Pec e Imprese: indietro tutta!

Redazione 28/11/11
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha diffuso venerdì scorso una circolare (n. 224402 del 25 novembre) con la quale invita le Camere di commercio a non applicare la sanzione da 103 a 1.032 euro prevista per le società che non comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) al Registro imprese entro la scadenza di domani, martedì 29 novembre. Si tratta di una sorta di proroga, o più propriamente un rinvio, che, almeno secondo il ministero, dovrebbe durare «almeno fino all’inizio del nuovo anno».

Lo stesso ministero, peraltro, in una circolare dei primi di novembre, aveva ricordato alle Camere che il mancato rispetto del termine del 29 novembre 2011 da parte delle società, avrebbe comportato, appunto, «l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2630 del Codice civile in capo al legale rappresentante dell’impresa».

Nella circolare si legge che «sono nel frattempo pervenute numerose segnalazioni», da parte dei gestori del sistema di posta elettronica certificata, sull’«impossibilità di fare fronte all’enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di Pec, concentratasi nell’imminenza del termine (…), in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso».

Il ministero dello Sviluppo economico ritiene infatti che non sia possibile procedere all’individuazione delle società che non dovessero rispettare la scadenza, in quanto al momento non è possibile accertare al di là di ogni ragionevole dubbio «l’elemento soggettivo (dolo o colpa)», che in base all’articolo 3 della legge 689/81 «è presupposto necessario per l’assoggettamento alla sanzione amministrativa».

La circolare esorta dunque le Camere di commercio, in questa prima fase di applicazione delle regole previste dal Dl 185/2008, per evitare contenzioso, ad astenersi dall’applicare le sanzioni previste dal Codice civile «alle società o ai soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al Registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata (…) entro il 29 novembre 2011».

Infine suggerisce alle Camere «ragionevolmente, almeno fino all’inizio del nuovo anno», di ritenere «in generale, come corretto adempimento, anche quello tardivo effettuato entro tale data».

Il ministero precisa che anche la semplice contestazione del ritardo alle singole società, contrasta, in questa situazione «generalizzata» di difficoltà, con le esigenze dell’economicità e del buon andamento dell’azione amministrativa «e con quella di evitare adempimenti onerosi e gravosi anche per l’Amministrazione e quasi certamente privi di alcun utile esito».

L’entrata a regime del sistema sanzionatorio è rinviata dunque a data da definirsi, ovvero a quando la situazione si sarà regolarizzata, e comunque non prima di fine anno.

In precedenza sempre con una circolare lo stesso ministero dello sviluppo economico ha precisato i soggetti obbligati a comunicare al Registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. Si tratta delle società di persone, delle società di capitali, delle società cooperative e delle società estere con sedi secondarie in Italia; sono da ricomprendere nell’elenco anche quelle in stato di liquidazione ma non in fallimento; comunicazione necessaria, inoltre, pure per le società sottoposte a concordato. La persona concretamente chiamata ad adempiere sarà il rappresentante legale dell’ente, anche mediante incarico a un professionista ex art. 31, comma 2-quinquies, della legge 340/00.

Qui il testo della circolare.

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