Pensioni e assegni invalidità: aumenti e bonus 150 euro a novembre

Paolo Ballanti 17/10/22
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Aumenti in arrivo per pensioni e assegni invalidità. Il legislatore italiano, dopo aver affrontato gli anni della pandemia, caratterizzati da una serie di aiuti economici, e non solo, alla popolazione, in termini di sussidi una tantum, ammortizzatori sociali in deroga e congedi straordinari, è stato costretto a far fronte all’aumento del costo della vita e all’inaspettata morsa dell’inflazione, che ha aggredito stipendi e pensioni, diminuendo il potere d’acquisto dei cittadini.
Per arginare gli effetti economico-sociali di questa stagione post-COVID, apertasi con la guerra in Ucraina, sono stati previsti una serie di aiuti, perlopiù rappresentati da due bonus, uno di 200 euro e l’altro, recente, pari a 150 euro.
Entrambi i sussidi interessano una vasta platea di destinatari, che contempla non solo i lavoratori dipendenti ma gli stessi pensionati.

A tutto questo si aggiungono altre misure specifiche per chi percepisce gli assegni pensionistici, oltre ad una serie di interventi eccezionali finalizzati ad aumentare l’Assegno unico per i figli disabili. La maggior parte degli interventi citati interesserà comunque la prossima mensilità di novembre.

Analizziamo quindi in dettaglio l’effetto degli aumenti su pensioni ed assegni di invalidità.

Indice

Pensioni e assegni invalidità: bonus 150 euro

Sulla falsariga dell’indennità una tantum di 200 euro, il Decreto-legge 23 settembre 2022 numero 144 (detto anche Decreto Aiuti ter) ha previsto un’ulteriore misura di sostegno in favore di lavoratori dipendenti, pensionati ed altre categorie lavorative.
In particolare, l’articolo 19, comma 1, prevede l’erogazione di una somma pari a 150 euro netti, a beneficio dei soggetti:

  • Residenti in Italia;
  • Titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
  • Con reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, non superiore, per l’anno 2021, ad euro 20 mila (dal conteggio del reddito sono esclusi i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, oltre al reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate soggette a tassazione separata).

L’erogazione del bonus 150 euro avverrà d’ufficio da parte dell’Inpsnel mese di novembre 2022”.
La somma percepita, inoltre:

  • Non costituirà reddito ai fini fiscali;
  • Non sarà considerata per il riconoscimento di prestazioni previdenziali ed assistenziali (indicatore Isee);
  • Non sarà cedibile, pignorabile o sequestrabile.

Da non trascurare poi quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, secondo il quale l’indennità è corrisposta “a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa”.

Pensioni e assegni invalidità: aumenti del Decreto Aiuti bis

La necessità di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, ha spinto il legislatore a contemplare due misure eccezionali, contenute all’articolo 21 del Decreto Aiuti bis (D.L. 9 agosto 2022 numero 115).

Conguaglio anticipato
Un primo intervento (articolo 21, comma 1, lettera a) comporta l’anticipo, al 1° novembre 2022, del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, relativa all’anno 2021, corrispondente allo 0,2%. L’aumento riguarderà inoltre, retroattivamente, anche i primi dieci mesi dell’anno, da gennaio ad ottobre.

Rivalutazione al 2%
Viene inoltre disposta dal Decreto Aiuti bis (articolo 21, comma 1, lettera b) l’erogazione anticipata, a partire dal 1° ottobre 2022 in luogo della decorrenza ordinaria del 1° gennaio 2023, della rivalutazione delle pensioni 2022 pari al 2%.

Interessate dalla misura sono le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi compresa la tredicesima. Come chiarito dall’Inps nella Circolare del 13 ottobre 2022 numero 114 l’aumento è riconosciuto d’ufficio e identificato “da una specifica voce di cedolino” denominata “Incremento D.L. Aiuti bis”.

L’importo è da considerarsi imponibile ai fini Irpef e tassato su ciascuna mensilità. Per le pensioni della gestione privata è riportata una specifica voce denominata “Conguaglio IRPEF anno in corso”. Al contrario per le pensioni della Gestione pubblica è indicata la voce di trattenuta Irpef usualmente esposta.
Per quanto riguarda poi l’incremento sulla rata della tredicesima mensilità, lo stesso è corrisposto in proporzione ai ratei di tredicesima spettanti. Nel caso di pensioni che “non hanno diritto alla tredicesima non è corrisposto alcun incremento a valere sulla predetta mensilità” (Circolare Inps).

A norma del citato articolo 21, l’aumento al 2% spetta qualora “il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro”.
Si rammenta che dal 1° gennaio 2022 l’indice di rivalutazione non è applicato in maniera uguale per tutti ma:

  • Al 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo Inps;
  • Al 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo;
  • Al 75% per le fasce di importo superiori a cinque volte il trattamento minimo.

Come precisato dall’Inps, considerato l’importo limite di 2.692,00 euro ed il minimo mensile di 524,35 euro:

  • Nella prima fascia da 0 a 2.097,40 euro (524,35 * 4), l’aumento è “pieno” al 2%, pertanto l’incremento massimo corrisponde a 41,95 euro;
  • Nella seconda fascia da 2.097,41 a 2.621,75 euro (524,35 * 5), l’aumento spetta all’1,80% e corrisponde pertanto a 9,44 euro;
  • La terza fascia da 2.621,76 a 2.692,00 euro ha diritto ad un aumento dell’1,50% pari ad un massimo di 1,05 euro.

Il limite di importo per l’attribuzione del beneficio corrisponde appunto a 2.692,00 euro maggiorato di 52,44 euro in base alla clausola di salvaguardia, per un importo massimo di 2.744,44 euro.
L’incremento è calcolato, precisa la Circolare Inps, sull’importo cumulato “ove ne ricorrano le condizioni, delle pensioni del soggetto, a fasce progressive, partendo dall’importo lordo del mese di settembre 2022”.

Rilevanza ai fini delle prestazioni collegate al reddito
L’incremento al 2%, non rileva, per l’anno corrente, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.
Gli importi percepiti a tale titolo sono, pertanto, ininfluenti per l’erogazione “tra le altre, delle somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, ecc.” (Inps).

Prestazioni assistenziali
Per quanto riguarda le prestazioni assistenziali, l’aumento anticipato riguarda le pensioni di inabilità e l’assegno mensile di assistenza, oltre alla pensione di ciechi e sordi.
Sono invece escluse le indennità “di natura assistenziale”, nello specifico:

  • Indennità di accompagnamento;
  • Indennità per ciechi parziali;
  • Indennità per ciechi assoluti;
  • Indennità di comunicazione;
  • Indennità di frequenza;
  • Indennità di talassemia.

Pensioni e assegni invalidità: Assegno Unico figli disabili

Il Decreto-legge 21 giugno 2022 numero 73 è intervenuto in materia di Assegno unico universale, già introdotto dal 1° marzo scorso, al fine di incrementare, eccezionalmente per il solo anno corrente, il sostegno economico ai nuclei familiari in cui sono presenti figli con disabilità.

Gli aumenti, a valere sul periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023 (salvo proroghe) sono stati commentati dall’Inps con il Messaggio del 27 settembre scorso numero 3518.
Per meglio chiarire la portata delle novità, l’Istituto ha fornito una simulazione degli importi, prendendo a riferimento un nucleo con Isee fino a 15 mila euro.

PrestazioneImporto (mensile) ai sensi del Decreto legislativo numero 230/2021 (valido dal 1° marzo 2023)Importo (mensile) ai sensi del Decreto – legge numero 73/2022 (valido per la sola annualità 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023)
Assegno e maggiorazione figli disabili fino a 18 anni (Isee pari o inferiore a 15 mila euro)175 euro + maggiorazione di 85 euro per disabilità media / 95 euro per disabilità grave / 105 euro in caso di non autosufficienzaNessuna variazione
Assegno e maggiorazione figli disabili fascia 18 – 20 anni (Isee pari o inferiore a 15 mila euro)85 euro + maggiorazione 80 euro175 euro + maggiorazione di 85 euro per disabilità media / 95 euro per disabilità grave / 105 euro in caso di non autosufficienza
Assegno figli disabili di età pari o superiore a 21 anni (Isee pari o inferiore a 15 mila euro)85 euro175 euro

Lo stesso D.L. numero 73/2022, sempre per il solo periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023, riconosce un incremento, pari a 120 euro mensili, per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, della maggiorazione riservata a coloro che:

  • Totalizzano un Isee non superiore a 25 mila euro;
  • Hanno percepito nel 2021 l’Assegno per il nucleo familiare (ANF), in presenza di figli minori.

Posto che gli aumenti in favore dei figli disabili si applicano retroattivamente dal 1° marzo scorso, l’Istituto ha precisato che:

  • Per le domande di Assegno unico trasmesse entro il 30 giugno scorso, si procederà “ai dovuti conguagli delle rate” spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere da marzo 2022;
  • Per le domande di Assegno unico presentate dal 1° luglio 2022, al contrario, gli “importi in pagamento sono già aggiornati” alla luce delle novità del Decreto numero 73/2022.

Dal 1° marzo 2023, l’Assegno unico per i figli disabili tornerà ad essere corrisposto secondo gli importi ordinari, fissati dal Decreto legislativo numero 230/2021, articolo 4, commi 5 e 6.

Welfare

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