Pensione di reversibilità: spetta in caso di convivenza e unione civile?

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Com’è noto, all’atto del decesso di un lavoratore assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS è previsto in favore dei familiari superstiti una pensione, chiamata appunto pensione di reversibilità, per il sostentamento minimo, a causa del venir meno di una importante fonte di reddito. La legge, in tali casi, prevede che il sostegno economico spetta sia al coniuge che ai figli, per una determinata percentuale che si differenzia in base a chi concorre realmente alla pensione.

Ma cosa accade se il coniuge superstite, anziché passare a nuove nozze che causerebbe la perdita della pensione, decidesse di convivere con un’altra persona oppure intraprendere la strada dell’unione civile? In tali casi, la pensione di reversibilità spetta anche in caso di convivenza e unione civile? Vediamo quindi dettagliatamente la compatibilità della pensione di reversibilità con i casi appena citati.

Pensione di reversibilità: quando matura?

Innanzitutto è bene distinguere tra: pensione di reversibilità e pensione indiretta.

Il primo caso si verifica quando il dante causa sia già titolare di pensione diretta (pensione di vecchiaia o anticipata) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione.

La pensione indiretta, invece, si verifica quando il lavoratore deceduto non ha ancora maturato una pensione diretta, ma aveva versato almeno 15 anni di contributi (780 contributi settimanali) in tutta la vita assicurativa oppure, in alternativa, almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali), di cui 3 (156 contributi settimanali) nei cinque anni precedenti al decesso.

Leggi anche “Pensione di reversibilità: spetta al coniuge superstite separato?”

Pensione di reversibilità: a chi spetta?

La disciplina dell’erogazione delle pensione ai superstiti è contenuta nell’art. 1, co. 41, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i, e vi rientrano:

  • il coniuge;
  • i figli ed equiparatiche alla data di decesso dell’assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo;
  • in assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionatoche al momento della morte del dante causa abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;
  • in assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionatoche al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

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Pensione di reversibilità: spetta in caso di convivenza?

È ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti. Ma cosa accade se si verifica una nuova convivenza di fatto oppure si stipula un contratto di convivenza?

In entrambi i casi, la legge prevede che non si perde il diritto alla reversibilità: chi va a convivere non perde la pensione, ma nemmeno ha diritto alla pensione ai superstiti in caso di decesso del convivente di fatto. Anche se la convivenza di fatto o il contratto di convivenza presentano le caratteristiche della stabilità, non possono essere paragonati al vincolo matrimoniale (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 461 del 03.11.2000).

leggi anche “Pensione reversibilità: è compatibile con altri redditi?”

Pensione di reversibilità: spetta in caso di unione civile?

Differente è il discorso in caso di unione civile come previsto dalla nuova L. n. 76/2016. In tal caso, infatti, la pensione si perde in quanto l’unione civile viene parificato al matrimonio. Quindi, possiamo affermare che:

  • in caso di nuovo matrimonio o unione civile, la pensione di reversibilità del coniuge superstite viene interrotto definitivamente;
  • in caso di convivenza di fatto o contratto di convivenza, la pensione di reversibilità continua ad essere erogato al coniuge superstite.

Daniele Bonaddio

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