Pignoramento pensioni: nuovo limite dei 1.000 euro. Come funziona

La legge di conversione del Decreto Aiuti bis, approvata definitivamente al Senato nella giornata del 20 settembre, modifica tra le altre cose la normativa in materia di pignoramento pensioni.

Paolo Ballanti 21/09/22
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La legge di conversione del Decreto Aiuti bis, approvata definitivamente al Senato nella giornata del 20 settembre, modifica tra le altre cose la normativa in materia di pignoramento pensioni.

Viene in particolare ritoccata la norma del Codice di procedura civile che limita i prelievi su stipendi e pensioni, rappresentata dall’articolo numero 545.

Il legislatore è intervenuto sul comma settimo, quello che introduce un tetto di impignorabilità sulle somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza.

Al contrario, non sono stati modificati gli altri commi dell’articolo 545, nello specifico l’ottavo, riguardante i pignoramenti su pensioni e stipendi accreditati al debitore sul conto corrente bancario o postale.

Analizziamo la novità in dettaglio.

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Pignoramento pensioni: il nuovo limite

L’atto del Senato della Repubblica numero 2685-Bha visto il 20 settembre 2022 l’approvazione definitiva e la successiva entrata in vigore.

Il testo contiene la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 9 agosto 2022 numero 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, ribattezzato Decreto Aiuti bis.

Il nuovo articolo 21-bis dal titolo “Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni”, inserito in sede di conversione in legge del Decreto, sostituisce il comma settimo dell’articolo 545 del Codice di procedura civile.

Nel testo novellato si dispone che le somme da chiunque dovute a titolo di:

  • Pensione;
  • indennità che tengono luogo di pensione;
  • Altri assegni di quiescenza;

non possono essere pignorate “per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro”.

La parte eccedente tale ammontare, prosegue il nuovo comma 7, è “pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.

La disciplina previgente

L’attuale disciplina dell’articolo 545 Codice di procedura civile, comma 7, prevede che le somme “da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà”. Il secondo periodo dispone invece che la parte eccedente quella sopra citata è pignorabile “nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle disposizioni di legge”.

Scarica il testo del DDL di conversione del Decreto Aiuti bis

Pignoramento pensioni: assegno sociale 2022 e calcolo del limite

Considerando che nell’anno corrente l’importo mensile dell’assegno sociale ammonta ad euro 468,11 (rispetto ai 460,28 euro del 2021):

  • Stando all’articolo 545 c.p.c. nella sua attuale formulazione, il tetto è fissato a 468,11 euro (assegno sociale) + 234,06 (metà dell’assegno sociale) = 702,17 euro;
  • Secondo l’articolo 545 c.p.c. modificato dal Decreto Aiuti bis, la soglia massima è pari a 468,11 * 2 = 936,22 euro, con un minimo di 1.000 euro.

Pignoramento pensioni: tabella della nuova quota pignorabile

La nuova formulazione del comma 7 deve fare i conti con quanto previsto dal successivo comma 8, quest’ultimo escluso dalle modifiche del Decreto “Aiuti-bis”.

In particolare, si prevede che le somme dovute a titolo di:

  • Stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle riconosciute a causa di licenziamento;
  • Pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza;

nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate per l’importo eccedente:

  • Il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data antecedente al pignoramento;
  • I limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Di conseguenza, ecco la quota di pensione che può essere pignorata, alla luce delle modifiche previste dal Decreto Aiuti bis ed in base alla modalità di pagamento delle somme al debitore.

Riscossione Data di riscossione Base pignorabile Importo che può essere pignorato Esempio
Accredito su conto bancario o postale intestato al debitore Anteriore al pignoramento Pensione mensile meno tre volte l’assegno sociale. Tutto l’ammontare della base pignorabile 2.000,00 (pensione) – (468,11 assegno sociale * 3 = 1.404,33) = 595,67 (base pignorabile)
Contestuale al pignoramento o successiva Pensione mensile meno il doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro Nel rispetto dei limiti generali per i crediti (*) previsti dall’articolo 545 c.p.c., commi 3, 4, 5 e 7 2.000 (pensione) – 1.000 (importo minimo in quanto il doppio dell’assegno sociale 2022 equivale a 936,22 euro) = 1.000 euro (base pignorabile)
Altre modalità di accredito della pensione (ad esempio in contanti) /
(*) I crediti possono essere pignorati:

 

– Nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato se trattasi di crediti alimentari;

– Nei limiti di 1/5 se trattasi di crediti di Stato, Province e Comuni;

– Nei limiti di 1/5 per ogni altro credito.

Per i pignoramenti effettuati con un concorso di più cause creditorie, è consentito di pignorare la pensione fino alla metà della base pignorabile.

 

 

Pignoramento pensioni: cosa succede se non si rispetta il limite

Il comma 9 dell’articolo 545 prevede espressamente che il pignoramento effettuato in violazione dei divieti ed oltre i limiti previsti dallo stesso articolo e dalle speciali disposizioni di legge è “parzialmente inefficace”.

L’inefficacia è “rilevata dal giudice anche d’ufficio”.

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Paolo Ballanti

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