Assegno sociale, a chi spetta: chiarimenti Inps sui requisiti

Paolo Ballanti 20/12/22
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Indice

Assegno sociale: requisito del soggiorno continuativo

  • La continuità del soggiorno si intende interrotta nell’ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio (in tale ipotesi il computo del soggiorno in Italia si interrompe con l’ultimo giorno di presenza sul territorio nazionale e il nuovo computo del periodo di soggiorno decorrerà dal primo giorno in Italia, successivo a tale interruzione);
  • A fronte invece di assenze complessivamente superiori a dieci mesi nell’arco di cinque anni, l’interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio (in quest’ipotesi il computo dei dieci anni di soggiorno continuativo ripartirà nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia, successiva all’interruzione).
  • Degli archivi dell’Istituto (ad esempio, la presenza di contributi relativi a un rapporto di lavoro che fanno presumere, oltre alla legalità del soggiorno, anche la continuità della permanenza);
  • Di altra documentazione oltre a quella allegata alla domanda (ad esempio, copia dei contratti di utenze in Italia);
  • Dei dati provenienti dall’Anagrafe comunale, anche tramite richieste di accertamento anagrafico presso i Comuni.

Assegno sociale: requisiti anagrafici e di residenza

  • 67 anni di età (in precedenza, sino al 31 dicembre 2018, era necessario aver compiuto i 65 anni di età);
  • Stato di bisogno economico;
  • Cittadini italiani, cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari, cittadini della Repubblica di San Marino, cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti, cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo;
  • Residenza effettiva in Italia;
  • Dal 1° gennaio 2009 è richiesto l’ulteriore requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia, di cui si è già ampiamente parlato poc’anzi.

Assegno sociale: requisiti reddituali

  • 6.097,39 euro annui;
  • 12.194,78 euro annui se il soggetto è coniugato;
  • Non coniugati che non possiedono alcun reddito;
  • Coniugati con un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno.
  • Non coniugati, hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno;
  • Coniugati, hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno ed il doppio dell’importo annuo dell’assegno.
  • (6.097,39 – reddito personale) / 13, per il pensionato non coniugato;
  • (12.194,78 – reddito complessivo) / 13, per il pensionato coniugato.
  • Redditi assoggettabili ad Irpef, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
  • Redditi esenti da imposta;
  • Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
  • Redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo dì stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni;
  • Redditi di terreni e fabbricati;
  • Pensioni di guerra;
  • Rendite vitalizie erogate dall’Inail;
  • Pensioni dirette erogate da Stati esteri;
  • Pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
  • Assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile.
  • I trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  • Il reddito della casa di abitazione;
  • Le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • Le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
  • L’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915 – 1918.
  • Per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza in uno dei Paesi inclusi nell’elenco allegato al Decreto 21 ottobre 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il reddito da patrimonio immobiliare e/o gli altri redditi, non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, devono essere documentati attraverso una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero;
  • Per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza di Paesi non inclusi nel sopra citato elenco, i redditi relativi ai beni immobili sono autocertificabili, mentre gli altri redditi devono essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza qualora i cittadini “non rientrino nelle ipotesi descritte nel precedente paragrafo 3” della Circolare Inps e individuate dall’articolo 3, commi 2 e 3, D.p.r. n. 445/2000.

Assegno sociale: importo

Assegno sociale: come fare domanda

  • Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
  • Rivolgendosi ad Enti di patronato ed intermediari dell’Istituto.

Assegno sociale: decorrenza

Assegno sociale: sospensione e decadenza

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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