Inps sottolinea che “a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l’importo di 100.000 euro lordi su base annua sono ridotti di un’aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici”.
–>> “Speciale Riforma pensioni”
Esattamente come deciso in Legge di bilancio, all’articolo 1 comma 261: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un’aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro”.
“Il tetto oltre il quale il taglio interviene “è 100mila euro” ha spiegato Pasquale Tridico (presidente Inps), precisando però che “solo la parte retributiva verrà tagliata”.
Ecco una guida con lo schema esatto delle modalità con cui avverrà il taglio pensioni d’oro 2019.
Pensioni d’oro 2019: la circolare Inps
Come riportato sullo stesso sito Inps “La legge di bilancio 2019 prevede la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, delle pensioni di importo complessivamente superiore a 100.000 euro lordi l’anno.
Con la circolare INPS 7 maggio 2019, n. 62 l’Istituto fornisce le istruzioni applicative per la determinazione della riduzione e le relative istruzioni contabili”: calcolo della riduzione e gli assegni esclusi.
Pensioni d’oro 2019: quali assegni vengono tagliati
Come specificato in legge di bilancio e precisato dall’Inps, le pensioni d’oro verranno tagliate a scaglioni, con percentuali modulate in base a 5 scaglioni di importo. Nello specifico:
- 15% per la quota di importo pensionistico da 000,01 a 130.000,00 euro;
- 25% per la quota di importo pensionistico da 000,01 a 200.000,00 euro;
- 30% per la quota di importo pensionistico da 000,01 a 350.000,00 euro;
- 35% per la quota di importo pensionistico da 000,01 a 500.000,00 euro;
- 40% per la quota di importo pensionistico eccedente i 000,01 euro.
Pensioni d’oro 2019: assegni esclusi dal taglio
Attenzione però, perché non tutti gli assegni pensionistici subiranno prelievi. Alcune pensioni non verranno toccate e restano escluse dal taglio. Sono le seguenti:
- pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per: infermità non dipendente da causa di servizio; inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e inabilità alle mansioni ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 379/1955; inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa di cui all’articolo 2, comma 12, della legge n. 335/1995;
- trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
- assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della legge n. 222/1984;
- pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
- pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche. Si precisa che per trattamenti pensionistici riconosciuti in favore delle vittime del dovere devono intendersi i trattamenti diretti su cui si applicano i benefici fiscali di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. il messaggio n. 1412 del 29 marzo 2017).
Pensioni d’oro 2019: esempio di calcolo
L’importo della riduzione dei trattamenti pensionistici, come determinato in base al precedente paragrafo 1, deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva.
Ecco un esempio concreto:
1) Un soggetto è titolare di più trattamenti pensionistici di cui uno a carico del FPLD di importo pari a € 70.000, uno a carico della CTPS di importo pari a € 50.000 e uno a carico della Gestione separata di importo pari a € 20.000. Ai fini della determinazione dell’importo di riduzione dei trattamenti pensionistici si deve considerare la somma di tutti gli importi, pari a € 140.000.
2) Per la quota di importo compresa tra € 100.000,01 e € 130.000,00 si applica l’aliquota percentuale del 15%, per un importo pari a € 4.499,99, per la successiva quota di importo compresa tra € 130.000,001 e € 140.000 si applica l’aliquota percentuale del 25%, per un importo pari a € 2.499,99.
3) L’importo di riduzione è pari a € 6.999,98 e deve essere parametrato in relazione agli importi dei singoli trattamenti pensionistici e applicato ai soli trattamenti a carico del FPLD e della CTPS liquidati con una quota retributiva.
4) Pertanto il trattamento pensionistico a carico del FPLD sarà ridotto di € 3.499,99 ed il trattamento pensionistico a carico della CTPS di € 2.499,99. Sul trattamento pensionistico a carico della Gestione separata, liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, non sarà applicata la relativa quota di riduzione, pari a € 1.000,00.
Il comma 267 dell’articolo 1 della legge n. 145/ 2018 stabilisce, infine, che per effetto dell’applicazione dei commi 261 e 263 del medesimo articolo, l’importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.
Pensioni d’oro 2019: da quando parte
Tutto ciò partirà dal mese di giugno. I primi prelievi sugli assegni cominceranno quindi dal mese di giugno, subito dopo le elezioni europee 2019.
Pensioni d’oro: quanto dura il taglio
Il taglio degli assegni d’oro sarà effettuato per 5 anni: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023, anche se operativamente il primo prelievo partirà a giugno 2019.
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