Dal 2027 cambiano i requisiti di età per andare in pensione. Il disegno di legge di bilancio 2026 introduce un nuovo meccanismo di adeguamento dell’età pensionabile in base alla speranza di vita rilevata dall’ISTAT, con un primo incremento di un solo mese a partire dal 1° gennaio 2027.
L’obiettivo è allineare gradualmente i requisiti alle proiezioni demografiche, che indicano una vita media sempre più lunga.
Dal 2028 scatterà invece l’adeguamento pieno: la pensione di vecchiaia sarà accessibile a 67 anni e 3 mesi, mentre per la pensione anticipata serviranno più anni di contributi. Non tutti, però, saranno toccati dagli aumenti. Restano escluse alcune categorie di lavoratori, in particolare chi svolge attività faticose o rischiose e i beneficiari dell’Ape Sociale.
Ecco i dettagli sulla nuova età per il pensionamento dal 2026.
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Indice
L’adeguamento dei requisiti pensionistici
L’articolo 12, comma 12-bis, del Decreto – Legge 31 maggio 2010, numero 78 (convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122) dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2013, che i requisiti di accesso al sistema pensionistico siano aggiornati a cadenza triennale con apposito decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il decreto in parola dev’essere emanato almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.
La norma interviene in attuazione dell’articolo 22-ter, comma 2, del Decreto – Legge 1° luglio 2009 numero 78, concernente l’adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita.
In definitiva, ogni singolo decreto direttoriale ha il compito di modificare i requisiti di età ed anzianità contributiva in misura pari all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT.
Cosa prevede la legge di bilancio 2026?
L’articolo 43 del disegno di legge di bilancio 2026 (Atto Senato numero 1689), pur in assenza del decreto direttoriale che adegua i requisiti di accesso alla pensione, dispone, per l’anno 2027, un incremento pari ad un solo mese.
Se confermata, la norma porterà dal 1° gennaio 2027 l’età anagrafica necessaria per la pensione di vecchiaia dagli attuali 67 anni a 67 anni e un mese.
Al contrario, per la pensione anticipata i requisiti contributivi attualmente vigenti, pari a:
- 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
- 41 anni e 10 mesi per le donne;
passerebbero a:
- 42 anni e 11 mesi per gli uomini;
- 41 anni e 11 mesi per le donne.
Adeguamento pieno dal 2028
Sempre l’articolo 43 del disegno di legge dispone, al contrario, un adeguamento pieno dei requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2028.
In questo caso, pertanto, si applicherebbe in toto quanto disposto dal decreto direttoriale, in base ai dati ISTAT sulla speranza di vita.
Stando agli scenari annunciati dalla Ragioneria generale dello Stato nella sua Nota di aggiornamento al 25° Rapporto sull’andamento della spesa pensionistica e assistenziale, a decorrere dal 1° gennaio 2028 è previsto un aumento dell’età per il pensionamento a 67 anni e 3 mesi.
Per la pensione anticipata, a prescindere dall’età anagrafica, l’asticella passerà dal 1° gennaio 2028, a:
- 43 anni e 1 mese per gli uomini;
- 42 anni e 1 per le donne.
Esclusi dall’aumento dell’età pensionabile
Le disposizioni di cui all’articolo 43 del disegno di legge non trovano applicazione per determinate categorie di lavoratori che, pertanto, sono escluse dall’incremento dei requisiti.
Lavorazioni faticose e pesanti
L’incremento dei requisiti di accesso è altresì escluso per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Decreto Legislativo numero 67/2011, in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Pensionamento anticipato
L’articolo 43, comma 5, esclude l’incremento dei requisiti per quanti esercitano il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui all’articolo 1, Decreto Legislativo numero 67/2011.
Ape sociale
Coloro i quali al momento del pensionamento godono dell’indennità Ape sociale (di cui all’articolo 1, comma 179, Legge numero 232/2016) continueranno a percepire la prestazione fino al conseguimento del requisito anagrafico di vecchiaia adeguato.
In relazione al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori menzionati dall’articolo 1, comma 199 della stessa Legge numero 232/2016, l’incremento dei requisiti non trova applicazione per i soggetti di cui alla lettera d).
Ci si riferisce, nello specifico, a quanti sono lavoratori dipendenti nelle professioni di cui all’allegato 3 alla Legge numero 234/2021, che abbiano svolto in Italia da almeno 7 anni negli ultimi 10 o almeno 6 anni negli ultimi 7 attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.
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Foto copertina: istock/Thapana Onphalai