Dal 1° gennaio 2026 le pensioni minime subiranno un nuovo incremento. Il disegno di legge di bilancio 2026 prevede infatti un aumento di 20 euro mensili della maggiorazione sociale riconosciuta ai pensionati con redditi più bassi.
La misura interessa tre categorie di beneficiari: i titolari di pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, i percettori di assegno sociale e i titolari di pensione sociale.
Contestualmente vengono innalzate anche le soglie di reddito entro cui è possibile ottenere la maggiorazione, con un incremento di 260 euro annui rispetto ai limiti attuali.
Ecco in dettaglio chi beneficerà dell’aumento delle pensioni minime.
Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.
Indice
Incremento delle pensioni minime nella Manovra di bilancio 2026
L’articolo 41 del disegno di legge di bilancio 2026 (Atto Senato numero 1689) dispone che, nell’ambito del processo di incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’importo mensile di cui all’articolo 38, comma 1, Legge 28 dicembre 2001, numero 448 è aumentato di 20 euro.
Come indicato nella Relazione illustrativa al DDL la disposizione di cui all’articolo 41 è finalizzata ad incrementare dal 1° gennaio 2026 di 20 euro mensili la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici.
Ad essere interessati dall’aumento sono tre categorie di beneficiari, citate dal comma 1 dell’articolo 38, in particolare:
- titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni con redditi propri non eccedenti la somma annua della pensione minima a carico del FPLD e dell’ammontare (annuo) della maggiorazione sociale (se coniugati il limite non dev’essere superato né con i redditi propri né cumulando i propri redditi con quelli del coniuge, a meno che quest’ultimo non sia legalmente ed effettivamente separato);
- titolari dell’assegno sociale;
- titolari della pensione sociale.
Sempre l’articolo 41 del disegno di legge incrementa di 260 euro le soglie massime di reddito annuale (previste sempre dalla Legge numero 448/2001, articolo 38) superate le quali le maggiorazioni sociali non possono essere corrisposte.
Il testo della Manovra di bilancio 2026 in Pdf
Nel box Allegati qui in basso il testo della Legge di bilancio 2026, che deve essere approvato ufficialmente entro il 31 dicembre 2025, in cui è presente la misura dell’aumento pensioni minime.
Cos’è la maggiorazione sociale
I soggetti over 60 (articolo 1, Legge numero 544/1988) con pensione al trattamento minimo hanno diritto ad una maggiorazione sociale decorrente dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
La misura (non soggetta a perequazione automatica) spetta per intero o secondo una somma ridotta, in virtù della situazione reddituale del richiedente e del coniuge non separato legalmente:
| Importi e requisiti anno 2025 | |||
| Età | Pensionato solo | Pensionato coniugato | Importo mensile maggiorazione |
| Oltre 60 anni | 8.179,99 euro | 15.182,96 euro | 25,83 euro |
| Oltre 65 anni | 8.918,52 euro | 15.921,49 euro | 82,64 euro |
Gli aumenti delle maggiorazioni sociali
La Legge numero 448/2001 articolo 38 ha introdotto dal 1° gennaio 2002 un incremento della misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici dell’importo mensile massimo di 123,77 euro.
La maggiorazione è stata elevata (articolo 5, comma 5, Decreto – Legge numero 81/2007) nel 2008 da 123,77 a 136,44 euro, salvo poi essere ulteriormente ritoccata per il solo anno 2025 ad euro 144,44 (aumento di 8 euro mensili).
L’incremento delle pensioni a favore dei soggetti disagiati, comprensivo dell’eventuale maggiorazione sociale, non può eccedere l’importo mensile determinato dalla differenza tra l’importo massimo raggiungibile dalla pensione e l’importo del trattamento minimo, della pensione sociale o dell’assegno sociale.
A chi spettano gli aumenti dal 2026: le tabelle
L’incremento della pensione mensile spetta alle seguenti tre categorie di cittadini:
- titolari con almeno 65 anni di età di pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, che non posseggono redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale;
- titolari dell’assegno o pensione sociale;
- titolari dell’assegno di invalidità civile (invalidi totali) o di pensione di inabilità (stato invalidante al 100 per cento.
| Prestazione | Requisiti | |
| Età | Contribuzione minima (in settimane) | |
| Trattamento minimo | Pari o superiore a 70 anni | – |
| 69 | 130 | |
| 68 | 390 | |
| 67 | 650 | |
| 66 | 910 | |
| 65 | 1.170 | |
| Assegno o pensione sociale | Pari o superiore a 70 anni | – |
| Assegno di invalidità civile o pensione di inabilità | Pari o superiore a 18 anni | – |
Il limite reddituale
Per quanto riguarda il requisito reddituale la maggiorazione spetta, nel 2025, a condizione che l’interessato non abbia redditi proprio di importo eccedente i 9.721,92 euro.
Per i coniugati il reddito, cumulato con quello del coniuge, non deve eccedere i 16.724,89 euro.
Ai fini della maggiorazione si considerano i redditi percepiti dal pensionato e dal coniuge nell’anno solare per il quale si accerta il diritto all’incremento, assoggettabili ad IRPEF (tassazione corrente e separata) eccezion fatta per la casa di abitazione, nonché i redditi tassati alla fonte e i redditi esenti non assoggettabili ad IRPEF (con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati).
Vengono altresì valutati i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.
Vuoi ricevere altri aggiornamenti simili? Iscriviti alla Newsletter LeggiOggi. Compila il form qui in basso:
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.
Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.
Foto copertina: istock/Maliflower73