Quali percentuali di invalidità danno diritto a pensioni e assegni Inps?

Paolo Ballanti 24/04/23
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Quali percentuali di invalidità danno diritto a pensioni e assegni Inps? La normativa italiana tutela coloro che, a causa di una condizione di invalidità, si trovano sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.

La protezione dei cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche è affidata all’Inps grazie ad una serie di prestazioni economiche o condizioni di favore, come quella relativa all’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia.

Analizziamo in dettaglio le principali misure di favore e quali percentuali di invalidità sono necessarie.

Indice

Percentuali di invalidità per la pensione di inabilità

La pensione di inabilità è una prestazione economica erogata dall’Inps in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta un’inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) e si trovano altresì in stato di bisogno economico.

I requisiti necessari per accedere alla prestazione sono:

  • Età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • Riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
  • Reddito inferiore alla soglia stabilita annualmente per legge (per il 2023 euro 17.920,00 in aumento rispetto ai 17.050,42 euro dell’anno precedente);
  • Cittadinanza italiana;
  • Per i cittadini comunitari è richiesta l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • Per i cittadini stranieri extra-UE è necessario il permesso di soggiorno di almeno un anno;
  • Residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

L’importo è corrisposto per tredici mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie competenti. L’ammontare mensile è fissato a 313,91 euro per l’anno corrente (euro 292,55 nel 2022).

Da precisare che ai fini dell’accertamento del requisito reddituale, in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si assumono, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (67 anni) la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

Come anticipato, l’accesso alla prestazione è subordinato all’inoltro della domanda all’Inps in via telematica, collegandosi al portale dell’Istituto “inps.it – Pensione e Previdenza – Pensione di inabilità agli invalidi civili”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa è possibile trasmettere la domanda tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

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Percentuali di invalidità per l’indennità di accompagnamento

Previa domanda all’Inps i mutilati e gli invalidi civili hanno diritto ad una prestazione economica a condizione che venga riconosciuta un’impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore ovvero l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Per poter legittimamente fruire dell’indennità di accompagnamento è necessario:

  • Stato di inabilità totale e permanente (100%);
  • Riconoscimento dell’impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • Riconoscimento dell’impossibilità a compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, senza un’assistenza continua;
  • Residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
  • Cittadinanza italiana;
  • Iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, per i cittadini stranieri comunitari;
  • Permesso di soggiorno di almeno un anno per i cittadini extra-Ue.

La prestazione è liquidata dall’Inps al beneficiario a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e per dodici mensilità. In via eccezionale l’indennità può avere come decorrenza la data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile.
L’accompagnamento spetta nel 2023 in misura pari a 527,16 euro mensili (nel 2022 la prestazione ammontava ad euro 524,16).

L’indennità in parola è in ogni caso compatibile con:

  • Svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma;
  • Titolarità di una patente speciale;
  • Indennità di comunicazione e indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, a patto che siano state concesse per minorazioni distinte, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati).

Esclusa invece la compatibilità con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. È data facoltà al cittadino di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. Il pagamento della prestazione è in ogni caso sospeso in caso di ricovero totale a carico dello Stato per un periodo superiore a ventinove giorni.

Per trasmettere la domanda all’Inps è necessario collegarsi al portale dell’Istituto “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Indennità di accompagnamento agli invalidi civili” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
In alternativa è possibile trasmettere l’istanza tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Percentuali di invalidità per l’assegno mensile di assistenza

L’assegno mensile di assistenza è una prestazione economica, garantita sempre dall’Inps, a beneficio dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (percentuali di invalidità dal 74 al 99%), in possesso di un reddito inferiore alle soglie annualmente previste dalla legge.

La prestazione spetta per tredici mensilità, a decorrere dal primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda ovvero, in via eccezionale, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie competenti.
Per l’anno 2023 l’importo dell’assegno è 313,91 euro mensili (euro 292,55 nel 2022) mentre il limite di reddito personale è fissato a 5.391,88 euro (5.025,02 euro l’anno precedente).

Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale, in sede di prima liquidazione si considerano i redditi soggetti a Irpef, relativi all’anno in corso, dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si assumono, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi, soggetti sempre ad Irpef, gli importi totalizzati negli anni precedenti.

Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (67 anni) la prestazione si trasforma in assegno sociale sostitutivo. Possono accedere al sussidio coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • Riconoscimento di un’invalidità compresa tra 74 e 99%;
  • Reddito non superiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2023 euro 5.391,88);
  • Mancato svolgimento di attività lavorativa;
  • Età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • Cittadinanza italiana;
  • Per i cittadini stranieri comunitari e cittadini extra-comunitari loro familiari è necessario l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • Per i cittadini stranieri extra-comunitari è richiesto il permesso di soggiorno di almeno un anno;
  • Residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

L’assegno mensile è in ogni caso incompatibile con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti, avente carattere obbligatorio.

L’interessato ha comunque la possibilità di optare per il trattamento economico più favorevole.
Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell’assegno, l’invalido ha l’obbligo di comunicarlo all’Inps entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento con il quale viene riconosciuto da parte di un altro ente il trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.

La richiesta di assegno dev’essere trasmessa all’Inps via telematica, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno mensile di assistenza” (necessarie le credenziali SPID, CIE o CNS) o, in alternativa, per il tramite di un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Percentuali di invalidità per la pensione di vecchiaia anticipata

I dipendenti del settore privato, iscritti presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’Inps ovvero presso i fondi sostitutivi della stessa:

  • Cui sia stata riconosciuta un’invalidità pensionabile pari o superiore all’80%;
  • In possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995;

possono accedere alla pensione di vecchiaia con requisiti ridotti. La prestazione spetta infatti, sino al 31 dicembre 2024, a fronte di 56 anni per le donne e 61 per gli uomini. L’anzianità contributiva richiesta è di 20 anni, ridotti a 15 per le seguenti categorie di soggetti:

  • Lavoratori che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva;
  • Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992;
  • Lavoratori dipendenti che possono contare su un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare.

La domanda di pensione dev’essere trasmessa all’Inps in via telematica, al ricorrere dei requisiti citati, collegandosi a “inps.it – Pensione e Previdenza – Pensione di vecchiaia per gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria AGO (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e alla Gestione Separata”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa è disponibile (sempre sul portale dell’Istituto) la piattaforma “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. Il contribuente può altresì presentare la domanda di pensione:

  • Chiamando il Contact center Inps al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
  • Per il tramite di enti di patronato ed intermediari Inps, grazie ai servizi telematici offerti dagli stessi.

Paolo Ballanti