Pensioni Scuola 2020, domanda di cessazione dal 1° Settembre: istruzioni del Miur

Come noto, il personale del comparto scolastico conserva regole differenti rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti in merito alle tempistiche d’invio delle domande delle Pensioni Scuola.

In particolare, il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 2020. Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Per il personale docente, educativo e A.T.A, invece, il termine era fissato al 30 dicembre 2019, poi prorogato al 10 gennaio 2020. Quest’ultimo termine deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal Decreto n. 331 del 29 luglio 1997.

Tutte le predette domande valgono esclusivamente per i lavoratori che cessano dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Le istruzioni operative circa le modalità di presentazione delle istanze, nonché la gestione delle istanze da parte della Pubblica Amministrazione, sono state fornite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la Circolare Ministeriale n. 50487 dell’11 dicembre 2019.

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Pensioni Scuola: presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate in maniera differenziata a seconda che si tratti di dirigenti scolastici (compresi il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo) o di personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta.

Nel primo caso, occorre utilizzare, esclusivamente la procedura web Polis “istanze online”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Miur. Da notare che al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea. Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti. Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Inps, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

  • online accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
  • tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
  • attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Diversamente, il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Pensioni Scuola: accertamento del diritto

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’Inps sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale e della tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al Miur, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 29 maggio 2020.

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l’intervento del datore di lavoro. Pertanto, gli ambiti provinciali o le istituzioni scolastiche provvederanno all’esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatti, computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dall’1 settembre 2020. Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell’INPS, del diritto a pensione.

Pensioni Scuola: accesso all’Ape sociale

Coloro che sono interessati all’accesso all’Ape sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’Inps, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea sempre con effetto dal 1° settembre 2020.

Pensioni Scuola: anticipo di TFR e TFS

Inoltre, sono state fornite anche indicazioni operative riguardo all’anticipo del TFS e TFR (art. 23 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019), nonché gli adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili alla liquidazione dei trattamenti stessi.

La predetta disposizione legislativa, in particolare, ha introdotto la possibilità per tutti i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro con diritto a pensione, di presentare alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo, una richiesta di finanziamento delle indennità di fine servizio comunque denominate, per un importo non superiore a 45.000 euro.

L’attuazione di tale norma è stata demandata ad un Dpcm, in corso di perfezionamento, che ha come obiettivo quello di procedere alla regolamentazione delle modalità di erogazione anticipata delle prestazioni di fine servizio, e ad un Accordo quadro che dovrà definire i termini e le modalità di adesione e le condizioni economiche delle banche.

Pertanto, al fine di consentire alle sedi Inps di predisporre le quantificazioni delle prestazioni finalizzate alla richiesta di anticipo del TFS e del TFR, una volta che il Dpcm sarà emanato, gli Uffici scolastici territoriali dovranno provvedere a fornire alle sedi Inps di competenza, tempestivamente, i dati giuridici ed economici necessari per quantificare l’importo oggetto di finanziamento.

Pensioni Scuola: liquidazione del TFR e TFS

Per quanto riguarda il TFS, a partire dalle cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2020, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all’elaborazione del TFS deve essere quella telematica.

Infatti, in adesione al processo di semplificazione e dematerializzazione della comunicazione tra l’Istituto ed i datori di lavoro pubblici che vede il superamento dell’invio cartaceo (“modello PL1”) dei dati giuridici ed economici necessari all’elaborazione del trattamento di fine servizio (TFS), è stato rilasciato in esercizio un applicativo “Comunicazione di cessazione” che sostituisce i vecchi modelli cartacei per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio.

Con il nuovo sistema i dati giuridici ed economici necessari all’elaborazione del TFS vengono acquisiti dalla posizione assicurativa e da ultimo miglio TFS, garantendo l’esigenza della certificazione dei dati di posizione assicurativa ai fini previdenziali.

Infine, per quanto riguarda la prestazione di TFR, l’Inps ha in corso un’attività di telematizzazione dell’intero processo rivolta ad acquisire i dati giuridici ed economici degli iscritti direttamente dalla posizione assicurativa.

Daniele Bonaddio

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