Percentuale invalidità troppo bassa: come fare ricorso Inps?

Paolo Ballanti 31/05/23

L’articolo 38 della Costituzione italiana garantisce il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere: per questo, tra i vari diritti riconosciuti ai cittadini, rientrano i sussidi e l’assistenza in caso di riconoscimento dell’invalidità civile. Più alta è la percentuale di invalidità riconosciuta più crescono questi diritti.

La tutela del cittadino in questi casi passa per una serie di prestazioni economiche (come pensioni, assegni ed indennità) e non economiche (si pensi ad agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi e congedi dal lavoro, collocamento obbligatorio).

L’accesso alle tutele citate è comunque subordinato al riconoscimento dello status di invalido da parte delle Commissioni medico-legali competenti.

Può accadere tuttavia che, nel corso della prima visita o nella visita di revisione, la percentuale di invalidità sia troppo bassa o addirittura venga negata la condizione di inabilità.

>>Quali percentuali di invalidità danno diritto a pensioni e assegni Inps?

Come comportarsi in questi casi? Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Invalidità negata o troppo bassa: ricorso Inps o nuova richiesta di visita?

Contro i provvedimenti riguardanti l’invalidità civile il cittadino può presentare ricorso all’Inps o, al contrario, chiedere un nuovo accertamento sanitario.

>> Come funziona l’accertamento sanitario per la pensione di invalidità

Per quanto riguarda il ricorso due sono gli strumenti a disposizione:

  • Il ricorso giudiziario, relativo alla fase dell’accertamento sanitario;
  • Il ricorso amministrativo per quanto concerne la procedura di concessione del beneficio.

L’accertamento sanitario, al contrario, dev’essere preceduto da un certificato medico introduttivo rilasciato dal medico curante. Non è comunque possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione (eccezion fatta per le domande di aggravamento ai sensi della Legge numero 80/2006):

  • Prima della fine della procedura in corso;
  • Prima dell’intervento di una sentenza passata in giudicato, in caso di ricorso giudiziario.

Il volume “Il contenzioso contributivo con l’Inps“, attraverso la proposta di modelli di ricorsi, si presenta come un valido strumento sia in una fase propedeutica sia nel predisporre e implementare una valida strategia difensiva (preventiva, in sede amministrativa o giudiziaria) nei confronti dell’INPS.

Percentuale invalidità troppo bassa: il ricorso giurisdizionale

Il ricorso giudiziario può essere presentato con i provvedimenti di diniego del riconoscimento dell’invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità.

La scadenza per la presentazione del ricorso all’Autorità Giudiziaria è pari a sei mesi, decorrenti dall’emissione del provvedimento di diniego. Superato il termine l’unica possibilità è trasmettere una nuova domanda amministrativa di riconoscimento dell’invalidità.   

Accertamento Tecnico Preventivo
La normativa stabilisce che per tutti i giudizi per l’accertamento dell’invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità è obbligatorio l’Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO).

L’ATPO consiste in una verifica del requisito sanitario, se quest’ultimo in particolare legittima le pretese che il ricorrente intende far valere in giudizio.
Il cittadino è quindi obbligato, a pena di improcedibilità, a presentare ricorso per ATPO al tribunale territorialmente competente (articolo 445 bis del Codice di procedura civile).

Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU)
Una volta presentato il ricorso il giudice nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) il cui compito è quello di approfondire l’accertamento del requisito sanitario. In quest’attività il CTU lavorerà con un medico legale dell’Inps.

Conclusa la consulenza tecnica il CTU trasmette al giudice una relazione peritale definitiva. Ricevuta la relazione il giudice fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni della consulenza tecnica.

>> Invalidità all’80%: quali prestazioni vengono riconosciute

Decreto di omologazione
In assenza di contestazioni il giudice, entro il citato termine di 30 giorni, emana il decreto di omologazione della relazione peritale, non impugnabile né tantomeno modificabile.
Se una delle parti (Inps o cittadino) manifesta dissenso alle conclusioni del CTU, il giudice attribuisce un termine ulteriore di 30 giorni entro il quale la parte dissenziente dovrà presentare ricorso dinanzi al medesimo giudice.

Percentuale invalidità troppo bassa: ricorso amministrativo

Il ricorso amministrativo è ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici che riguardano i requisiti amministrativi come il reddito, la cittadinanza o la residenza.

A differenza del ricorso giurisdizionale, quello amministrativo può essere presentato online all’Inps, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Ricorso amministrativo invalidità civile”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa il ricorso può essere presentato tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.

Percentuale invalidità troppo bassa: richiedere una nuova visita medica

In caso di riconoscimento di una percentuale di invalidità troppo bassa, da parte dell’apposita Commissione medico-legale, il cittadino può sottoporsi ad una nuova visita. In questi casi è bene precisare che l’iter di accertamento riparte da zero. Questo significa che l’interessato deve recarsi da un medico certificatore e farsi rilasciare il certificato medico introduttivo.

Il documento in questione deve indicare i dati anagrafici del cittadino, il suo codice fiscale nonché l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi. Il medico certificatore, terminata la visita:

  • Compila il certificato introduttivo e lo trasmette all’Inps;
  • Stampa una ricevuta per il cittadino, completa del numero univoco del certificato, oltre ad una copia originale dello stesso, da consegnare all’atto della visita medica.

Entro i 90 giorni successivi il rilascio del certificato introduttivo, l’interessato deve presentare domanda di invalidità civile:

  • Online, collegandosi al portale “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Domanda invalidità civile e accertamento sanitario”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS;
  • Tramite il patronato o un’associazione di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Trasmessa la domanda, il cittadino viene convocato a visita da parte della Commissione medico-legale, costituita presso:

  • Le Aziende Sanitarie Locali (in tal caso la Commissione è integrata da un medico Inps);
  • I Centri medico -legali dell’Inps, nelle regioni che hanno sottoscritto il protocollo per l’affidamento dell’accertamento sanitario all’Inps.

Visita medica Inps: il verbale di invalidità

Conclusa la visita la Commissione compila in formato elettronico il relativo verbale e lo invia all’interessato in duplice copia:

  • Una completa con tutti i dati sanitari, anche sensibili;
  • Un’altra con il solo giudizio finale.

Se la Commissione ritiene le minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo, il verbale indicherà la data entro la quale sottoporsi ad una nuova visita di revisione. Quest’ultima sarà effettuata direttamente da un Centro medico-legale dell’Inps. In ogni caso il precedente verbale resta valido a tutti gli effetti di legge fino alla conclusione dell’accertamento sanitario di revisione.
 

Invalidità civile: la domanda di aggravamento

Ricordiamo infine che non esiste solo il ricorso contro una percentuale di invalidità troppo bassa. Capita spesso, purtroppo, che la patologia che ha dato diritto all’invalidità civile per un cittadino, si aggravi e la condizioni di salute peggiorino ulteriormente dopo un certo periodo di tempo. Può accadere ad esempio in caso di malattia degenerative, oncologiche e non solo.

In questi casi è prevista la possibilità di richiedere aggravamento dell’invalidità. In questa ipotesi l’interessato, anziché attendere l’eventuale visita di revisione, può chiedere un accertamento da parte della commissione medico-legale Inps, al fine di verificare l’aggravarsi o meno delle proprie condizioni di salute.

Paolo Ballanti