Pensioni, totalizzazione e cumulo: tutte le trattenute sul cedolino

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Oltre alle trattenute di natura fiscale quali l’Irpef, sul cedolino pensione del pensionato che ha raggiunto il trattamento previdenziale utilizzando lo strumento della totalizzazione o del cumulo per unificare i contributi versati in due o più gestioni previdenziali, possono verificarsi anche altre tipologie di trattenute.

Stiamo parlando, in particolare, delle trattenute per esempio per pignoramenti presso terzi o delle trattenute per assegni alimentari e di mantenimento, oppure ancora delle trattenute per oneri da riscatto ai fini pensionistici. Ma vediamo nel dettaglio tutte le trattenute che possono verificarsi sul cedolino in caso d pensione in regime di totalizzazione e cumulo.

Questi i chiarimenti forniti dall’Inps con il messaggio 3190 del 22 agosto, in cui vengono fornite le istruzioni operative per la gestione delle diverse trattenute che possono incidere sul cedolino.

Pensioni, totalizzazione e cumulo: trattenute per pignoramenti presso terzi

Una delle domande che spesso si pongono i neo pensionati è se la pensione mensile è pignorabile a seguito di procedure esecutive promosse da soggetti terzi. La risposta è positiva, e lo è anche se liquidata in regime di totalizzazione o di cumulo, quale unico trattamento pensionistico, pur costituito da vari pro-rata.

La somma sui cui far valere il pignoramento è costituito dalla/e quota/e di pensione in pagamento nella fase di accantonamento e, successivamente, da quanto disposto dall’ordinanza giudiziaria di assegnazione delle somme.

Sul punto, l’INPS ha il compito di specificare che il trattamento pensionistico sul quale si sta effettuando il pignoramento è liquidato in base al regime di totalizzazione o di cumulo; questo perché il creditore potrebbe sottoporre ad esecuzione eventuali ulteriori quote che potrebbero maturare successivamente al trattamento ordinario.

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Pensioni, totalizzazione e cumulo: trattenute per assegni alimentari e di mantenimento

Come accennato in premessa, sulla pensione in regime di cumulo o totalizzazione può essere applicata una trattenuta anche per corresponsione di assegni alimentari e per assegni di mantenimento da liquidare a seguito di provvedimenti giudiziari.

Quindi, nell’ipotesi di scioglimento del matrimonio, il coniuge che deve correspondere periodicamente l’assegno di mantenimento, riceve una trattenuta mensile sul cedolino in misura pari a quanto contenuto nel provvedimento stesso.

Il limite massimo delle trattenute è costituito dalla metà dell’importo pensionistico in pagamento riferito al totale delle quote. Laddove l’importo pensionistico dovesse aumentare per via della maturazione di ulteriori quote pensionistiche, il limite massimo della trattenute aumenta in maniera proporzionale.

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Pensioni, totalizzazione e cumulo: trattenute per oneri da riscatto

In relazione agli oneri da riscatto ai fini pensionistici, l’INPS afferma che per le pensioni erogate in regime di cumulo o totalizzazione non è applicabile alcuna trattenuta, poiché le discipline sono divergenti e non omogenee tra di loro.

Pertanto, gli oneri da riscatto devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione. Nelle ipotesi di pagamento rateale in corso, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato, il pensionato dovrà corrispondere l’onere residuo in unica soluzione.

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Pensioni, totalizzazione e cumulo: trattenute per cessione del quinto

Anche i pensionati in regime di cumulo o totalizzazione che hanno stipulato un contratto di finanziamento il quale prevede la cessione del quinto della pensione, sono soggetti agli ordinari limiti che prevedono:

  1. l’impossibilità di cedere un importo superiore a un quinto della pensione, al netto di tutte le trattenute aventi natura prioritaria;
  2. l’obbligo di non far scendere l’importo pensionistico al di sotto del trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria.

Dunque, in caso di pensione erogata in regime di totalizzazione, piuttosto che in regime di cumulo, bisogna tenere conto dei predetti limiti base. Ciò vale a prescindere che le quote pensionistiche vengano erogate dall’INPS oppure da altri Enti e/o Casse.

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