taglio giuridicamente rigoroso ma al tempo stesso pratico (attraverso la proposta di modelli di ricorsi), si presenta come un valido strumento per i professionisti (consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti) che assistono le società o i lavoratori autonomi sia in una fase propedeutica sia nel predisporre e implementare una valida strategia difensiva (preventiva, in sede amministrativa o giudiziaria) nei confronti dell’INPS. La prima parte dell’opera guida il professionista all’interno dell’inquadramento della materia a livello normativo, nella suddivisione tra le varie gestioni (lavoro a tempo determinato, apprendistato, lavoro intermittente, lavoro marittimo e ex IPSEMA, giornalistico, di appalto, le prestazioni occasionali e il lavoro autonomo) e nell’analisi di vari istituti come le ispezioni, l’accesso agli atti e gli strumenti alternativi al contenzioso. Vengono affrontate le sanzioni che l’INPS può irrogare, il sistema di riscossione e le possibili tutele. Infine nella parte generale vengono illustrati i meccanismi di formazione del DURC, le differenze e gli strumenti di tutela sia contro il DURC esterno, che contro quello interno, fino ad arrivare al DURC negativo e la perdita delle agevolazioni contributive. La parte speciale esamina le fattispecie significative delle gestioni più rilevanti dell’INPS: AGO, Gestione Agricola, Gestione Artigiani e Commercianti (esaminando fattispecie come i familiari coadiutori, la doppia iscrizione dell’amministratore di SRL, i soci lavoratori, la cancellazione del liquidatore di società, l’artigiano di fatto, i gestori di case vacanza e b&b). Vengono approfondite le questioni di maggior rilevanza della Gestione Separata: gli iscritti alle professioni ordinistiche, la decorrenza della prescrizione, il limite reddituale di euro 5.000, i pensionati, gli sportivi non iscritti alle Gestioni ex ENPALS. L’ultimo capitolo, infine, esamina le Gestioni ex ENPALS, fornendo un inquadramento di queste particolari gestioni e, poi, specificando le questioni relative agli artisti dello spettacolo, alla cessione del diritto all’immagine e all’obbligo previdenziale degli autori delle opere letterarie o di altro genere. Il volume è arricchito da un utile corredo di materiale tecnico-operativo disponibile online. Questa seconda edizione è stata aggiornata con la giurisprudenza e la prassi pubblicata negli ultimi due anni e anche recentemente dall’INPS. Paolo Maria GangiLL.M., Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma; esplica la propria attività professionale prevalentemente per le PMI italiane in materia di contenzioso previdenziale, contrattualistica nazionale e internazionale, privacy e compliance in genere. Ha pubblicato diversi articoli in ambito giuridico.Giuseppe Miceliha conseguito l’abilitazione alla professione di Avvocato nel 2008, presso la Corte d’Appello di Roma. Svolge attività di docenza presso Università e business School. È Curatore editoriale e Autore di numerosi volumi e saggi in materia di Antiriciclaggio e Privacy. Roberto Sarraha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato ed è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, con abilitazione al patrocinio davanti le Giurisdizioni Superiori. Esplica la propria attività professionale prevalentemente nell’ambito del diritto del lavoro. Svolge attività di docenza presso Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e LUMSA Università Libera Università Maria Santissima Assunta.

Paolo Maria Gangi, Giuseppe Miceli, Roberto Sarra | Maggioli Editore 2022

Assegno sociale: decorrenza

Il pagamento dell’Assegno sociale inizia dal primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda.
L’erogazione ha carattere provvisorio, mentre la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e dell’effettiva residenza avviene annualmente.

Assegno sociale: sospensione e decadenza

L’erogazione dell’Assegno è sospesa se il titolare soggiorna all’estero per più di ventinove giorni. Trascorso un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.

Paolo Ballanti