Pec: obbligo alle imprese individuali, ma nessuna sanzione in vista

Redazione 28/06/13
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Non ci sarà nessuna sanzione per le imprese che comunichino l’indirizzo di Posta elettronica certificata oltre il termine stabilito del 30 giugno. A partire dal primo luglio, infatti, dovrebbero scattare i provvedimenti disciplinari per i ritardatari della Pec, ma in realtà così non è.

In primo luogo, a far slittare la data ci pensa la festività domenicale del 30 giugno, che sposta automaticamente il limite a lunedì. Ma poi, a stabilire la linea morbida contro coloro che non provvedano secondo i termini stabiliti all’iscrizione al registro delle imprese, il comma 1 dell’articolo 5, ex decreto 179/2012, poi convertito secondo la legge 221/2012, quello cioè che fissa il limite temporale per l’avvio dell’indirizzo mail certificato.

Innanzitutto, va sottolineato che a essere soggette all’obbligo di comunicazione sono tutte quelle ditte individuali che figurino già presenti nel Registro delle imprese e che non si trovino sottoposte a regimi concorsuali particolari. Per loro, entro il 30 giugno, era necessario inviare alle Camere di commercio territoriali l’indirizzo Pec certificato.

Il termine del 30 giugno, è stato poi ribadito dalle circolari emanate dal ministero dello Sviluppo Economico sotto la guida di Corrado Passera, in procinto di lasciare il testimone a Flavio Zanonato. Nel mese di aprile, infatti, ben due documenti del Ministero hanno confermato la scadenza del 30 giugno per la registrazione della Pec.

Così, in realtà, le previsioni di legge indicano che esiste un ulteriore limite di 45 giorni a partire dal primo luglio, durante i quali la domanda presentata dall’imprenditore verrà di fatto “congelata” fino alla concretizzazione dell’indirizzo attivo e riconosciuto.

La previsione è contenuta all’articolo 2630 del Codice civile e si prevede che, passato il mese e mezzo di proroga per l’integrazione della domanda con i dati necessari all’attivazione della Posta elettronica certificata, l’istanza sia da considerarsi non consegnata.

In questo caso, però, segnalano gli esperti non è scontato che entrino in azione le sanzioni per il ritardo, tanto è vero che la domanda verrebbe sospesa tout court e non solo riguardo l’iscrizione ma, se ciò non fosse nelle intenzioni delle autorità preposte a valutare i giorni extra richiesti dalle imprese, potrebbero restare comunque inapplicabili, trattandosi di partite Iva non sottoposte a regime di prescrizione.

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