Pensione e reddito di cittadinanza 2019: nuovi requisiti di accesso

Diverse le novità sui requisiti introdotte con la conversione del Decreto pensioni e Reddito di cittadinanza

Chiara Arroi 11/07/19
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Le novità su Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza non mancano mai (anche se già annunciate). Le ultime in particolare chiamano in causa i requisiti per essere ammessi alla domanda di sussidio. Tutto è stato chiarito con la legge 28 marzo 2019, n. 26, con cui è stato convertito in legge il Decretone Reddito e Pensioni.

Si tratta nello specifico del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che ha istituto, per volere del Governo Lega-5stelle, Reddito e pensione di cittadinanza. Sui nuovi requisiti necessari è intervenuta l’Inps con apposita circolare esplicativa: la numero 100 del 5 luglio 2019, in cui vengono proprio prese in esame le modifiche introdotte con la conversione del Decreto a queste due misure centrali, che hanno rivoluzionato il panorama del welfare italiano.

Come specificato da Inps, le principali modifiche riguardano i requisiti di accesso al beneficio e, in particolare, quelli reddituali e patrimoniali, l’attestazione dei requisiti per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, la mancata sottoposizione a misure cautelari e la mancanza di condanne definitive. Viene meno, inoltre, l’esclusione dal Reddito di Cittadinanza dei nuclei familiari che abbiano tra i componenti persone disoccupate per dimissioni volontarie, limitando l’esclusione al solo componente disoccupato.

Vediamo in dettaglio cosa è cambiato, e le novità in vigore sull’accesso alle due prestazioni.

Reddito e pensione di cittadinanza: cosa sono

Con circolare n. 43/2019 è stato chiarito che il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale.

Tutto ciò diventa Pensione di cittadinanza come misura di contrasto alla povertà delle persone anziane che, per effetto della modifica introdotta in sede di conversione, è concessa anche qualora il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza (come definite ai fini ISEE), indipendentemente dall’età di questi ultimi.

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Reddito di cittadinanza: chi non deve dare la Did

Si sa, per accedere e mantenere il diritto al Reddito di cittadinanza occorre dare la propria dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did). Questo per superare la fase 1 del mero sussidio economico, ed entrare a piedi pari nella fase 2: il reinserimento lavorativo.

Alcuni soggetti sono però esclusi dalla Did e non devono preoccuparsi di entrare in questa fase del progetto Rdc. Ecco chi:

  • i soggetti maggiorenni già occupati o che frequentino un regolare corso di studi,
  • percettori di Rdc, titolari di pensione diretta,
  • beneficiari della Pensione di cittadinanza,
  • soggetti di età pari o superiore a 65 anni,
  • soggetti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per i quali nella legge di conversione viene prevista la possibilità di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che tenga conto delle condizioni e necessità specifiche dell’interessato.

Domanda reddito e pensione di cittadinanza: dove farla

In sede di conversione del Decreto, viene confermato che il Reddito di cittadinanza può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese anche online accedendo con SPID al portale redditodicittadinanza.gov.it.

La richiesta può essere effettuata altresì presso i centri di assistenza fiscale (Caf), nonché, a decorrere dal mese di aprile, presso gli Istituti di Patronato.

Questo vale sia per l’invio della domanda sia ai modelli di comunicazione variazioni “Ridotto” ed “Esteso”.

Pensione e reddito di cittadinanza: novità sui requisiti

L’articolo 2 del decreto-legge stabilisce i requisiti per essere ammessi al beneficio di Rdc/Pdc, riconosciuto ai nuclei familiari che ne siano in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio.

Per la definizione del nucleo familiare, viene integrata la normativa Isee sulla composizione del nucleo in materia di:

  • coniugi separati o divorziati
  • figli maggiorenni non conviventi, a carico IRPEF dei genitori.

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REQUISITI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI

In particolare, viene precisato che i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Questi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze.

Se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale.

Altra novità introdotta sempre in sede di conversione del decreto-legge, prevede che i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuino a farne parte ai fini ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, laddove continuino a risiedere nella medesima abitazione.

Affinché quindi i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze.

=> Isee 2019: tutti i documenti necessari per richiederlo <=

FIGLI MINORENNI

Il figlio maggiorenne non convivente fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è a loro carico IRPEF, ha meno di 26 anni, non è coniugato e non ha figli.

REQUISITI STANDARD

Ovviamente diamo per assodato che i basilari requisiti richiesti al Nucleo familiare che ne fa domanda, aggiornati nella conversione in legge del Decreto, per accedere al beneficio sono:

  • un valore dell’ISEE inferiore a 9.360 euro;
  • un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di 30.000 euro; il valore del patrimonio immobiliare è relativo ai beni posseduti sia in Italia che all’estero. Gli immobili all’estero vanno dichiarati nell’ISEE con riferimento al valore al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE),
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; le predette soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità media, cosi come definita a fini ISEE, presente nel nucleo e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • un valore del reddito familiareinferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc. La predetta soglia è incrementata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pdc. In ogni caso, la soglia è incrementata a 9.360 euro, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE.

Requisiti condanne e misure cautelari: la novità

È stata inserita dalla legge di conversione la nuova norma che prevede per il richiedente il beneficio, al momento della presentazione della domanda:

  • la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo,
  • nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.

Inoltre nel caso in cui nel nucleo siano presenti componenti soggetti a misura cautelare o condannati per i predetti reati, tali soggetti non incidono sulla scala di equivalenza.

Non è chiaro? Ecco un esempio: nucleo familiare di 3 maggiorenni, di cui uno sottoposto ad una misura cautelare e/o condannato in via definitiva, il parametro della s.e. è pari a 1,4, così calcolato: 1 (primo maggiorenne) + 0,4 (per il secondo maggiorenne), senza considerare il terzo componente sottoposto alle predette misure.

Requisiti cittadini di Stati non Ue: la novità

Tra le modifiche più rilevanti, si segnala il nuovo regime ad hoc previsto, con particolare riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea. I cittadini non europei devono presentare una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, relativa al reddito e al patrimonio. L’Inps ha aggiornato di conseguenza la modulistica per la presentazione della domanda. Al riguardo, il comma 1-ter demanda ad un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, l’individuazione dei Paesi i cui cittadini sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1-bis, per oggettiva impossibilità di produrre tale documentazione.

Ciò posto, nelle more dell’emanazione del citato decreto attuativo, l’Istituto ha provveduto a sospendere l’istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari.

Fonte Inps

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Reddito di cittadinanza

L’introduzione del Reddito di Cittadinanza ha dato corpo e struttura alla svolta intrapresa dal nostro Paese nelle politiche di contrasto alla povertà avvenuta con l’avvio del Reddito di Inclusione. Più che di una svolta, si è trattato di una vera e propria rivoluzione epocale, paragonabile alla creazione del Servizio Sanitario Nazionale e alla chiusura dei manicomi. Una rivoluzione frutto di un lungo percorso di sperimentazioni e battute di arresto che ha visto protagonisti governi di diverso colore negli ultimi venti anni, e che si inserisce in un contesto culturale, quello italiano, ancora molto legato all’idea di aiuto come di una mera erogazione monetaria dallo Stato e ancora poco preparato, forse, alle logiche del “contrasto alla povertà”, della “condizionalità”e della “inclusione attiva”.Sulla nuova misura è stato detto tutto e il contrario di tutto, da politici, giornalisti, opinionisti, esperti, generando confusione non solo tra i cittadini, ma anche tra gli stessi tecnici e tra gli operatori.La finalità di questo manuale è illustrare e spiegare la nuova misura nella sua globalità, sistematizzando in chiave tecnico/professionale tutte le informazioni e le conoscenze necessarie per una corretta interpretazione dell’impianto stabile e della struttura normativa di riferimento, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte e alle ricadute operative e organizzative sui territori e gli Enti locali, pubblici e privati: questo è infatti il taglio che ha guidato l’esposizione dei vari argomenti, anche quelli all’apparenza solo di stretto interesse degli utenti finali. Più nello specifico, l’obiettivo degli autori è fornire agli operatori della formazione professionale, dei servizi di orientamento, delle agenzie per il lavoro, dei servizi sociali e dell’assistenza alle persone in condizione di svantaggio sociale, tutti gli strumenti di base per una piena comprensione dei dispositivi normativi connessi ad ampio raggio al Reddito di Cittadinanza. Nicoletta Baracchini Giurista esperta di legislazione sociale e sanitaria. Consulente ANCI in materia di ISEE e componente del gruppo ministeriale sull’attuazione dell’ISEE. Collabora con Regioni ed Enti locali per le normative in materia di organizzazione, regolamentazione e valutazione di servizi pubblici. Emilio Gregori Partner e senior consultant di Synergia e docente di Statistica presso l’Università L. Bocconi di Milano. Si occupa di analisi di sistema per i servizi sociali; svolge consulenza e attività di formazione relativamente alla programmazione e pianificazione territoriale delle politiche sociali e delle misure di contrasto alla povertà. Giovanni Viganò Partner e senior consultant di Synergia e docente di Metodi Quantitativi per le Scienze Sociali presso l’Università L. Bocconi di Milano. Esperto nella progettazione e implementazione di Sistemi Informativi Sociali, è stato consulente esperto per conto del Formez del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nelle aree di Lavoro Comune con INPS e Regioni per l’implementazione del SIUSS.    

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