Viene in particolare ritoccata la norma del Codice di procedura civile che limita i prelievi su stipendi e pensioni, rappresentata dall’articolo numero 545.
Il legislatore è intervenuto sul comma settimo, quello che introduce un tetto di impignorabilità sulle somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza.
Al contrario, non sono stati modificati gli altri commi dell’articolo 545, nello specifico l’ottavo, riguardante i pignoramenti su pensioni e stipendi accreditati al debitore sul conto corrente bancario o postale.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Decreto Aiuti Bis è legge: superbonus, pensioni, smart working. Tutte le novità
Il testo contiene la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 9 agosto 2022 numero 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, ribattezzato Decreto Aiuti bis.
Il nuovo articolo 21-bis dal titolo “Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni”, inserito in sede di conversione in legge del Decreto, sostituisce il comma settimo dell’articolo 545 del Codice di procedura civile.
Nel testo novellato si dispone che le somme da chiunque dovute a titolo di:
La parte eccedente tale ammontare, prosegue il nuovo comma 7, è “pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
La disciplina previgente
L’attuale disciplina dell’articolo 545 Codice di procedura civile, comma 7, prevede che le somme “da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà”. Il secondo periodo dispone invece che la parte eccedente quella sopra citata è pignorabile “nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle disposizioni di legge”.
Scarica il testo del DDL di conversione del Decreto Aiuti bis
In particolare, si prevede che le somme dovute a titolo di:
Riscossione | Data di riscossione | Base pignorabile | Importo che può essere pignorato | Esempio |
Accredito su conto bancario o postale intestato al debitore | Anteriore al pignoramento | Pensione mensile meno tre volte l’assegno sociale. | Tutto l’ammontare della base pignorabile | 2.000,00 (pensione) – (468,11 assegno sociale * 3 = 1.404,33) = 595,67 (base pignorabile) |
Contestuale al pignoramento o successiva | Pensione mensile meno il doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro | Nel rispetto dei limiti generali per i crediti (*) previsti dall’articolo 545 c.p.c., commi 3, 4, 5 e 7 | 2.000 (pensione) – 1.000 (importo minimo in quanto il doppio dell’assegno sociale 2022 equivale a 936,22 euro) = 1.000 euro (base pignorabile) | |
Altre modalità di accredito della pensione (ad esempio in contanti) | / | |||
(*) I crediti possono essere pignorati:
– Nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato se trattasi di crediti alimentari; – Nei limiti di 1/5 se trattasi di crediti di Stato, Province e Comuni; – Nei limiti di 1/5 per ogni altro credito. Per i pignoramenti effettuati con un concorso di più cause creditorie, è consentito di pignorare la pensione fino alla metà della base pignorabile. |
L’inefficacia è “rilevata dal giudice anche d’ufficio”.
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